Legge 4/2004 - Accesso dei disabili agli strumenti informatici

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

Disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli
strumenti informatici.
                
 
 Vigente al: 26-12-2013  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Obiettivi e finalita)

    1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere  a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi
compresi   quelli   che   si   articolano  attraverso  gli  strumenti
informatici e telematici.
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai  servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e
ai  servizi  di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza  al  principio  di  uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione.
                  
                               Art. 2.
                            (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge, si intende per:
        a)  "accessibilita'":  la  capacita' dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare    servizi    e    fornire   informazioni   fruibili,   senza
discriminazioni,  anche da parte di coloro che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
        b)  "tecnologie  assistive":  gli  strumenti  e  le soluzioni
tecniche,  hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando  o  riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
                  
                               Art. 3. 
                        (Soggetti erogatori) 
 
    1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,  agli  enti  pubblici  economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate   regionali,   agli   enti   di   assistenza   e   di
riabilitazione   pubblici,   alle   aziende   di   trasporto   e   di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico  e
alle aziende appaltatrici di servizi informatici((, nonche' a tutti i
  soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o  agevolazioni  per
  l'erogazione  dei  propri  servizi  tramite  sistemi  informativi   o
  internet)). 
    2. Le disposizioni della presente legge in ordine  agli  obblighi
per  l'accessibilita'  non  si  applicano  ai   sistemi   informatici
destinati ad essere  fruiti  da  gruppi  di  utenti  dei  quali,  per
disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. 
                  
                               Art. 4. 
                   (Obblighi per l'accessibilita) 
 
    1. Nelle procedure svolte dai soggetti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, per l'acquisto  di  beni  e  per  la  fornitura  di  servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con  il  decreto
di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza  a  parita'
di ogni altra  condizione  nella  valutazione  dell'offerta  tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.  La  mancata
considerazione  dei  requisiti  di   accessibilita'   o   l'eventuale
acquisizione di beni  o  fornitura  di  servizi  non  accessibili  e'
adeguatamente motivata. 
    2. I soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  non  possono
stipulare, a pena di nullita', contratti per la  realizzazione  e  la
modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi  rispettino
i  requisiti  di  accessibilita'  stabiliti  dal   decreto   di   cui
all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 11, in caso di  rinnovo,  modifica  o
novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della
presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
    3. La concessione di contributi pubblici a soggetti  privati  per
l'acquisto di beni e servizi informatici  destinati  all'utilizzo  da
parte  di  lavoratori  disabili  o  del  pubblico,   anche   per   la
predisposizione di postazioni  di  telelavoro,  e'  subordinata  alla
rispondenza di tali beni e servizi  ai  requisiti  di  accessibilita'
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 
    4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono  a  disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e  software  e  la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica  disabilita',  anche  in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di  lavoro  privati  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo  1999,  n.
68.  ((L'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche
  tecniche delle suddette  postazioni,  nel  rispetto  della  normativa
  internazionale.)) 
    ((5. I datori di lavoro pubblici  provvedono  all'attuazione  del
      comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate
      alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.)) 
                  
                               Art. 5.
       (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi)

    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
al  materiale  formativo  e didattico utilizzato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
    2.  Le  convenzioni  stipulate  tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca e le associazioni di editori per la
fornitura  di  libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura  di  copie  su  supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali,  accessibili  agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
                  
                               Art. 6.
             (Verifica dell'accessibilita' su richiesta)

    1.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita'
dei  siti  INTERNET  o del materiale informatico prodotto da soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3.
    2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
        a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
        b)  i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente
ai costi dell'operazione;
        c)  il  marchio  o logo con cui e' reso manifesto il possesso
del requisito dell'accessibilita';
        d)  le  modalita' con cui puo' essere verificato il permanere
del requisito stesso.
                  
