Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione di dati personali

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 Vigente al: 27-12-2013  

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  1  della  legge  24  marzo 2001, n. 127, recante
delega  a  Governo  per  l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
  VISTO  l'articolo  26  della  legge  3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002);
  VISTA   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione dei dati;
  VISTA   la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  luglio  2002,  relativa  al trattamento dei dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  VISTA  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie,   di   concerto   con   i   Ministri   della  giustizia,
dell'economia   e   delle   finanze,  degli  affari  esteri  e  delle
comunicazioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Diritto alla protezione dei dati personali

  1.  Chiunque  ha  diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)).
                               Art. 2
                             (Finalita)

   1.  Il  presente  testo  unico,  di  seguito  denominato "codice",
garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si svolga nel
rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita'   dell'interessato,   con   particolare   riferimento   alla
riservatezza,  all'identita'  personale  e al diritto alla protezione
dei dati personali.
   2.  Il  trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando
un  elevato  livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al
comma  1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed  efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte
degli  interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
                               Art. 3
         (Principio di necessita' nel trattamento dei dati)

   1.   I   sistemi   informativi  e  i  programmi  informatici  sono
configurati  riducendo  al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di  dati  identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le  finalita'  perseguite  nei singoli casi possono essere realizzate
mediante,  rispettivamente,  dati  anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
                               Art. 4 
                            (Definizioni) 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
   a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di  operazioni,
effettuati  anche   senza   l'ausilio   di   strumenti   elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,     l'estrazione,      il      raffronto,      l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se  non  registrati  in
una banca di dati; 
   b) "dato personale", qualunque  informazione  relativa  a  persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale; 
   c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che   permettono
l'identificazione diretta dell'interessato; 
   d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare  l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di  altro
genere, le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,
associazioni od organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a  rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale; 
   e)  "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei   a   rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u),  del  d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  in  materia  di
casellario giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice  di
procedura penale; 
   f)  "titolare",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo cui competono,  anche  unitamente  ad  altro  titolare,  le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso  il  profilo
della sicurezza; 
   g) "responsabile", la persona fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
   h)  "incaricati",  le  persone  fisiche  autorizzate  a   compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 
   i) "interessato", la persona fisica, cui  si  riferiscono  i  dati
personali; 
   l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno  o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante  del  titolare  nel  territorio   dello   Stato,   dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,  anche  mediante
la loro messa a disposizione o consultazione; 
   m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a  soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione; 
   n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a  seguito  di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile; 
   o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con  sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento; 
   p) "banca  di  dati",  qualsiasi  complesso  organizzato  di  dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate  in  uno  o  piu'
siti; 
   q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
  2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: 
   a) "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni siano collegate ad un ((contraente)) o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
   ((b)  chiamata,  la  connessione  istituita  da  un  servizio   di
     comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  che  consente  la
     comunicazione bidirezionale;)) 
   ((c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di  trasmissione
     e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
     e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che
     consentono di trasmettere segnali via cavo, via  radio,  a  mezzo  di
     fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,  comprese  le  reti
     satellitari, le reti terrestri  mobili  e  fisse  a  commutazione  di
     circuito e a commutazione di pacchetto, compresa  Internet,  le  reti
     utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
     televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
     nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
     reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
     trasportato;)) 
   ((d) rete pubblica di comunicazioni,  una  rete  di  comunicazione
     elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
     servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
     supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
     reti;)) 
   e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi  consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella  trasmissione  di  segnali  su
reti  di  comunicazioni   elettroniche,   compresi   i   servizi   di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
   f) "((contraente))", qualunque persona fisica, persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
   g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
   h) "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
   i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una  rete
di comunicazione elettronica ((o  da  un  servizio  di  comunicazione
  elettronica)) che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
   l) "servizio a valore  aggiunto",  il  servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
   m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,  suoni  o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete  o  nell'apparecchiatura  terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
  3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: 
   a)  "misure  minime",  il   complesso   delle   misure   tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e  procedurali  di  sicurezza
che  configurano  il  livello  minimo  di  protezione  richiesto   in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; 
   b) "strumenti  elettronici",  gli  elaboratori,  i  programmi  per
elaboratori  e   qualunque   dispositivo   elettronico   o   comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento; 
   c)  "autenticazione  informatica",   l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita'; 
   d) "credenziali di autenticazione", i dati ed  i  dispositivi,  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
   e)   "parola   chiave",   componente   di   una   credenziale   di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,  costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; 
   f) "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti; 
   g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e  delle
procedure che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalita'  di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo  di  autorizzazione
del richiedente. 
   ((g-bis) violazione di dati personali: violazione della  sicurezza
     che comporta anche accidentalmente la  distruzione,  la  perdita,  la
     modifica,  la  rivelazione  non  autorizzata  o  l'accesso  ai   dati
     personali trasmessi, memorizzati o comunque  elaborati  nel  contesto
     della fornitura  di  un  servizio  di  comunicazione  accessibile  al
     pubblico.)) 
  4. Ai fini del presente codice si intende per: 
   a) "scopi storici", le finalita' di studio,  indagine,  ricerca  e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; 
   b) "scopi statistici", le finalita' di indagine  statistica  o  di
produzione  di  risultati  statistici,  anche  a  mezzo  di   sistemi
informativi statistici; 
   c) "scopi scientifici", le  finalita'  di  studio  e  di  indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle  conoscenze  scientifiche
in uno specifico settore. 
                               Art. 5 
                 (Oggetto ed ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati  personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque  e'  stabilito  nel
territorio  dello  Stato  o  in  un  luogo  comunque  soggetto   alla
sovranita' dello Stato. 
  2. Il presente codice si  applica  anche  al  trattamento  di  dati
personali effettuato da chiunque e' stabilito nel  territorio  di  un
Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  e  impiega,   per   il
trattamento, strumenti  situati  nel  territorio  dello  Stato  anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano  utilizzati  solo
ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.  In  caso  di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel  territorio  dello  Stato  ai
fini dell'applicazione della  disciplina  sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  3. Il trattamento di dati personali effettuato da  persone  fisiche
per fini esclusivamente personali e'  soggetto  all'applicazione  del
presente codice solo se i dati sono destinati  ad  una  comunicazione
sistematica  o  alla  diffusione.  Si  applicano  in  ogni  caso   le
disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza  dei  dati  di
cui agli articoli 15 e 31. 
  3-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
                               Art. 6
                    (Disciplina del trattamento)

   1.  Le  disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti  i  trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni  trattamenti,  dalle  disposizioni  integrative o modificative
della Parte II.

Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO

                               Art. 7
       (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

  1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o  meno  di  dati  personali  che  lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    a) dell'origine dei dati personali;
    b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
    c)  della  logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
    d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    e)  dei  soggetti  o  delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali   possono   essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza  in  qualita'  di  rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha
interesse, l'integrazione dei dati;
    b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in forma anonima o il
blocco  dei  dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui  non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    c)  l'attestazione  che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono  state  portate  a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato  il  caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta  un  impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
    b)  al  trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
                               Art. 8
                       (Esercizio dei diritti)

   1.  I  diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta  senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite  di  un  incaricato,  alla  quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
   2.  I  diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con  richiesta  al  titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo   145,   se   i  trattamenti  di  dati  personali  sono
effettuati:
   a)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
   b)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n.  172,  e  successive  modificazioni,  in  materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
   c)  da  Commissioni  parlamentari  d'inchiesta  istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
   d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in  base  ad  espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti   alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema  dei
pagamenti,  al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
   e)  ai  sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al  periodo  durante  il  quale  potrebbe  derivarne  un  pregiudizio
effettivo   e   concreto  per  lo  svolgimento  delle  investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
   f)   da   fornitori   di   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata,  salvo  che  possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
concreto  per  lo  svolgimento  delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
   g)  per  ragioni  di  giustizia,  presso uffici giudiziari di ogni
ordine  e  grado  o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
   h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.

   3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli  articoli  157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
   4.  L'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo 7, quando non
riguarda  dati  di  carattere  oggettivo,  puo' avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo,  relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo  soggettivo,  nonche'  l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
                               Art. 9 
                      (Modalita' di esercizio) 
 
   1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo'  essere
trasmessa  anche  mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta
elettronica. Il Garante puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  in
riferimento  a  nuove   soluzioni   tecnologiche.   Quando   riguarda
l'esercizio dei diritti di cui  all'articolo  7,  commi  1  e  2,  la
richiesta puo' essere formulata anche oralmente  e  in  tal  caso  e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 
   2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7  l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o  procura  a  persone  fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi',  farsi
assistere da una persona di fiducia. 
   3. I diritti di cui  all'articolo  7  riferiti  a  dati  personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi  ha  un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o  per  ragioni
familiari meritevoli di protezione. 
   4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti  disponibili
o  esibizione  o  allegazione   di   copia   di   un   documento   di
riconoscimento. La persona  che  agisce  per  conto  dell'interessato
esibisce  o  allega  copia  della  procura,   ovvero   della   delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata  di  un  documento  di
riconoscimento  dell'interessato.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  6
  DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22
  DICEMBRE 2011, N. 214)). 
   5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,  e'  formulata
liberamente e  senza  costrizioni  e  puo'  essere  rinnovata,  salva
l'esistenza di giustificati motivi,  con  intervallo  non  minore  di
novanta giorni. 
                               Art. 10
                     (Riscontro all'interessato)

   1.   Per  garantire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  di  cui
all'articolo  7  il  titolare  del  trattamento e' tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
   a)   ad   agevolare   l'accesso   ai   dati   personali  da  parte
dell'interessato,  anche  attraverso  l'impiego di appositi programmi
per  elaboratore  finalizzati  ad  un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
   b)  a  semplificare  le  modalita'  e  a  ridurre  i  tempi per il
riscontro  al  richiedente,  anche  nell'ambito  di  uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.

   2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e  possono  essere  comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi  la  comprensione  dei  dati  sia  agevole, considerata anche la
qualita'  e  la  quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede   alla   trasposizione  dei  dati  su  supporto  cartaceo  o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
   3.   Salvo  che  la  richiesta  sia  riferita  ad  un  particolare
trattamento  o  a  specifici  dati  personali  o  categorie  di  dati
personali,  il  riscontro  all'interessato  comprende  tutti  i  dati
personali   che   riguardano   l'interessato  comunque  trattati  dal
titolare.  Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione
sanitaria  o  ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
   4.   Quando   l'estrazione   dei   dati   risulta  particolarmente
difficoltosa   il  riscontro  alla  richiesta  dell'interessato  puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
   5.  Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei  dati  non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione  dei  dati  trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
   6.  La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile
anche  attraverso  l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione  di  codici  o  sigle  sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
   7.  Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non  eccedente  i  costi  effettivamente  sopportati  per  la ricerca
effettuata nel caso specifico.
   8.  Il  contributo  di  cui  al comma 7 non puo' comunque superare
l'importo  determinato  dal  Garante  con  provvedimento di carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in  cui  i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
e'  fornita  oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere  che  il  contributo  possa  essere  chiesto  quando i dati
personali  figurano  su  uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente  la  riproduzione,  oppure  quando,  presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita'   o   all'entita'   delle  richieste  ed  e'  confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
   9.  Il  contributo  di  cui  ai  commi  7 e 8 e' corrisposto anche
mediante  versamento  postale  o  bancario,  ovvero mediante carta di
pagamento  o  di  credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

                               Art. 11
          (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)

   1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,  espliciti e
legittimi,  ed  utilizzati  in  altre  operazioni  del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
   c) esatti e, se necessario, aggiornati;
   d)  pertinenti,  completi  e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   e)   conservati   in  una  forma  che  consenta  l'identificazione
dell'interessato  per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti o
successivamente trattati.
   2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della disciplina
rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
                               Art. 12
             (Codici di deontologia e di buona condotta)

   1.  Il  Garante  promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul  trattamento  di  dati  personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di  osservazioni  di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
   2.  I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  a  cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
   3.  Il  rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma   1   costituisce  condizione  essenziale  per  la  liceita'  e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
   4.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche al
codice  di  deontologia  per  i  trattamenti  di  dati  per finalita'
giornalistiche  promosso  dal  Garante  nei  modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
                               Art. 13 
                            (Informativa) 
 
  1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i  dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
    a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati; 
    b) la natura obbligatoria  o  facoltativa  del  conferimento  dei
dati; 
    c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
    d) i soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati
personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono   venirne   a
conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati,  e  l'ambito  di
diffusione dei dati medesimi; 
    e) i diritti di cui all'articolo 7; 
    f) gli estremi identificativi del titolare e, se  designati,  del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5  e
del responsabile. Quando il titolare ha designato  piu'  responsabili
e' indicato almeno uno di essi,  indicando  il  sito  della  rete  di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali  e'  conoscibile  in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.  Quando  e'  stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  e'  indicato  tale
responsabile. 
  2. L'informativa di cui al comma  1  contiene  anche  gli  elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice  e  puo'  non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo'  ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o  di  controllo
svolte per finalita' di difesa o  sicurezza  dello  Stato  oppure  di
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
  3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento  modalita'
semplificate per l'informativa  fornita  in  particolare  da  servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
  4. Se i dati personali  non  sono  raccolti  presso  l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di  dati
trattati,  e'   data   al   medesimo   interessato   all'atto   della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  comunicazione,
non oltre la prima comunicazione. 
  5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
    a) i dati sono trattati in base  ad  un  obbligo  previsto  dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
    b)  i  dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento   delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  397,
o,  comunque,  per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in   sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente   necessario   al   loro
perseguimento; 
    c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure  appropriate.  dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile. (18) (20) 
  ((5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in  caso  di
    ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati  ai
    fini dell'eventuale  instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro.  Al
    momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
    titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
    informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
    lettere a), d) ed f).)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  44,  comma
1-bis) che "I dati personali presenti nelle  banche  dati  costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto
2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino  al  31
dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che hanno provveduto a costituire dette  banche  dati  prima  del  1°
agosto 2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2009, n. 135, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  20
novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 44, comma  1-bis)  che
"I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi telefonici pubblici formati prima del  1°  agosto  2005  sono
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei
mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135  ,  anche  in
deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto  a  costituire
dette banche dati prima del 1° agosto 2005". 
                               Art. 14
   (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)

   1.  Nessun  atto  o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi  una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente  su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
   2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata  sulla  base  del  trattamento  di  cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto,  in  accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base  di  adeguate  garanzie  individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
                               Art. 15
            (Danni cagionati per effetto del trattamento)

   1.  Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati  personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
   2.  Il  danno  non  patrimoniale  e'  risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
                               Art. 16
                    (Cessazione del trattamento)

   1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i
dati sono:
   a) distrutti;
   b)  ceduti  ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
   c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
   d)  conservati  o  ceduti  ad  altro  titolare, per scopi storici,
statistici  o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla  normativa  comunitaria  e  ai  codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

   2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1,  lettera  b),  o  di  altre  disposizioni  rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali e' priva di effetti.
                               Art. 17
             (Trattamento che presenta rischi specifici)

   1.   Il  trattamento  dei  dati  diversi  da  quelli  sensibili  e
giudiziari  che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione
alla  natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti
che   puo'   determinare,  e'  ammesso  nel  rispetto  di  misure  ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
   2.  Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito  di  una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata  anche  in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

                               Art. 18
 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
                              pubblici)

   1.  Le  disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
   2.  Qualunque  trattamento  di dati personali da parte di soggetti
pubblici  e'  consentito  soltanto  per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
   3.  Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e  i  limiti  stabiliti  dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
   4.  Salvo  quanto  previsto  nella  Parte  II per gli esercenti le
professioni  sanitarie  e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
   5.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
                               Art. 19 
(Principi applicabili  al  trattamento  di  dati  diversi  da  quelli
                       sensibili e giudiziari) 
 
  1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari  e'  consentito,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 
  2. La comunicazione da parte  di  un  soggetto  pubblico  ad  altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o di regolamento. In mancanza  di  tale  norma  la  comunicazione  e'
ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di  funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di  cui
all'articolo 39,  comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la  diversa
determinazione ivi indicata. 
  3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o  a
enti pubblici economici e la  diffusione  da  parte  di  un  soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento. 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
                               Art. 20
       (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

   1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e'  consentito  solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella  quale  sono  specificati  i  tipi  di' dati che possono essere
trattati  e  di  operazioni  eseguibili  e  le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
   2.  Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge  specifica la
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati
sensibili  e  di  operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo  in  riferimento  ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi  pubblici  a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in  relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1, lettera g), anche su schemi
tipo.
   3.  Se  il  trattamento  non  e'  previsto  espressamente  da  una
disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono richiedere al
Garante  l'individuazione  delle  attivita',  tra quelle demandate ai
medesimi  soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi  dell'articolo  26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il  trattamento  e'  consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi'  a  identificare  e  rendere  pubblici  i  tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
   4.  L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
                               Art. 21 
      (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 
 
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di  rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
operazioni eseguibili. 
   ((1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
     quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
     prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
     stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
     periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
     30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per  la  protezione
     dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati  e
     delle operazioni eseguibili.)) 
   2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  20,  commi  2  e  4,  si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. 
                               Art. 22 
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) 
 
   1.  I  soggetti  pubblici  conformano  il  trattamento  dei   dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei  diritti,  delle   liberta'   fondamentali   e   della   dignita'
dell'interessato. 
   2. Nel fornire  l'informativa  di  cui  all'articolo  13  soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa  che  prevede  gli
obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il  trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. 
   3. I soggetti pubblici possono trattare solo i  dati  sensibili  e
giudiziari indispensabili per svolgere  attivita'  istituzionali  che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il  trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 
   4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,  presso
l'interessato. 
   5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere  c),  d)  ed
e), i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente  l'esattezza  e
l'aggiornamento dei dati sensibili  e  giudiziari,  nonche'  la  loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e  indispensabilita'  rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento  ai
dati che l'interessato fornisce di propria  iniziativa.  Al  fine  di
assicurare che i dati sensibili  e  giudiziari  siano  indispensabili
rispetto agli obblighi e  ai  compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti
pubblici valutano  specificamente  il  rapporto  tra  i  dati  e  gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle  verifiche,  risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili  non  possono  essere
utilizzati, salvo che  per  l'eventuale  conservazione,  a  norma  di
legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li   contiene.   Specifica
attenzione e' prestata per  la  verifica  dell'indispensabilita'  dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
   6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri  o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti  elettronici,  sono
trattati con tecniche di  cifratura  o  mediante  l'utilizzazione  di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono   temporaneamente
inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e  permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 
   7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale
sono conservati separatamente da altri dati  personali  trattati  per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi  dati  sono
trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono  tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza  l'ausilio  di  strumenti
elettronici. 
   8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono  essere
diffusi. 
   9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i  soggetti  pubblici  sono  autorizzati  ad  effettuare
unicamente  le  operazioni  di  trattamento  indispensabili  per   il
perseguimento  delle  finalita'  per  le  quali  il  trattamento   e'
consentito, anche quando i dati sono raccolti  nello  svolgimento  di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 
   10. I dati sensibili e  giudiziari  non  possono  essere  trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il  profilo  o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti  di  dati  sensibili  e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14,  sono  effettuati  solo  previa
annotazione scritta dei motivi. 
   11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui  al  comma
10, se effettuati utilizzando banche di  dati  di  diversi  titolari,
nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,  sono  ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge. 
   12. Le disposizioni di cui al presente  articolo  recano  principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza  della  Repubblica,  dalla  Camera  dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale. 

CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

                               Art. 23
                             (Consenso)

  1.  Il  trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici   economici   e'  ammesso  solo  con  il  consenso  espresso
dell'interessato.
  2.  Il  consenso  puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
  3.  Il  consenso  e'  validamente  prestato  solo  se  e'  espresso
liberamente   e  specificamente  in  riferimento  ad  un  trattamento
chiaramente  individuato,  se  e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
  4.   Il   consenso  e'  manifestato  in  forma  scritta  quando  il
trattamento riguarda dati sensibili. (18) ((20))
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 44, comma
1-bis)  che  "I  dati personali presenti nelle banche dati costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto
2005  sono  lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31
dicembre  2009,  anche  in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che  hanno  provveduto  a  costituire  dette banche dati prima del 1°
agosto 2005".
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato dal D.L. 25
settembre  2009,  n.  135,  convertito  con modificazioni dalla L. 20
novembre  2009,  n. 166, ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) che
"I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi  telefonici  pubblici  formati  prima del 1° agosto 2005 sono
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei
mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  decreto-legge  25 settembre 2009, n. 135 , anche in
deroga  agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai  soli  titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire
dette banche dati prima del 1° agosto 2005".
                               Art. 24 
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso) 
 
  1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti  nella
Parte II, quando il trattamento: 
    a) e' necessario per  adempiere  ad  un  obbligo  previsto  dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
    b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un  contratto
del quale  e'  parte  l'interessato  o  per  adempiere,  prima  della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
    c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,  atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando  i  limiti  e  le
modalita' che le leggi, i  regolamenti  o  la  normativa  comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; 
    d)  riguarda  dati  relativi  allo   svolgimento   di   attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in  materia
di segreto aziendale e industriale; 
    e)   e'   necessario   per   la   salvaguardia   della   vita   o
dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima  finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'  prestare  il  proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di  agire  o  per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'  manifestato  da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da  un  familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro   assenza,   dal
responsabile della struttura  presso  cui  dimora  l'interessato.  Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
    f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai  fini  dello
svolgimento delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge  7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far  valere  o  difendere  un
diritto in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
esclusivamente per tali  finalita'  e  per  il  periodo  strettamente
necessario  al  loro  perseguimento,  nel  rispetto   della   vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
    g) con esclusione  della  diffusione,  e'  necessario,  nei  casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla  legge,
per perseguire un legittimo interesse del  titolare  o  di  un  terzo
destinatario dei dati, (( . . . )), qualora non prevalgano i  diritti
e le liberta' fondamentali, la  dignita'  o  un  legittimo  interesse
dell'interessato; 
    h)  con  esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e   della
diffusione, e' effettuato da associazioni, enti  od  organismi  senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il  perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli  interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
    i)  e'  necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici   di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  di
approvazione  del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali   e
ambientali o, secondo quanto previsto  dai  medesimi  codici,  presso
altri archivi privati. 
  ((i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di  cui
    all'articolo 13, comma 5-bis; 
    i-ter) con esclusione  della  diffusione  e  fatto  salvo  quanto
    previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
    comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
    controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
    codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
    nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
    temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
    finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
    comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
    con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
    dell'informativa di cui all'articolo 13.)) 
                               Art. 25
               (Divieti di comunicazione e diffusione)

   1.  La  comunicazione  e  la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
   a)  in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione,  ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
   b)  per  finalita'  diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.

   2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in  conformita'  alla  legge,  da  forze  di  polizia, dall'autorita'
giudiziaria,  da  organismi  di  informazione  e sicurezza o da altri
soggetti  pubblici  ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
                               Art. 26 
                   (Garanzie per i dati sensibili) 
 
  1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo  con
il consenso scritto  dell'interessato  e  previa  autorizzazione  del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti  stabiliti  dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il  Garante  puo'  prescrivere  misure  e  accorgimenti  a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e'  tenuto
ad adottare. 
  3. Il comma 1 non si applica al trattamento: 
    a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni  religiose  e
ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura  esclusivamente
religiosa  hanno  contatti  regolari  con  le  medesime  confessioni,
effettuato  dai  relativi   organi,   ovvero   da   enti   civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati  fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel  rispetto  dei  principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; 
    b)  dei  dati   riguardanti   l'adesione   di   associazioni   od
organizzazioni  a  carattere  sindacale  o  di  categoria  ad   altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria. 
  ((b-bis)  dei  dati  contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
    all'articolo 13, comma 5-bis.)) 
  4. I dati sensibili possono essere  oggetto  di  trattamento  anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante: 
    a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni,  enti  od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,  a  carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi  partiti  e
movimenti politici, per  il  perseguimento  di  scopi  determinati  e
legittimi individuati dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  o  dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli  aderenti
o dei soggetti che in  relazione  a  tali  finalita'  hanno  contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o  diffusi  e  l'ente,  associazione  od
organismo determini  idonee  garanzie  relativamente  ai  trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le  modalita'  di  utilizzo  dei
dati  con  determinazione  resa  nota   agli   interessati   all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
    b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia  della
vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima  finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'  prestare  il  proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di  agire  o  per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'  manifestato  da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da  un  familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro   assenza,   dal
responsabile della struttura  presso  cui  dimora  l'interessato.  Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
    c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede  giudiziaria  un
diritto, sempre che i dati siano  trattati  esclusivamente  per  tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente   necessario   al   loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute  e
la vita sessuale, il diritto deve  essere  di  rango  pari  a  quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; 
    d) quando e' necessario per  adempiere  a  specifici  obblighi  o
compiti previsti dalla legge, da un  regolamento  o  dalla  normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in  materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di  previdenza
e  assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e   ferme
restando le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta di cui all'articolo 111. 
  5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non  possono  essere
diffusi. 
                               Art. 27 
                  (Garanzie per i dati giudiziari) 
 
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da  espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi  di
dati  trattati  e  di  operazioni  eseguibili.  ((Si  applica  quanto
  previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.)) 

TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

                               Art. 28
                     (Titolare del trattamento)

   1.  Quando  il trattamento e' effettuato da una persona giuridica,
da  una  pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi  altro ente,
associazione  od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel
suo  complesso  o  l'unita'  od  organismo periferico che esercita un
potere  decisionale  del  tutto  autonomo  sulle  finalita'  e  sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
                               Art. 29
                   (Responsabile del trattamento)

   1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
   2.  Se  designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del   pieno   rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
   3.  Ove  necessario  per  esigenze  organizzative,  possono essere
designati  responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
   4.   I   compiti  affidati  al  responsabile  sono  analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
   5.  Il  responsabile  effettua  il  trattamento  attenendosi  alle
istruzioni  impartite  dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche,  vigila  sulla  puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
                               Art. 30
                    (Incaricati del trattamento)

   1.  Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati  che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
   2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e  individua
puntualmente  l'ambito  del trattamento consentito. Si considera tale
anche  la documentata preposizione della persona fisica ad una unita'
per  la  quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.

Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I
MISURE DI SICUREZZA

                               Art. 31
                       (Obblighi di sicurezza)

   1.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono custoditi e
controllati,  anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso   tecnico,   alla   natura   dei  dati  e  alle  specifiche
caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da  ridurre  al minimo,
mediante  l'adozione  di  idonee  e preventive misure di sicurezza, i
rischi  di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di  accesso  non  autorizzato  o  di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
                               Art. 32 
((Obblighi  relativi  ai  fornitori  di  servizi   di   comunicazione
  elettronica accessibili al pubblico)) 

 


 
   ((1. Il fornitore di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
     accessibile al pubblico adotta,  ai  sensi  dell'articolo  31,  anche
     attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata  l'erogazione  del
     predetto  servizio,  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  al
     rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi  e
     per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis)). 
   ((1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi  di  cui  agli
     articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di  comunicazione
     elettronica garantiscono  che  i  dati  personali  siano  accessibili
     soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
     1-ter. Le misure di  cui  al  commi  1  e  1-bis  garantiscono  la
     protezione dei dati relativi al traffico ed  all'ubicazione  e  degli
     altri dati personali archiviati o trasmessi dalla  distruzione  anche
     accidentale,  da  perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e   da
     archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati  o
     illeciti,  nonche'  assicurano  l'attuazione  di  una   politica   di
     sicurezza.)) 
   2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
   3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e,  ove  possibile,  gli
utenti, se  sussiste  un  particolare  rischio  di  violazione  della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio  e'  al  di  fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore  stesso  e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 ((,  1-bis))  e  2,  tutti  i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga  informativa
e'  resa  al  Garante  e  all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni. 
                             Art. 32-bis 
 (( (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali) )) 
  ((1. In caso di violazione  di  dati  personali,  il  fornitore  di
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica
    senza indebiti ritardi detta violazione al Garante. 
    2. Quando la violazione  di  dati  personali  rischia  di  arrecare
    pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o  di
    altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza  ritardo
    l'avvenuta violazione. 
    3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore
    ha dimostrato al Garante di aver utilizzato  misure  tecnologiche  di
    protezione che rendono i dati  inintelligibili  a  chiunque  non  sia
    autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state  applicate  ai
    dati oggetto della violazione. 
    4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante  puo',
    considerate le presumibili ripercussioni negative  della  violazione,
    obbligare lo stesso a comunicare al contraente  o  ad  altra  persona
    l'avvenuta violazione. 
    5. La comunicazione al  contraente  o  ad  altra  persona  contiene
    almeno  una  descrizione  della  natura  della  violazione  di   dati
    personali e i punti  di  contatto  presso  cui  si  possono  ottenere
    maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per  attenuare
    i  possibili  effetti  pregiudizievoli  della  violazione   di   dati
    personali.  La  comunicazione  al  Garante  descrive,   inoltre,   le
    conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o
    adottate dal fornitore per porvi rimedio. 
    6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti
    e istruzioni in relazione alle circostanze in  cui  il  fornitore  ha
    l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali,  al  formato
    applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita'  di
    effettuazione,  tenuto  conto  delle  eventuali  misure  tecniche  di
    attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
    4, paragrafo 5, della direttiva  2002/58/CE,  come  modificata  dalla
    direttiva 2009/136/CE. 
    7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di
    dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate,
    le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio,  in
    modo da  consentire  al  Garante  di  verificare  il  rispetto  delle
    disposizioni  del   presente   articolo.   Nell'inventario   figurano
    unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 
    8. Nel caso in cui il fornitore di  un  servizio  di  comunicazione
    elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del  predetto
    servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti  a  comunicare  al
    fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e  le  informazioni
    necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli  adempimenti
    di cui al presente articolo.)) 

  

CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA

                               Art. 33
                           (Misure minime)

   1.  Nel  quadro  dei  piu'  generali  obblighi di sicurezza di cui
all'articolo  31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure  minime
individuate  nel  presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di  protezione  dei  dati
personali.
                               Art. 34 
                Trattamenti con strumenti elettronici 
 
  1. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  con  strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi  previsti
dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato  B),  le  seguenti
misure minime: 
    a) autenticazione informatica; 
    b)  adozione  di  procedure  di  gestione  delle  credenziali  di
autenticazione; 
    c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
    d) aggiornamento periodico  dell'individuazione  dell'ambito  del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla  gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 
    e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati  rispetto  a
trattamenti  illeciti  di  dati,  ad  accessi  non  consentiti  e   a
determinati programmi informatici; 
    f) adozione di procedure per la custodia di copie  di  sicurezza,
il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; 
    g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
      CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
    h) adozione di tecniche di cifratura o di  codici  identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a  rivelare  lo  stato  di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart. 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
  1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia  di
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita'
amministrativo - contabili  sono  quelli  connessi  allo  svolgimento
delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa,  finanziaria
e contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei  dati  trattati.  In
particolare, perseguono tali  finalita'  le  attivita'  organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue
fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione  delle  norme
in materia fiscale,  sindacale,  previdenziale  -  assistenziale,  di
salute, igiene e sicurezza sul lavoro. 
                               Art. 35
       (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

   1.  Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti  elettronici  e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti  dal  disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
   a)  aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell'ambito del
trattamento   consentito   ai   singoli   incaricati  o  alle  unita'
organizzative;
   b)  previsione  di  procedure  per  un'idonea  custodia  di atti e
documenti  affidati  agli  incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
   c)  previsione  di  procedure  per la conservazione di determinati
atti  in  archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
                               Art. 36
                             Adeguamento

  1.  Il  disciplinare  tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure  minime  di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per  le  innovazioni  e  le  tecnologie  ((  e  il  Ministro  per  la
  semplificazione  normativa  )), in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI
ADEMPIMENTI

                               Art. 37
                    Notificazione del trattamento

  1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
    a)  dati  genetici,  biometrici  o dati che indicano la posizione
geografica  di  persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
    b)  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati  a  fini  di  procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari  per  via  telematica  relativi  a  banche  di  dati  o alla
fornitura  di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
    c)  dati  idonei  a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati  da  associazioni,  enti  od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
    d)  dati  trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire   il  profilo  o  la  personalita'  dell'interessato,  o  ad
analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo,  ovvero  a  monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti   tecnicamente   indispensabili  per  fornire  i  servizi
medesimi agli utenti;
    e)  dati  sensibili  registrati  in  banche  di  dati  a  fini di
selezione  del  personale  per  conto  terzi,  nonche' dati sensibili
utilizzati  per  sondaggi  di  opinione,  ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
    f)  dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati  gestite con
strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilita'
economica,  alla  situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
  ((1-bis.  La  notificazione relativa al trattamento dei dati di cui
    al  comma  1  non  e'  dovuta se relativa all'attivita' dei medici di
    famiglia  e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e'
    tipica  del  loro  rapporto  professionale  con il Servizio sanitario
    nazionale.))
  2.  Il  Garante  puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare  pregiudizio  ai  diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione  delle  relative modalita' o della natura dei dati personali,
con  proprio  provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con  analogo  provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana  il  Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  eventuali  trattamenti  non
suscettibili   di  recare  detto  pregiudizio  e  pertanto  sottratti
all'obbligo di notificazione.
  3.  La  notificazione  e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
  4.  Il  Garante  inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei  trattamenti  accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la  sua  consultazione  gratuita  per  via telematica, anche mediante
convenzioni  con  soggetti  pubblici  o presso il proprio Ufficio. Le
notizie  accessibili  tramite  la  consultazione del registro possono
essere   trattate  per  esclusive  finalita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
                               Art. 38
                     Modalita' di notificazione

  1.  La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio  del  trattamento  ed  una  sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e  puo'  anche  riguardare  uno  o  piu'  trattamenti  con  finalita'
correlate.
  ((  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se e'
    trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
    modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
    seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
    eventualmente,  del  suo  rappresentante,  nonche'  le  modalita' per
    individuare il responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
    e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
    possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
    preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
    sicurezza del trattamento. ))
  3.  Il  Garante  favorisce  la  disponibilita'  del modello per via
telematica  e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
  4.  Una  nuova  notificazione  e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
  5.  Il  Garante  puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  per  la
notificazione  in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
  6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione
al  Garante  ai  sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel  modello  di  cui  al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento  riguardi  pubblici  registri,  elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
                               Art. 39
                     (Obblighi di comunicazione)

   1.  Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
   a)  comunicazione  di  dati  personali  da  parte  di  un soggetto
pubblico  ad  altro  soggetto  pubblico  non prevista da una norma di
legge  o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
   b)  trattamento  di  dati  idonei  a  rivelare  lo stato di salute
previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
   2.  I  trattamenti  oggetto  di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.

   3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il
modello  predisposto  e  reso  disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo   per   via   telematica   osservando  le  modalita'  di
sottoscrizione  con  firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo   38,   comma  2,  oppure  mediante  telefax  o  lettera
raccomandata.
                               Art. 40
                      (Autorizzazioni generali)

   1.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono
un'autorizzazione  del  Garante  sono  applicate  anche  mediante  il
rilascio  di  autorizzazioni  relative  a  determinate  categorie  di
titolari  o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                               Art. 41
                    (Richieste di autorizzazione)

   1.   Il  titolare  del  trattamento  che  rientra  nell'ambito  di
applicazione  di  un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40   non   e'  tenuto  a  presentare  al  Garante  una  richiesta  di
autorizzazione  se  il trattamento che intende effettuare e' conforme
alle relative prescrizioni.
   2.  Se  una  richiesta  di  autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  40  il Garante puo' provvedere
comunque  sulla  richiesta se le specifiche modalita' del trattamento
lo giustificano.
   3.   L'eventuale   richiesta   di   autorizzazione   e'  formulata
utilizzando  esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le  modalita'  di  sottoscrizione  e  conferma del ricevimento di cui
all'articolo  38,  comma  2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono   essere   trasmesse   anche   mediante   telefax  o  lettera
raccomandata.
   4.   Se   il   richiedente  e'  invitato  dal  Garante  a  fornire
informazioni  o  ad  esibire  documenti, il termine di quarantacinque
giorni  di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  decorre  dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
   5.  In  presenza  di  particolari  circostanze,  il  Garante  puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

                               Art. 42
           (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

   1.   Le  disposizioni  del  presente  codice  non  possono  essere
applicate   in   modo   tale  da  restringere  o  vietare  la  libera
circolazione  dei  dati  personali  fra  gli Stati membri dell'Unione
europea,  fatta  salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice,
di   eventuali   provvedimenti  in  caso  di  trasferimenti  di  dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
                               Art. 43 
              (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) 
 
   1. Il trasferimento anche temporaneo fuori  del  territorio  dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo,  di  dati  personali  oggetto  di
trattamento, se diretto verso un Paese  non  appartenente  all'Unione
europea e' consentito quando: 
   a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta; 
   b) e' necessario per l'esecuzione  di  obblighi  derivanti  da  un
contratto del quale e' parte l'interessato  o  per  adempiere,  prima
della   conclusione   del   contratto,   a    specifiche    richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di  un
contratto stipulato a favore dell'interessato; 
   c) e' necessario per la  salvaguardia  di  un  interesse  pubblico
rilevante  individuato  con  legge  o  con  regolamento  o,   se   il
trasferimento riguarda dati sensibili  o  giudiziari,  specificato  o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; 
   d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o  di
volere, il consenso e' manifestato  da  chi  esercita  legalmente  la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da  un  familiare,  da  un
convivente o, in  loro  assenza,  dal  responsabile  della  struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la  disposizione  di  cui
all'articolo 82, comma 2; 
   e) e' necessario ai fini dello  svolgimento  delle  investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre  che  i
dati siano trasferiti esclusivamente per  tali  finalita'  e  per  il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,  nel  rispetto
della  vigente  normativa  in  materia   di   segreto   aziendale   e
industriale; 
   f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta  di  accesso  ai
documenti amministrativi, ovvero di  una  richiesta  di  informazioni
estraibili  da  un  pubblico  registro,  elenco,  atto  o   documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia; 
   g)  e'  necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi   codici   di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  di
approvazione  del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali   e
ambientali o, secondo quanto previsto  dai  medesimi  codici,  presso
altri archivi privati; 
   h)  ((LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
     CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
                               Art. 44
                   Altri trasferimenti consentiti

  1.  Il  trasferimento  di  dati  personali  oggetto di trattamento,
diretto  verso  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea, e'
altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
    a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con   un  contratto  ((  o  mediante  regole  di  condotta  esistenti
  nell'ambito   di   societa'   appartenenti   a  un  medesimo  gruppo.
  L'interessato  puo'  far valere i propri diritti nel territorio dello
  Stato,  in  base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza
  delle garanzie medesime ));
    b)  individuate  con  le  decisioni  previste  dagli articoli 25,
paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la  Commissione  europea  constata  che  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
                               Art. 45
                       (Trasferimenti vietati)

   1.  Fuori  dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche  temporaneo  fuori  del  territorio  dello Stato, con qualsiasi
forma  o  mezzo,  di  dati  personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento  del  Paese  di destinazione o di transito dei dati non
assicura  un  livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche  le  modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I
PROFILI GENERALI

                               Art. 46
                     (Titolari dei trattamenti)

   1.  Gli  uffici  giudiziari  di  ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore  della  magistratura,  gli altri organi di autogoverno e il
Ministero  della  giustizia  sono  titolari  dei  trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui  al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche  di  dati  centrali  od  oggetto  di interconnessione tra piu'
uffici  o  titolart.  I  provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della  magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma
1   individuano  i  medesimi  trattamenti  da  essi  effettuati  sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
                               Art. 47 
               (Trattamenti per ragioni di giustizia) 
 
   1. In caso di trattamento  di  dati  personali  effettuato  presso
uffici giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il  Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di  autogoverno  e  il
Ministero della giustizia, non si applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per ragioni di giustizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
     a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45; 
     b) articoli da 145 a 151. 
   2. Agli effetti del presente codice si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico  del  personale
di  magistratura,  hanno  una  diretta   incidenza   sulla   funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime  ragioni  di  giustizia  non  ricorrono  per  l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o  strutture,
quando  non  e'  pregiudicata  la  segretezza  di  atti  direttamente
connessi alla predetta trattazione. 
                               Art. 48
                (Banche di dati di uffici giudiziari)

   1.  Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
puo'  acquisire  in conformita' alle vigenti disposizioni processuali
dati,   informazioni,   atti   e   documenti  da  soggetti  pubblici,
l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche per via telematica. A
tale   fine   gli   uffici   giudiziari   possono   avvalersi   delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici,  volte  ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici,  mediante  reti  di  comunicazione  elettronica,  di pubblici
registri,  elenchi,  schedari  e  banche  di dati, nel rispetto delle
pertinenti  disposizioni  e  dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.
                               Art. 49
                    (Disposizioni di attuazione)

   1.  Con  decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad  integrazione  del  decreto  del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre  1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione  dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.

CAPO II
MINORI

                               Art. 50
               (Notizie o immagini relative a minori)

   1.  Il  divieto  di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  di pubblicazione e
divulgazione  con  qualsiasi  mezzo  di  notizie  o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento   a   qualunque  titolo  del  minore  in  procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA

                               Art. 51
                         (Principi generali)

   1.  Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti,  i  dati  identificativi  delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita'   giudiziaria   di   ogni  ordine  e  grado  sono  resi
accessibili   a  chi  vi  abbia  interesse  anche  mediante  reti  di
comunicazione  elettronica,  ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorita' nella rete Internet.
   2.  Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di
ogni  ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili  anche  attraverso  il  sistema  informativo  e  il  sito
istituzionale   della   medesima   autorita'   nella  rete  Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
                               Art. 52
               (Dati identificativi degli interessati)

   1.  Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la  redazione  e  il  contenuto  di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali  dell'autorita'  giudiziaria  di ogni ordine e grado,
l'interessato  puo'  chiedere  per  motivi  legittimi,  con richiesta
depositata  nella  cancelleria  o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a  cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza  o  del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso  di  riproduzione  della  sentenza  o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti  elettronici  o  mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione  delle  generalita'  e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
   2.  Sulla  richiesta  di  cui  al  comma  1  provvede in calce con
decreto,  senza  ulteriori  formalita',  l'autorita' che pronuncia la
sentenza  o  adotta  il  provvedimento.  La  medesima  autorita' puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
   3.  Nei  casi  di  cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza  o  provvedimento,  la  cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive   anche  con  timbro  la  seguente  annotazione,  recante
l'indicazione  degli  estremi  del  presente  articolo:  "In  caso di
diffusione  omettere  le  generalita' e gli altri dati identificativi
di....".
   4.  In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri  provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative   massime   giuridiche,   e'   omessa   l'indicazione  delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
   5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale   relativamente  alle  persone  offese  da  atti  di  violenza
sessuale,   chiunque   diffonde   sentenze   o   altri  provvedimenti
giurisdizionali  dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e'
tenuto  ad  omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di  cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri
dati   anche   relativi  a  terzi  dai  quali  puo'  desumersi  anche
indirettamente   l'identita'   di  minori,  oppure  delle  parti  nei
procedimenti  in  materia  di  rapporti  di famiglia e di stato delle
persone.
   6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in  caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura  civile.  La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta
di  cui  al  comma  1  prima  della  pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono  sul  lodo  l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del  comma  2.  Il  collegio  arbitrale  costituito  presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11  febbraio  1994,  n.  109,  provvede  in  modo  analogo in caso di
richiesta di una parte.
   7.  Fuori  dei  casi  indicati nel presente articolo e' ammessa la
diffusione  in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I
PROFILI GENERALI

                               Art. 53
           (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

   1.   Al  trattamento  di  dati  personali  effettuato  dal  Centro
elaborazione  dati  del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da  organi  di  pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti  pubblici per
finalita'   di   tutela   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad  espressa  disposizione  di  legge  che  preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
   a)  articoli  9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
   b) articoli da 145 a 151.

   2.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui  al  comma  1  effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolart.
                               Art. 54
             (Modalita' di trattamento e flussi di dati)

   1.  Nei  casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di  legge  o  di  regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri  soggetti,  l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica.  A  tal  fine  gli  organi  o  uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei   medesimi  organi  o  uffici,  mediante  reti  di  comunicazione
elettronica,  di  pubblici  registri,  elenchi,  schedari e banche di
dati,  nel  rispetto  delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui  agli  articoli  3  e  11.  Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero   dell'interno,   su   conforme   parere   del  Garante,  e
stabiliscono  le  modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al
fine  di  assicurare  l'accesso  selettivo  ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
   2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53
sono  conservati  separatamente  da  quelli  registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
   3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni  dati  di  cui  all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e  del  casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalita' di cui all'articolo 53.
   4.   Gli   organi,   uffici   e   comandi  di  polizia  verificano
periodicamente  i  requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai
dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici, e
provvedono  al  loro  aggiornamento  anche sulla base delle procedure
adottate  dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti  effettuati  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
                               Art. 55
                      (Particolari tecnologie)

   1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un  danno  all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici   o   biometrici,   a   tecniche  basate  su  dati  relativi
all'ubicazione,  a  banche  di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione  delle  informazioni  e  all'introduzione di particolari
tecnologie,   e'   effettuato  nel  rispetto  delle  misure  e  degli
accorgimenti   a   garanzia   dell'interessato  prescritti  ai  sensi
dell'articolo  17  sulla  base  di  preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
                               Art. 56
                      (Tutela dell'interessato)

   1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche,   oltre   che   ai  dati  destinati  a  confluire  nel  Centro
elaborazione  dati  di  cui  all'articolo  53,  a  dati  trattati con
l'ausilio  di  strumenti  elettronici  da organi, uffici o comandi di
polizia.
                               Art. 57
                    (Disposizioni di attuazione)

   1.   Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia, sono
individuate  le  modalita'  di  attuazione  dei principi del presente
codice  relativamente  al  trattamento  dei  dati  effettuato  per le
finalita'  di  cui  all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in  attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del  17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono
individuate con particolare riguardo:
   a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica  finalita'  perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo  concreto  o  alla  repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
   b)   all'aggiornamento   periodico  dei  dati,  anche  relativi  a
valutazioni  effettuate  in  base  alla legge, alle diverse modalita'
relative  ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle  modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
   c)   ai   presupposti  per  effettuare  trattamenti  per  esigenze
temporanee  o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica   dei   requisiti   dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  11,
dell'individuazione   delle   categorie   di   interessati   e  della
conservazione  separata  da  altri  dati  che  non richiedono il loro
utilizzo;
   d)  all'individuazione  di  specifici termini di conservazione dei
dati  in  relazione  alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per  il  loro  trattamento,  nonche'  alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito  dei  quali  essi  sono  trattati  o i provvedimenti sono
adottati;
   e)  alla  comunicazione  ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio  di  un  diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
   f)  all'uso  di  particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I
PROFILI GENERALI

                               Art. 58
                     (Disposizioni applicabili)

   1.  Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da  segreto  di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le  disposizioni  del  presente  codice  si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
   2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di
difesa  o  di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del  presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
   3.  Le  misure  di  sicurezza  relative  ai  dati  trattati  dagli
organismi   di  cui  al  comma  1  sono  stabilite  e  periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
   4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri sono
individuate   le   modalita'   di   applicazione  delle  disposizioni
applicabili  del  presente  codice  in  riferimento alle tipologie di
dati,  di  interessati,  di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati,    anche    in   relazione   all'aggiornamento   e   alla
conservazione.

TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                               Art. 59
                (Accesso a documenti amministrativi)

   1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalita',  i  limiti  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  a
documenti  amministrativi  contenenti  dati  personali, e la relativa
tutela  giurisdizionale,  restano  disciplinati  dalla legge 7 agosto
1990,  n.  241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di  legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione,
anche  per  cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le   operazioni  di  trattamento  eseguibili  in  esecuzione  di  una
richiesta  di  accesso.  Le attivita' finalizzate all'applicazione di
tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
                               Art. 60
   (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

   1.  Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale, il trattamento e' consentito se la
situazione  giuridicamente  rilevante  che si intende tutelare con la
richiesta  di  accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'  fondamentale  e
inviolabile.

CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

                               Art. 61
                  (Utilizzazione di dati pubblici)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  provenienti  da archivi, registri,
elenchi,   atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti  pubblici,  anche
individuando  i  casi  in  cui  deve  essere  indicata  la  fonte  di
acquisizione   dei   dati   e  prevedendo  garanzie  appropriate  per
l'associazione  di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente
quanto  previsto  dalla  Raccomandazione  n.  R  (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
   2.  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente  codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti  in  un albo professionale in conformita' alla legge o ad un
regolamento,  possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o  diffusi,  ai  sensi  dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti  di  comunicazione  elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza  di  provvedimenti  che  dispongono  la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
   3.  L'ordine  o  collegio  professionale  puo',  a richiesta della
persona  iscritta  nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attivita' professionale.
   4.  A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
puo'  altresi'  fornire  a  terzi notizie o informazioni relative, in
particolare,  a  speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo,  ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart.

CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

                               Art. 62
                    (Dati sensibili e giudiziari)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei
registri   dello  stato  civile,  delle  anagrafi  della  popolazione
residente  in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle   liste   elettorali,  nonche'  al  rilascio  di  documenti  di
riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.
                               Art. 63
                       (Consultazione di atti)

   1.  Gli  atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono  consultabili  nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

                               Art. 64
      (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia  di  cittadinanza,  di  immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
   2.  Nell'ambito  delle  finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in
particolare,   il   trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari
indispensabili:
   a)  al  rilascio  e  al  rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
   b)  al  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  o  dello stato di
rifugiato,  o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti  o  misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
   c)  in  relazione  agli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.

   3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai trattamenti di dati
sensibili  e  giudiziari  effettuati  in  esecuzione  degli accordi e
convenzioni  di  cui  all'articolo  154,  comma 2, lettere a) e b), o
comunque  effettuati  per  finalita'  di  difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad  espressa  disposizione  di  legge  che  prevede specificamente il
trattamento.
                               Art. 65
      (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di:
   a)  elettorato  attivo  e  passivo e di esercizio di altri diritti
politici,   nel  rispetto  della  segretezza  del  voto,  nonche'  di
esercizio  del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
   b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.

   2.  I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di  cui  al  comma  1  sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti  da  leggi  o  da  regolamenti  fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
   a)  lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarita';
   b)  le  richieste  di  referendum,  le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarita';
   c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o  di  decadenza,  o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
   d)  l'esame  di  segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge   di   iniziativa   popolare,  l'attivita'  di  commissioni  di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
   e)  la  designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.

   3.  Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati  sensibili  e  giudiziari  per  le  finalita' di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla    presentazione    delle   candidature,   agli   incarichi   in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti.
   4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
   a)  per  la  redazione  di  verbali  e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
   b)  per  l'esclusivo  svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo  politico  o  di  sindacato  ispettivo  e  per  l'accesso a
documenti  riconosciuto  dalla  legge  e dai regolamenti degli organi
interessati    per    esclusive   finalita'   direttamente   connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.

   5.  I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui
al  comma  1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai   rispettivi   ordinamenti.   Non   e'   comunque  consentita  la
divulgazione  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  che  non risultano
indispensabili   per   assicurare   il   rispetto  del  principio  di
pubblicita'  dell'attivita'  istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
                               Art. 66
                   (Materia tributaria e doganale)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21,  le  attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette
all'applicazione,   anche   tramite   i   loro  concessionari,  delle
disposizioni  in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti  e  ai  responsabili  di  imposta,  nonche'  in  materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane.
   2.  Si  considerano  inoltre  di  rilevante interesse pubblico, ai
sensi  degli  articoli  20  e 21, le attivita' dirette, in materia di
imposte,  alla  prevenzione  e  repressione  delle  violazioni  degli
obblighi  e  alla  adozione  dei  provvedimenti  previsti  da  leggi,
regolamenti  o  dalla  normativa  comunitaria, nonche' al controllo e
alla  esecuzione  forzata  dell'esatto  adempimento di tali obblighi,
alla   effettuazione   dei   rimborsi,  alla  destinazione  di  quote
d'imposta,  e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali,  all'inventano  e  alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliart.
                               Art. 67
                (Attivita' di controllo e ispettive)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
   a)    verifica    della    legittimita',   del   buon   andamento,
dell'imparzialita'   dell'attivita'   amministrativa,  nonche'  della
rispondenza   di   detta   attivita'  a  requisiti  di  razionalita',
economicita',  efficienza  ed  efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite  dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
   b)  accertamento,  nei  limiti  delle finalita' istituzionali, con
riferimento  a  dati  sensibili  e  giudiziari  relativi ad esposti e
petizioni,  ovvero  ad  atti di controllo o di sindacato ispettivo di
cui all'articolo 65, comma 4.
                               Art. 68
                (Benefici economici ed abilitazioni)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia  di  concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici,    agevolazioni,    elargizioni,    altri   emolumenti   e
abilitazioni.
   2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
   a)  alle  comunicazioni,  certificazioni  ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
   b)  alle  elargizioni  di  contributi  previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
   c)   alla   corresponsione   delle   pensioni   di   guerra  o  al
riconoscimento  di  benefici  in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
   d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
   e)  alla  concessione  di  contributi  in  materia  di  formazione
professionale;
   f)  alla  concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri   benefici  previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti  o  dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
   g)   al   riconoscimento  di  esoneri,  agevolazioni  o  riduzioni
tariffarie  o  economiche,  franchigie,  o al rilascio di concessioni
anche  radiotelevisive,  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli  abilitativi  previsti  dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.

   3.  Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in
cui  cio'  e'  indispensabile  per  la  trasparenza  delle  attivita'
indicate  nel  presente  articolo,  in  conformita' alle leggi, e per
finalita'  di  vigilanza  e  di  controllo conseguenti alle attivita'
medesime,  fermo  restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
                               Art. 69
             (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia   di   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,  di
riconoscimento   della   personalita'   giuridica   di  associazioni,
fondazioni  ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita'  e  di  professionalita' per le nomine, per i profili di
competenza  del  soggetto  pubblico,  ad  uffici  anche  di culto e a
cariche  direttive  di  persone  giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche   non   statali,   nonche'   di   rilascio  e  revoca  di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e  premi  di  rappresentanza,  di  adesione  a  comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
                               Art. 70
               (Volontariato e obiezione di coscienza)

   1.  Si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai sensi
dell'articolo  20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato,  in  particolare  per  quanto riguarda l'elargizione di
contributi  finalizzati  al  loro  sostegno,  la  tenuta  di registri
generali    delle   medesime   organizzazioni   e   la   cooperazione
internazionale.
   2.  Si  considerano,  altresi', di rilevante interesse pubblico le
finalita'  di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
                               Art. 71
                (Attivita' sanzionatorie e di tutela)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita':
   a)   di   applicazione   delle   norme   in  materia  di  sanzioni
amministrative e ricorsi;
   b)  volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o   giudiziaria,   anche  da  parte  di  un  terzo,  anche  ai  sensi
dell'articolo   391-quater   del   codice   di  procedura  penale,  o
direttamente  connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  o  di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale.

   2.  Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale, il trattamento e' consentito se il
diritto  da  far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in  un  diritto  della  personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
                               Art. 72
                    (Rapporti con enti di culto)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali  con  enti  di culto, confessioni religiose e comunita'
religiose.
                               Art. 73
        (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad
un   soggetto   pubblico,   le   finalita'  socio-assistenziali,  con
particolare riferimento a:
   a)  interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di  giovani  o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
   b)  interventi  anche  di  rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza  economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
   c)  assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche  in relazione a
vicende giudiziarie;
   d)  indagini  psico-sociali  relative  a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
   e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
   f)  iniziative  di  vigilanza  e  di  sostegno  in  riferimento al
soggiorno di nomadi;
   g) interventi in tema di barriere architettoniche.

   2.  Si  considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai
sensi  degli  articoli  20  e  21, nell'ambito delle attivita' che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
   a) di gestione di asili nido;
   b)  concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
   c)  ricreative  o  di  promozione della cultura e dello sport, con
particolare  riferimento  all'organizzazione  di  soggiorni,  mostre,
conferenze  e  manifestazioni  sportive  o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
  d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
   e) relative alla leva militare;
   f)  di  polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo  53,  con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di  polizia  mortuaria  e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
   g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
   h) in materia di protezione civile;
   i)  di  supporto  al  collocamento  e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e
di sportelli-lavoro;
   l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI

                               Art. 74
        (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

   1.   I   contrassegni   rilasciati   a  qualunque  titolo  per  la
circolazione  e  la  sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero  per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono   essere   esposti   su   veicoli,   contengono  i  soli  dati
indispensabili  ad  individuare  l'autorizzazione  rilasciata e senza
l'apposizione  ((di  diciture  dalle quali puo' essere individuata la
  persona fisica interessata)).
   ((2.  Per  fini  di  cui  al comma 1, le generalita' e l'indirizzo
     della  persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con
     modalita'  che  non  consentono la loro diretta visibilita' se non in
     caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento)).
   3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione  a  qualunque  titolo  di  un  obbligo  di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
   4.  Per  il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

                               Art. 75
                        (Ambito applicativo)

   1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
                               Art. 76
   (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

   1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici,  anche  nell'ambito  di un'attivita' di rilevante interesse
pubblico  ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute:
   a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del   Garante,   se   il   trattamento  riguarda  dati  e  operazioni
indispensabili  per perseguire una finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato;
   b)   anche   senza   il   consenso   dell'interessato   e   previa
autorizzazione  del  Garante,  se la finalita' di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettivita'.

   2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con
le modalita' semplificate di cui al capo II.
   3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1 l'autorizzazione del Garante e'
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'.

CAPO II
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

                               Art. 77
                      (Casi di semplificazione)

   1.  Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
   a)  per  informare  l'interessato  relativamente ai dati personali
raccolti  presso  il  medesimo  interessato  o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
   b)  per  manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
   c) per il trattamento dei dati personali.

  2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
   a) dagli organismi sanitari pubblici;
   b)  dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
   c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
                               Art. 78
    (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

   1.  Il  medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano   l'interessato   relativamente  al  trattamento  dei  dati
personali,   in   forma   chiara   e   tale  da  rendere  agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
   2.   L'informativa   puo'   essere   fornita  per  il  complessivo
trattamento   dei   dati   personali   necessario  per  attivita'  di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra   a   tutela   della   salute   o   dell'incolumita'  fisica
dell'interessato,  su  richiesta  dello  stesso  o  di  cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
   3.   L'informativa   puo'  riguardare,  altresi',  dati  personali
eventualmente  raccolti  presso  terzi, ed e' fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli,  includendo  almeno  gli elementi indicati dal Garante ai
sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  eventualmente  integrati  anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
   4.  L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o
dal  pediatra,  riguarda  anche  il  trattamento  di dati correlato a
quello  effettuato  dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera  scelta,  effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
   a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
   b)  fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
   c)  puo'  trattare  lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
   d) fornisce farmaci prescritti;
   e)  comunica  dati  personali  al medico o pediatra in conformita'
alla disciplina applicabile.

   5.  L'informativa  resa  ai  sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi  specifici  per  i diritti e le liberta' fondamentali, nonche'
per   la   dignita'  dell'interessato,  in  particolare  in  caso  di
trattamenti effettuati:
   a)  per  scopi  scientifici,  anche  di  ricerca  scientifica e di
sperimentazione  clinica  controllata  di  medicinali, in conformita'
alle  leggi  e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
   b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
   c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.
                               Art. 79
            (Informativa da parte di organismi sanitari)

   1.  Gli  organismi  sanitari  pubblici e privati possono avvalersi
delle  modalita'  semplificate relative all'informativa e al consenso
di  cui  agli  articoli  78  e 81 in riferimento ad una pluralita' di
prestazioni  erogate anche da distinti reparti ed unita' dello stesso
organismo   o   di   piu'   strutture   ospedaliere   o  territoriali
specificamente identificati.
   2.  Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da
permettere  una  verifica  al  riguardo  da parte di altri reparti ed
unita'  che,  anche  in  tempi  diversi,  trattano  dati  relativi al
medesimo interessato.
   3.  Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e  coordinato  in riferimento
all'insieme   dei   trattamenti  di  dati  personali  effettuati  nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
   4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu'
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.
                               Art. 80
          (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

   1.  Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della  facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di
trattamenti  di  dati  effettuati,  a  fini amministrativi e in tempi
diversi,  rispetto  a  dati  raccolti  presso  l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
   2.  L'informativa  di  cui  al comma 1 e' integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi  anche  nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita'  amministrative  di  rilevante  interesse  pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
                               Art. 81
                     (Prestazione del consenso)

   1.  Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice
o  di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere  manifestato con
un'unica  dichiarazione,  anche oralmente. In tal caso il consenso e'
documentato,   anziche'   con   atto  scritto  dell'interessato,  con
annotazione  dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno
o  piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
   2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di  piu'  professionisti  ai  sensi  dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto  previsto  dal  comma  1,  il  consenso e' reso conoscibile ai
medesimi  professionisti  con  adeguate  modalita',  anche attraverso
menzione,  annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta  elettronica  o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo
al   medesimo   articolo  78,  comma  4,  e  alle  eventuali  diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
                               Art. 82
     (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)

   1.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel  caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai  sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
   2.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  altresi'  intervenire  senza  ritardo,  successivamente alla
prestazione, in caso di:
   a)  impossibilita'  fisica,  incapacita' di agire o incapacita' di
intendere  o  di  volere  dell'interessato,  quando  non e' possibile
acquisire  il consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero
da  un  prossimo  congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in
loro  assenza,  dal  responsabile  della  struttura presso cui dimora
l'interessato;
   b)  rischio  grave,  imminente  ed  irreparabile  per  la salute o
dell'interessato.

   3.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche  in  caso  di  prestazione  medica che puo' essere pregiudicata
dall'acquisizione    preventiva   del   consenso,   in   termini   di
tempestivita' o efficacia.
   4.  Dopo  il  raggiungimento  della maggiore eta' l'informativa e'
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario.
                               Art. 83
     Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

  1.  I  soggetti  di  cui  agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure  per  garantire,  nell'organizzazione  delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita'  degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo
restando  quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita'  di  trattamento  dei  dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
  2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
    a)  soluzioni  volte  a  rispettare,  in  relazione a prestazioni
sanitarie  o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa  all'interno  di  strutture,  un  ordine  di  precedenza  e di
chiamata  degli  interessati  prescindendo  dalla loro individuazione
nominativa;
    b)  l'istituzione  di  appropriate  distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
    c)  soluzioni  tali  da  prevenire,  durante colloqui, l'indebita
conoscenza  da  parte  di  terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
    d)  cautele  volte  ad  evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa   l'eventuale   documentazione   di   anamnesi,  avvenga  in
situazioni  di  promiscuita'  derivanti  dalle modalita' o dai locali
prescelti;
    e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
    f)  la  previsione  di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che,  ove  necessario,  possa  essere  data  correttamente  notizia o
conferma   anche  telefonica,  ai  soli  terzi  legittimati,  di  una
prestazione di pronto soccorso;
    g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per
informare   i   terzi   legittimati  in  occasione  di  visite  sulla
dislocazione  degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente  gli  interessati  e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volonta';
    h)  la  messa  in  atto  di  procedure,  anche  di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione  tra  l'interessato  e  reparti  o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
    i)  la  sottoposizione  degli  incaricati che non sono tenuti per
legge  al  segreto  professionale  a  regole  di condotta analoghe al
segreto professionale.
  ((2-bis.  Le  misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
    di  cui  all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
    comma  1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale
    e   fiduciario   con  gli  assistiti,  nel  rispetto  del  codice  di
    deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.))
                               Art. 84
               (Comunicazione di dati all'interessato)

   1.  I  dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere  resi  noti  all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82,  comma  2,  lettera  a),  da  parte  di  esercenti le professioni
sanitarie  ed  organismi  sanitari,  solo per il tramite di un medico
designato  dall'interessato  o dal titolare. Il presente comma non si
applica  in  riferimento  ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
   2.  Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti   le   professioni   sanitarie   diversi  dai  medici,  che
nell'esercizio  dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con
i  pazienti  e  sono  incaricati  di trattare dati personali idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti  i  medesimi  dati
all'interessato  o  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  82, comma 2,
lettera  a).  L'atto  di  incarico  individua appropriate modalita' e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento
di dati.

CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

                               Art. 85
             (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

   1.  Fuori  dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano  nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
   a)  attivita'  amministrative  correlate  a quelle di prevenzione,
diagnosi,  cura  e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario  nazionale,  ivi  compresa  l'assistenza degli stranieri in
Italia  e  dei  cittadini  italiani all'estero, nonche' di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
   b)    programmazione,    gestione,    controllo    e   valutazione
dell'assistenza sanitaria;
   c)     vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
   d) attivita' certificatorie;
   e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
   f)  le  attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di  tessuti,  nonche'  alle  trasfusioni  di  sangue  umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
   g)   instaurazione,   gestione,  pianificazione  e  controllo  dei
rapporti   tra   l'amministrazione   ed   i  soggetti  accreditati  o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

   2.  Il  comma  1  non  si  applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare  lo  stato  di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie  o  da  organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela
della  salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo
o  della  collettivita',  per  i  quali  si osservano le disposizioni
relative   al  consenso  dell'interessato  o  all'autorizzazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
   3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  e  di  operazioni  su essi eseguibili e' assicurata ampia
pubblicita',  anche  tramite  affissione  di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
   4.  Il  trattamento  di  dati  identificativi  dell'interessato e'
lecito  da  parte  dei  soli  soggetti che perseguono direttamente le
finalita'  di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie
di  dati  e'  consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle  specifiche  fasi  delle  attivita'  di  cui  al medesimo comma,
secondo  il  principio  dell'indispensabilita'  dei  dati di volta in
volta trattati.
                               Art. 86
          (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita',  perseguite  mediante  trattamento  di  dati  sensibili  e
giudiziari,   relative   alle   attivita'   amministrative  correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
   a)  tutela  sociale  della maternita' e di interruzione volontaria
della  gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la
gestione   di   consultori  familiari  e  istituzioni  analoghe,  per
l'informazione,  la  cura  e  la degenza delle madri, nonche' per gli
interventi di interruzione della gravidanza;
   b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a  quelle  svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni  senza  fine  di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza  socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti,  gli interventi
anche  di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
   c)  assistenza,  integrazione  sociale  e  diritti  delle  persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
   1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
   terapeutici  e  riabilitativi,  di  aiuto  personale  e familiare,
   nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
   2)  curare  l'integrazione  sociale,  l'educazione, l'istruzione e
   l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
   collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
   3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
   4)  curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
   organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2.  Ai  trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE

                               Art. 87
       (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

   1.  Le  ricette  relative  a  prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il  modello  di  cui  al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire  all'identita'  dell'interessato  solo in caso di necessita'
connesse  al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini  di  verifiche  amministrative  o  per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
   2.  Il  modello  cartaceo  per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni  di  medicinali  a  carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro  della  sanita'  11  luglio  1988,  n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo  2.2.2.  del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da
un  tagliando  predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
   3.  Il  tagliando  di  cui  al  comma  2 e' apposto sulle zone del
modello   predisposte   per   l'indicazione   delle   generalita'   e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo
per  effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
   4.  Il  tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello
di   ricetta,  e  successivamente  riunito  allo  stesso,  quando  il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul  tagliando,  per  una  effettiva necessita' connessa al controllo
della  correttezza  della  prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
   5.  Il  tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di
cui  al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa  sulla  correttezza  della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in   conformita'   alla   legge,  quando  e'  indispensabile  per  il
perseguimento delle rispettive finalita'.
   6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo'
essere  individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata  nel  comma  1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
                               Art. 88
     (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

   1.   Nelle   prescrizioni   cartacee   di  medicinali  soggetti  a
prescrizione  ripetibile  non  a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario   nazionale,   le  generalita'  dell'interessato  non  sono
indicate.
   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  il  medico  puo' indicare le
generalita'   dell'interessato   solo   se   ritiene   indispensabile
permettere   di   risalire   alla  sua  identita',  per  un'effettiva
necessita'   derivante  dalle  particolari  condizioni  del  medesimo
interessato  o  da  una  speciale  modalita'  di  preparazione  o  di
utilizzazione.
                               Art. 89
                          Casi particolari

  1.  Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di  disposizioni  normative  che prevedono il rilascio di ricette che
non  identificano  l'interessato  o  recanti particolari annotazioni,
contenute   anche   nel   decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  2.   Nei   casi   in   cui   deve   essere   accertata  l'identita'
dell'interessato  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  successive  modificazioni,  le  ricette  sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
  ((2-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
    disposizioni  di  cui  all'articolo  87,  comma  3, e 88, comma 1, e'
    subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.))

CAPO V
DATI GENETICI

                               Art. 90
     (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

   1.  Il  trattamento  dei  dati  genetici da chiunque effettuato e'
consentito   nei   soli  casi  previsti  da  apposita  autorizzazione
rilasciata   dal  Garante  sentito  il  Ministro  della  salute,  che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita'.
   2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  individua  anche  gli
ulteriori   elementi   da   includere   nell'informativa   ai   sensi
dell'articolo  13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalita'  perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle  notizie  inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento  dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
   3.  Il  donatore  di  midollo  osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001,  n.  52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE

                               Art. 91
                   (Dati trattati mediante carte)

   1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di  salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante  le  medesime  carte  e'  consentito  se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
                               Art. 92
                         (Cartelle cliniche)

   1.  Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e  conservano  una  cartella  clinica  in conformita' alla disciplina
applicabile,  sono  adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilita'  dei  dati  e  per  distinguere  i  dati relativi al
paziente  da  quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
   2.  Eventuali  richieste  di  presa visione o di rilascio di copia
della  cartella  e  dell'acclusa  scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto  o  in  parte,  solo  se  la  richiesta  e'  giustificata dalla
documentata necessita':
   a)  di  far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi  dell'articolo  26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
   b)  di  tutelare,  in  conformita' alla disciplina sull'accesso ai
documenti  amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di
rango  pari  a  quella  dell'interessato,  ovvero  consistente  in un
diritto   della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale e inviolabile.
                               Art. 93
                (Certificato di assistenza al parto)

   1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  nascita  il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente  i  soli  dati  richiesti  nei  registri  di  nascita.  Si
osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.
   2.  Il  certificato  di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove  comprensivi  dei  dati  personali  che rendono identificabile la
madre  che  abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della  facolta'  di  cui  all'articolo  30,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati   in   copia  integrale  a  chi  vi  abbia  interesse,  in
conformita'  alla  legge,  decorsi  cento  anni  dalla formazione del
documento.
   3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati
relativi  alla  madre  che  abbia  dichiarato  di  non  voler  essere
nominata,   osservando   le   opportune   cautele   per  evitare  che
quest'ultima sia identificabile.
                               Art. 94
      (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

   1.  Il  trattamento  di  dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti  in  banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito  sanitario,  e'  effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche
presso  banche  di  dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti
alla  data  di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad  accessi  di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
   a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito  presso  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza  del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
   b)  la  banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob  o  delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui  al  decreto  del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
   c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3
del  decreto  del  Ministro  della sanita' in data 18 maggio 2001, n.
279;
   d)   i  registri  dei  donatori  di  midollo  osseo  istituiti  in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
   e)  gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto   del  Ministro  della  sanita'  in  data  26  gennaio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO VI
ISTRUZIONE

CAPO I
PROFILI GENERALI

                               Art. 95
                    (Dati sensibili e giudiziari)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21,  le  finalita'  di istruzione e di formazione in
ambito  scolastico,  professionale,  superiore  o  universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
                               Art. 96
              (Trattamento di dati relativi a studenti)

   1.   Al   fine   di  agevolare  l'orientamento,  la  formazione  e
l'inserimento  professionale,  anche  all'estero,  le  scuole  e  gli
istituti  scolastici  di  istruzione  secondaria,  su richiesta degli
interessati,  possono  comunicare o diffondere, anche a privati e per
via  telematica,  dati  relativi  agli  esiti scolastici, intermedi e
finali,  degli  studenti  e  altri  dati  personali diversi da quelli
sensibili   o  giudiziari,  pertinenti  in  relazione  alle  predette
finalita'  e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo  13.  I  dati  possono  essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalita'.
   2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme  le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.

TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPO I
PROFILI GENERALI

                               Art. 97
                        (Ambito applicativo)

   1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
                               Art. 98
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
   a)  per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e  la  comunicazione  dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli  archivi  storici  degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo   unico  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  come
modificato dal presente codice;
   b)  che  fanno  parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
   c) per scopi scientifici.
                               Art. 99
         (Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)

   1.  Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici  o  scientifici  e'  considerato compatibile con i diversi
scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza raccolti o
trattati.
   2.  Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o  scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario  per  conseguire  i  diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
   3.  Per  scopi  storici, statistici o scientifici possono comunque
essere  conservati  o  ceduti  ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.
                              Art. 100 
          (Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca) 
 
   1.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere   la   ricerca   e   la
collaborazione  in  campo  scientifico  e  tecnologico   i   soggetti
pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca,  possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a  privati
e per via telematica, dati relativi  ad  attivita'  di  studio  e  di
ricerca,  a  laureati,  dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con  esclusione  di  quelli
sensibili o giudiziari. 
   2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi  per  motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a). 
   3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono  documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   4.  I  dati  di  cui   al   presente   articolo   possono   essere
successivamente trattati per i soli  scopi  in  base  ai  quali  sono
comunicati o diffusi. 

CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

                              Art. 101
                     (Modalita' di trattamento)

   1.  I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati   per   adottare   atti   o  provvedimenti  amministrativi
sfavorevoli  all'interessato,  salvo  che  siano utilizzati anche per
altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
   2.  I  documenti  contenenti  dati  personali,  trattati per scopi
storici,  possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,
solo  se  pertinenti  e  indispensabili  per il perseguimento di tali
scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
   3.  I  dati  personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi    a    circostanze   o   fatti   resi   noti   direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
                              Art. 102
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di  un  codice  di  deontologia  e  di  buona condotta per i soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  scientifiche e le
associazioni  professionali,  interessati al trattamento dei dati per
scopi storici.
   2.  Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
   a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli  utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati,  in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai   trattamenti   di   dati   per   finalita'  giornalistiche  o  di
pubblicazione  di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica;
   b)  le  particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione  di  documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato
di  salute,  la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando  casi  in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
   c)  le  modalita'  di  applicazione  agli  archivi  privati  della
disciplina  dettata  in  materia  di  trattamento  dei  dati  a scopi
storici,  anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire
per  la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
                              Art. 103
         (Consultazione di documenti conservati in archivi)

   1.  La  consultazione  dei  documenti  conservati negli archivi di
Stato,  in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e'
disciplinata  dal  decreto  legislativo  29  ottobre 1999, n. 490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, come modificato dal presente codice.

CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

                              Art. 104
  (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
                            scientifici)

   1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di  dati  per  scopi  statistici  o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
   2.  Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai  dati  identificativi  si  tiene  conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare  l'interessato,  anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
                              Art. 105
                     (Modalita' di trattamento)

   1.  I  dati  personali trattati per scopi statistici o scientifici
non  possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente  all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi
di altra natura.
   2.  Gli  scopi  statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13  anche  in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera  b),  del  presente  codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
   3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in  nome  e  per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa  all'interessato  puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
   4.   Per   il   trattamento  effettuato  per  scopi  statistici  o
scientifici  rispetto  a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato   non   e'   dovuta   quando   richiede   uno  sforzo
sproporzionato  rispetto  al  diritto  tutelato,  se sono adottate le
idonee   forme   di   pubblicita'   individuate  dai  codici  di  cui
all'articolo 106.
                              Art. 106
             (Codici di deontologia e di buona condotta)

   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di buona condotta per i
soggetti  pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e
le  associazioni  professionali,  interessati al trattamento dei dati
per scopi statistici o scientifici.
   2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per  i  soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del Sistema statistico
nazionale,   di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e  successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
   a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che
i   trattamenti,   fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
   b)  per  quanto  non  previsto  dal presente codice, gli ulteriori
presupposti   del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche  in
riferimento   alla   durata   della   conservazione  dei  dati,  alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti  anche  presso  terzi,  alla  comunicazione e diffusione, ai
criteri   selettivi   da   osservare   per  il  trattamento  di  dati
identificativi,  alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'
per  la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei diritti
dell'interessato,   tenendo   conto   dei  principi  contenuti  nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
   c)   l'insieme   dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati  dal  titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
   d)  le  garanzie  da  osservare  ai  fini  dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma
1,   lettera   g),   che   permettono  di  prescindere  dal  consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
   e)  modalita'  semplificate  per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
   f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e
le istruzioni da impartire al personale incaricato;
   g)  le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza  e  non  eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
cui  all'articolo  31,  anche  in  riferimento  alle cautele volte ad
impedire   l'accesso  da  parte  di  persone  fisiche  che  non  sono
incaricati  e  l'identificazione  non  autorizzata degli interessati,
all'interconnessione  dei  sistemi  informativi anche nell'ambito del
Sistema  statistico  nazionale  e  all'interscambio di dati per scopi
statistici  o  scientifici  da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a);
   h)  l'impegno  al  rispetto di regole di condotta degli incaricati
che  non  sono  tenuti  in  base  alla  legge  al segreto d'ufficio o
professionale,  tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
                              Art. 107
                   (Trattamento di dati sensibili)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi  di  particolari  indagini  statistiche o di ricerca scientifica
previste  dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di
dati  sensibili,  quando  e'  richiesto,  puo'  essere  prestato  con
modalita'  semplificate,  individuate  dal codice di cui all'articolo
106  e  l'autorizzazione  del Garante puo' essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
                              Art. 108
                   (Sistema statistico nazionale)

   1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte  del  Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal
codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo  106,  comma  2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo  6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare  per  quanto  riguarda  il trattamento dei dati sensibili
indicati    nel   programma   statistico   nazionale,   l'informativa
all'interessato,  l'esercizio  dei  relativi  diritti  e  i  dati non
tutelati  dal  segreto  statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
del medesimo decreto.
                              Art. 109
         (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

   1.  Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita,  compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai  nati  morti,  nonche'  per  i  flussi  di  dati anche da parte di
direttori  sanitari,  si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  16  luglio  2001,  n. 349, le
modalita'   tecniche   determinate   dall'istituto   nazionale  della
statistica,  sentito  il  Ministro  della  salute,  dell'interno e il
Garante.
                              Art. 110
            (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

   1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei
a  rivelare  lo  stato  di  salute,  finalizzato  a  scopi di ricerca
scientifica  in  campo  medico,  biomedico  o  epidemiologico, non e'
necessario  quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in
un  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,  e  per  il  quale  sono  decorsi
quarantacinque   giorni  dalla  comunicazione  al  Garante  ai  sensi
dell'articolo  39.  Il  consenso  non  e' inoltre necessario quando a
causa   di   particolari  ragioni  non  e'  possibile  informare  gli
interessati  e  il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed e'
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
   2.  In  caso  di  esercizio  dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo  7  nei  riguardi  dei  trattamenti  di cui al comma 1,
l'aggiornamento,  la  rettificazione  e  l'integrazione dei dati sono
annotati  senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni  non  produce  effetti  significativi  sul risultato della
ricerca.

TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I
PROFILI GENERALI

                              Art. 111
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione  di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti  pubblici  e  privati  interessati  al  trattamento dei dati
personali  effettuato  per  finalita' previdenziali o per la gestione
del  rapporto  di  lavoro,  prevedendo anche specifiche modalita' per
l'informativa  all'interessato  e  per  l'eventuale  prestazione  del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di  occupazione  di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
                              Art. 112
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte
di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di  lavoro  di  qualunque tipo,
dipendente  o  autonomo,  anche  non  retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
   2.  Tra  i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di:
   a)  applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
   b) garantire le pari opportunita';
   c)  accertare  il  possesso  di particolari requisiti previsti per
l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in materia di tutela delle
minoranze  linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione   o   la  cessazione  dall'impiego  o  dal  servizio,  il
trasferimento  di  sede  per  incompatibilita'  e  il conferimento di
speciali abilitazioni;
   d)  adempiere  ad  obblighi  connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio  o  dell'equo  indennizzo,  nonche' ad obblighi retributivi,
fiscali  o  contabili,  relativamente  al  personale in servizio o in
quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e benefici
assistenziali;
   e)  adempiere  a  specifici  obblighi  o svolgere compiti previsti
dalla  normativa  in  materia  di  igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
   f)   applicare,   anche   da   parte   di  enti  previdenziali  ed
assistenziali,  la  normativa  in materia di previdenza ed assistenza
ivi  compresa  quella  integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo   alla   comunicazione  di  dati,  anche  mediante  reti  di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale,  alle  associazioni di categoria e agli ordini professionali
che   abbiano   ottenuto   il   consenso  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo   23   in   relazione   a   tipi  di  dati  individuati
specificamente;
   g)    svolgere    attivita'    dirette    all'accertamento   della
responsabilita'  civile,  disciplinare  e  contabile  ed  esaminare i
ricorsi  amministrativi  in  conformita'  alle  norme che regolano le
rispettive materie;
   h)  comparire  in  giudizio  a  mezzo  di  propri rappresentanti o
partecipare  alle  procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
   i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o
di terzi;
   l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e applicare la
normativa   in  materia  di  assunzione  di  incarichi  da  parte  di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
   m)  applicare  la  normativa  in  materia  di  incompatibilita'  e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
   n)  svolgere  l'attivita'  di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
   o)   valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei  risultati
conseguiti.

   3.  La  diffusione  dei  dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma  2  e'  consentita  in  forma  anonima e, comunque, tale da non
consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

                              Art. 113
                   (Raccolta di dati e pertinenza)

   1.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

                              Art. 114
                       (Controllo a distanza)

   1.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
                              Art. 115
                  (Telelavoro e lavoro a domicilio)

   1.  Nell'ambito  del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il  datore  di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale.
   2.  Il  lavoratore  domestico  e' tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

                              Art. 116
        (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)

   1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' gli istituti di
patronato  e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato,  possono  accedere  alle  banche di dati degli enti
eroganti  le  prestazioni,  in  relazione  a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
   2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio  decreto  le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra  gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.

TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI

                              Art. 117
             (Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  nell'ambito di sistemi
informativi  di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini
di   concessione   di  crediti  al  consumo  o  comunque  riguardanti
l'affidabilita'  e  la  puntualita'  nei  pagamenti  da  parte  degli
interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione  di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
                              Art. 118
                     (Informazioni commerciali)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a fini di informazione
commerciale,  prevedendo  anche,  in correlazione con quanto previsto
dall'  articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa
all'interessato  e  idonei  meccanismi  per  garantire  la qualita' e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
                              Art. 119
             (Dati relativi al comportamento debitorio)

   1.  Con  il  codice  di  deontologia  e  di  buona condotta di cui
all'articolo  118  sono  altresi'  individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche
di  dati,  registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da  quelli  disciplinati  nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.
                              Art. 120
                              Sinistri

  1.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure  e  le  modalita'  di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti  nel  settore  delle  assicurazioni  obbligatorie  per  i
veicoli  a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di
accesso  alle  informazioni  raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari  e  per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di  prevenzione  e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
  2.  Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei  dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
  3.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  ((  dall'  articolo  135 del codice delle assicurazioni
  private )).

TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

                              Art. 121 
                        (Servizi interessati) 

 
   1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei  dati  personali  connesso   alla   fornitura   di   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su  reti  pubbliche
di comunicazioni ((, comprese quelle che supportano i dispositivi  di
  raccolta dei dati e di identificazione)). 
                              Art. 122 
(Informazioni   raccolte   nei   riguardi    dell'((contraente))    o
                            dell'utente) 

 


 
   ((1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale
     di un contraente o di un  utente  o  l'accesso  a  informazioni  gia'
     archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il  contraente
     o l'utente abbia espresso  il  proprio  consenso  dopo  essere  stato
     informato con le modalita' semplificate di cui all'articolo 13, comma
     3. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso  alle
     informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad  effettuare
     la trasmissione di una comunicazione su  una  rete  di  comunicazione
     elettronica, o nella misura strettamente necessaria al  fornitore  di
     un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto
     dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai  fini  della
     determinazione delle modalita' semplificate di cui al  primo  periodo
     il  Garante  tiene  anche  conto  delle  proposte   formulate   dalle
     associazioni maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale  dei
     consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo  scopo
     di garantire l'utilizzo di  metodologie  che  assicurino  l'effettiva
     consapevolezza del contraente o dell'utente.)) 
   ((2. Ai fini dell'espressione del consenso  di  cui  al  comma  1,
     possono essere  utilizzate  specifiche  configurazioni  di  programmi
     informatici  o  di  dispositivi  che  siano  di   facile   e   chiara
     utilizzabilita' per il contraente o l'utente.)) 
  ((2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una
    rete  di  comunicazione  elettronica  per  accedere  a   informazioni
    archiviate nell'apparecchio  terminale  di  un  contraente  o  di  un
    utente, per archiviare informazioni o per  monitorare  le  operazioni
    dell'utente.)) 
                              Art. 123 
                     (Dati relativi al traffico) 

 


 
   1. I dati relativi al  traffico  riguardanti  abbonati  ed  utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di  un
servizio di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  sono
cancellati o resi anonimi quando non  sono  piu'  necessari  ai  fini
della trasmissione della comunicazione elettronica,  fatte  salve  le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 
   2. Il trattamento  dei  dati  relativi  al  traffico  strettamente
necessari a fini di  fatturazione  per  l'((contraente)),  ovvero  di
pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore,  a
fini di documentazione in caso di contestazione della fattura  o  per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,
salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per  effetto  di
una contestazione anche in sede giudiziale. 
   3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2  nella
misura e per la durata necessarie a fini  di  commercializzazione  di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi  a
valore aggiunto, solo se l'((contraente)) o l'utente cui  i  dati  si
riferiscono  hanno   manifestato   ((preliminarmente))   il   proprio
consenso, che e' revocabile in ogni momento. 
   4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13  il  fornitore
del servizio informa l'((contraente)) o  l'utente  sulla  natura  dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento  e  sulla
durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 
   5. Il trattamento dei  dati  personali  relativi  al  traffico  e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento  che  operano  ai
sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita' del  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  o,  a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di  comunicazioni
e che si occupano della fatturazione o della gestione  del  traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o  della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o  della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato
a quanto e'  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  di  tali
attivita' e deve  assicurare  l'identificazione  dell'incaricato  che
accede  ai  dati  anche  mediante  un'operazione  di   interrogazione
automatizzata. 
   6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione    di    controversie    attinenti,    in    particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione. 
                              Art. 124 
                     (Fatturazione dettagliata) 

 
   1.  L'((contraente))  ha  diritto  di  ricevere  in  dettaglio,  a
richiesta e senza alcun aggravio di  spesa,  la  dimostrazione  degli
elementi che compongono la fattura  relativi,  in  particolare,  alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero  selezionato,
al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e  al  numero  di
scatti addebitati per ciascuna conversazione. 
   2.  Il  fornitore  del  servizio  di   comunicazione   elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni  e  a  richiedere  servizi  da   qualsiasi   terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi  per  il  pagamento  di
modalita' alternative alla  fatturazione,  anche  impersonali,  quali
carte di credito o di debito o carte prepagate. 
   3. Nella documentazione inviata all'((contraente))  relativa  alle
comunicazioni  effettuate  non  sono  evidenziati  i  servizi  e   le
comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie  per
attivare le modalita' alternative alla fatturazione. 
   4. Nella fatturazione all'((contraente)) non sono  evidenziate  le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di  specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti  determinati  o  riferiti  a
periodi limitati, l'((contraente)) puo' richiedere  la  comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione. 
   5.  Il  Garante,  accertata   l'effettiva   disponibilita'   delle
modalita' di cui  al  comma  2,  puo'  autorizzare  il  fornitore  ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. 
                              Art. 125 
                    (Identificazione della linea) 

 
   1. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  chiamante,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante  la
possibilita' di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una  funzione
semplice,   la   presentazione   dell'identificazione   della   linea
chiamante, chiamata per  chiamata.  L'((contraente))  chiamante  deve
avere tale possibilita' linea per linea. 
   2. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  chiamante,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica  accessibile  al  pubblico  assicura   all'((contraente))
chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente  e  mediante  una
funzione  semplice,  la  presentazione   dell'identificazione   delle
chiamate entranti. 
   3. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico  assicura  all'((contraente))  chiamato  la
possibilita',  mediante  una  funzione  semplice   e   gratuita,   di
respingere    le    chiamate    entranti    se    la    presentazione
dell'identificazione  della  linea  chiamante  e'   stata   eliminata
dall'utente o ((contraente)) chiamante. 
   4. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  collegata,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica  accessibile  al  pubblico  assicura   all'((contraente))
chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente  e  mediante  una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della  linea
collegata all'utente chiamante. 
   5. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea.  Le
disposizioni di cui ai commi  2,  3  e  4  si  applicano  anche  alle
chiamate provenienti da tali Paesi. 
   6. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del  servizio  di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico   informa   gli
abbonati e  gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio  e  delle
possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4. 
                              Art. 126 
                   (Dati relativi all'ubicazione) 

 
   1. I dati relativi all'ubicazione diversi  dai  dati  relativi  al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti  pubbliche  di
comunicazione o di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente  o
l'((contraente)) ha  manifestato  previamente  il  proprio  consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata  necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 
   2. Il fornitore del servizio, prima  di  richiedere  il  consenso,
informa gli utenti e gli abbonati  sulla  natura  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al  traffico  che  saranno
sottoposti  al  trattamento,  sugli   scopi   e   sulla   durata   di
quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 
   3. L'utente e l'((contraente)) che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi  all'ubicazione,  diversi  dai  dati
relativi  al  traffico,  conservano   il   diritto   di   richiedere,
gratuitamente  e  mediante  una  funzione  semplice,   l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 
   4. Il trattamento dei dati  relativi  all'ubicazione  diversi  dai
dati relativi al traffico,  ai  sensi  dei  commi  1  ,  2  e  3,  e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento  che  operano  ai
sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorita' del  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al  pubblico  o,  a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di  comunicazioni
o  del  terzo  che  fornisce  il  servizio  a  valore  aggiunto.   Il
trattamento e' limitato a quanto e' strettamente  necessario  per  la
fornitura  del  servizio  a  valore  aggiunto   e   deve   assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati  anche  mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata. 
                              Art. 127 
                (Chiamate di disturbo e di emergenza) 

 
   1.  L'((contraente))  che  riceve  chiamate   di   disturbo   puo'
richiedere che il fornitore della rete pubblica  di  comunicazioni  o
del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
renda temporaneamente inefficace la soppressione della  presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla  provenienza  della  chiamata  ricevuta.   L'inefficacia   della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non  superiore  a
quindici giorni. 
   2.  La  richiesta  formulata  per   iscritto   dall'((contraente))
specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e  nel
caso in cui sia preceduta da una richiesta  telefonica  e'  inoltrata
entro quarantotto ore. 
   3.  I  dati  conservati  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
comunicati  all'((contraente))  che  dichiari  di   utilizzarli   per
esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per  i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti
nei confronti degli abbonati e puo' richiedere  un  contributo  spese
non superiore ai costi effettivamente sopportati. 
   4. Il fornitore di una rete pubblica  di  comunicazioni  o  di  un
servizio  di  comunicazione  elettronica  accessibile   al   pubblico
predispone procedure trasparenti  per  garantire,  linea  per  linea,
l'inefficacia della  soppressione  dell'identificazione  della  linea
chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati  relativi
all'ubicazione,  nonostante  il  rifiuto  o   il   mancato   consenso
temporanei dell'((contraente)) o dell'utente, da  parte  dei  servizi
abilitati in base alla  legge  a  ricevere  chiamate  d'emergenza.  I
servizi   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. 
                              Art. 128 
              (Trasferimento automatico della chiamata) 

 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire  a
ciascun  ((contraente)),  gratuitamente  e  mediante   una   funzione
semplice,  di  poter  bloccare  il  trasferimento  automatico   delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi. 
                              Art. 129 
                        (Elenchi di abbonati) 

 
   1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ai   sensi
dell'articolo  154,  comma  3,  e  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali  relativi  agli  abbonati  negli  elenchi  cartacei  o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
gia' raccolti prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. 
   2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo  dei  dati  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 4, lettera  b),  in  base  al  principio  della
massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a
fini  di   mera   ricerca   dell'((contraente))   per   comunicazioni
interpersonali, e del  consenso  specifico  ed  espresso  qualora  il
trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di  verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. 
                              Art. 130 
                    (Comunicazioni indesiderate) 

 
  1. ((Fermo restando quanto stabilito dagli  articoli  8  e  21  del
    decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso   di   sistemi
    automatizzati)) ((di chiamata o di comunicazione)) di chiamata  senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di  mercato  o  di
comunicazione  commerciale  e'  consentito  con  il  consenso   ((del
  contraente o utente)). 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate,
mediante  posta  elettronica,  telefax,   messaggi   del   tipo   Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short  Message  Service)  o  di
altro tipo. 
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e  2,  ulteriori  comunicazioni
per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi  effettuate  con  mezzi
diversi da quelli  ivi  indicati,  sono  consentite  ai  sensi  degli
articoli 23 e 24 nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma  3-bis
del presente articolo. 
  3-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo   129,   il
trattamento dei dati di  cui  all'articolo  129,  comma  1,  mediante
l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei  confronti  di
chi non abbia esercitato il diritto  di  opposizione,  con  modalita'
semplificate e anche in via telematica, mediante  l'iscrizione  della
numerazione della quale e' intestatario e degli altri dati  personali
di cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico  delle
opposizioni. (20) 
  3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito  con  decreto
del Presidente della Repubblica da adottare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, acquisito  il  parere  del  Consiglio  di
Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che  si
pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  nonche',  per  i
relativi profili di  competenza,  il  parere  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle  comunicazioni,  che  si  esprime  entro  il  medesimo
termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: 
    a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad
un ente o organismo pubblico titolare  di  competenze  inerenti  alla
materia; 
    b) previsione che l'ente o organismo deputato  all'istituzione  e
alla gestione del  registro  vi  provveda  con  le  risorse  umane  e
strumentali di cui  dispone  o  affidandone  la  realizzazione  e  la
gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari
e organizzativi, mediante contratto di  servizio,  nel  rispetto  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti  che
si  avvalgono  del   registro   per   effettuare   le   comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso  basate  sugli  effettivi  costi  di
funzionamento  e  di  manutenzione.  Il   Ministro   dello   sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; 
    c) previsione che le  modalita'  tecniche  di  funzionamento  del
registro consentano ad ogni utente di chiedere che  sia  iscritta  la
numerazione   della   quale   e'   intestatario   secondo   modalita'
semplificate ed anche in via telematica o telefonica; 
    d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso
al registro mediante interrogazioni selettive che non  consentano  il
trasferimento del dati presenti nel registro  stesso,  prevedendo  il
tracciamento delle operazioni compiute e la  conservazione  dei  dati
relativi agli accessi; 
    e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria
merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche'  del  correlativo
periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati  nel  registro
medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile  in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di   facile
utilizzo e gratuitamente; 
    f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di  dati  per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire
la presentazione dell'identificazione  della  linea  chiamante  e  di
fornire  all'utente  idonee   informative,   in   particolare   sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi
a futuri contatti; 
    g) previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non  precluda  i
trattamenti dei dati altrimenti acquisiti  e  trattati  nel  rispetto
degli articoli 23 e 24. 
  3-quater. La vigilanza e  il  controllo  sull'organizzazione  e  il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis  e  sul  trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 ,  se  il  titolare  del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti  o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite  dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo'  non
richiedere il consenso dell'interessato,  sempre  che  si  tratti  di
servizi analoghi a quelli  oggetto  della  vendita  e  l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti  tale  uso,  inizialmente  o  in
occasione di  successive  comunicazioni.  L'interessato,  al  momento
della raccolta  e  in  occasione  dell'invio  di  ogni  comunicazione
effettuata per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  informato
della possibilita' di opporsi in  ogni  momento  al  trattamento,  in
maniera agevole e gratuitamente. 
  5. E'  vietato  in  ogni  caso  l'invio  di  comunicazioni  per  le
finalita' di cui al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo  promozionale,
effettuato camuffando o  celando  l'identita'  del  mittente  ((o  in
  violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
  70,))  o  senza  fornire  un  idoneo   recapito   presso   il   quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui  all'articolo  7  ((,
  oppure esortando i destinatari a visitare siti  web  che  violino  il
  predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003)). 
  6. In caso di reiterata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure  di  filtraggio  o
altre misure  praticabili  relativamente  alle  coordinate  di  posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni. 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 25 settembre 2009, n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha  disposto  (con  l'art.  20-bis
comma 2) che il  registro  previsto  dal  comma  3-bis  del  presente
articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del suddetto  presente  decreto.  Fino  al
suddetto termine, restano in  vigore  i  provvedimenti  adottati  dal
Garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'articolo
154 del D.Lgs 196/2003. 
                              Art. 131 
                 (Informazioni ad abbonati e utenti) 

 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico informa l'((contraente))  e,  ove  possibile,
l'utente  circa  la  sussistenza  di  situazioni  che  permettono  di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di  comunicazioni  o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 
   2. L'((contraente)) informa l'utente  quando  il  contenuto  delle
comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da  altri  a  causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o  del  collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'((contraente)) medesimo. 
   3.  L'utente  informa  l'altro  utente  quando,  nel  corso  della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che  consentono  l'ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti. 
                              Art. 132 
      (Conservazione di dati di traffico per altre finalita'). 

 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  123,  comma  2,  i
dati relativi al traffico telefonico  conservati  dal  fornitore  per
ventiquattro mesi dalla data della comunicazione,  per  finalita'  di
accertamento  e  repressione  dei  reati,  mentre,  per  le  medesime
finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni,  sono  conservati  dal  fornitore  per
dodici mesi dalla data della comunicazione. 
  1-bis. I dati  relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una  rete  pubblica  di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (15) ((17)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del  pubblico  ministero  anche  su
istanza del difensore dell'imputato, della  persona  sottoposta  alle
indagini, della persona  offesa  e  delle  altre  parti  private.  Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo'
richiedere, direttamente al fornitore i  dati  relativi  alle  utenze
intestate  al   proprio   assistito   con   le   modalita'   indicate
dall'articolo  391-quater  del  codice  di  procedura  penale,  ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma  2,  lettera  f),
per il traffico entrante. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109. 
  4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  i  responsabili
degli  uffici  centrali  specialistici  in  materia   informatica   o
telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del
Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri  soggetti  indicati
nel  comma  1  dell'articolo  226  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono  ordinare,  anche
in  relazione  alle  eventuali  richieste   avanzate   da   autorita'
investigative straniere, ai fornitori e  agli  operatori  di  servizi
informatici o telematici  di  conservare  e  proteggere,  secondo  le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telematico, esclusi  comunque  i  contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento  delle  investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle  norme  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  271  del  1989,  ovvero  per  finalita'  di
accertamento e repressione  di  specifici  reati.  Il  provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una  durata  complessiva  non
superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'  di
custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati  stessi  da
parte dei fornitori  e  degli  operatori  di  servizi  informatici  o
telematici ovvero di terzi. 
  4-quater. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi  informatici  o
telematici cui e' rivolto l'ordine  previsto  dal  comma  4-ter  deve
ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo  immediatamente  all'autorita'
richiedente  l'assicurazione   dell'adempimento.   Il   fornitore   o
l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere
il  segreto  relativamente  all'ordine  ricevuto  e  alle   attivita'
conseguentemente svolte per il periodo  indicato  dall'autorita'.  In
caso di violazione dell'obbligo si  applicano,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo  326  del
codice penale. 
  4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque  entro  quarantotto
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero  del  luogo
di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.
In  caso  di  mancata  convalida,  i  provvedimenti  assunti  perdono
efficacia. 
  5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al  comma  1  e'
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a  garanzia
dell'interessato  prescritti  ai  sensi  dell'articolo  17,  volti  a
garantire che i dati conservati possiedano i  medesimi  requisiti  di
qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' a: 
    a) prevedere in ogni caso  specifici  sistemi  di  autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del  trattamento  di
cui all'allegato b); 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109; 
    d) indicare le modalita' tecniche per  la  periodica  distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 . 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha disposto (con l'art.  6,  comma
3) che la disposizione