                               Art. 7.
                      (Compiti amministrativi)

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale
per  l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo
4,  comma  1,  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come
sostituito  dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
    a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
    b)  vigila  sul  rispetto  da parte delle amministrazioni statali
delle disposizioni della presente legge;
    c)  indica  i  soggetti,  pubblici o privati, che, oltre ad avere
rispettato   i   requisiti   tecnici  indicati  dal  decreto  di  cui
all'articolo  11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno
nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
    d)  promuove,  di  concerto  con  il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  progetti,  iniziative e programmi finalizzati al
miglioramento  e  alla  diffusione  delle  tecnologie assistive e per
l'accessibilita';
    e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  l'erogazione  di
finanziamenti  finalizzati  alla  diffusione  tra  i  disabili  delle
tecnologie   assistive   e  degli  strumenti  informatici  dotati  di
configurazioni  particolari  e al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunita' dei disabili;
    f)  favorisce,  di  concerto  con il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  e  con  il  Ministro per le pari opportunita', lo
scambio  di  esperienze  e  di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni   pubbliche,   operatori  economici  e  fornitori  di
hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
    g)   promuove,  di  concerto  con  i  Ministeri  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,   iniziative  per  favorire  l'accessibilita'  alle  opere
multimediali,  anche  attraverso  specifici  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione   con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate,  con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le
regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
    h)  definisce,  di  concerto  con  il Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi
di  accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei
sistemi   informatici,  nonche'  l'introduzione  delle  problematiche
relative   all'accessibilita'   nei   programmi   di  formazione  del
personale.
  2.  Le  regioni,  le  province  autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione  da  parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 2005, n. 145 (in
G.U.  1a  s.s.  20/04/2005,  n.  16)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
prevede  che  le  Province autonome vigilino sull'attuazione da parte
dei propri uffici delle disposizioni della legge".
                  
                               Art. 8.
                            (Formazione)

    1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle  attivita'  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  7 del decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, nonche' dei corsi di formazione
organizzati  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e
nell'ambito  delle  attivita'  per l'alfabetizzazione informatica dei
pubblici  dipendenti  di  cui  all'articolo  27, comma 8, lettera g),
della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, inseriscono tra le materie di
studio   a   carattere   fondamentale   le   problematiche   relative
all'accessibilita' e alle tecnologie assistive.
    2.  La  formazione  professionale di cui al comma 1 e' effettuata
con tecnologie accessibili.
    3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle    disponibilita'   di   bilancio,   predispongono   corsi   di
aggiornamento professionale sull'accessibilita'.
                  
                               Art. 9.
                          (Responsabilita)

    1.   L'inosservanza   delle  disposizioni  della  presente  legge
comporta  responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
ai  sensi  degli  articoli  21  e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  ferme restando le eventuali responsabilita' penali e
civili previste dalle norme vigenti.
                  
                              Art. 10.
                     (Regolamento di attuazione)

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
        a)  i criteri e i principi operativi e organizzativi generali
per l'accessibilita';
        b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
        c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno
reso   nota   l'accessibilita'   dei  propri  siti  e  delle  proprie
applicazioni informatiche;
        d)  i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo
3, comma 1.
    2.   Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative,  con  le  associazioni di sviluppatori competenti in
materia  di  accessibilita'  e di produttori di hardware e software e
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  che  devono  pronunciarsi  entro quarantacinque giorni
dalla  richiesta,  e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 2005, n. 145 (in
G.U.  1a  s.s.  20/04/2005,  n.  16)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo "nella parte in cui non esclude
le   Province   autonome   dall'ambito   territoriale   dell'emanando
regolamento".
                  
                              Art. 11.
                         (Requisiti tecnici)

    1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,
consultate   le  associazioni  delle  persone  disabili  maggiormente
rappresentative,  con  proprio  decreto  stabilisce, nel rispetto dei
criteri  e  dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo
10:
        a)  le  linee  guida  recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli per l'accessibilita';
        b)     le    metodologie    tecniche    per    la    verifica
dell'accessibilita'   dei  siti  INTERNET,  nonche'  i  programmi  di
valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
                  
                              Art. 12.
                     (Normative internazionali)

    1.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle
comunicazioni,    nelle    raccomandazioni    e    nelle    direttive
sull'accessibilita'  dell'Unione  europea,  nonche'  nelle  normative
internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto  degli  indirizzi
forniti  dagli  organismi  pubblici  e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
    2.   Il   decreto   di  cui  all'articolo  11  e'  periodicamente
aggiornato,  con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento
delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli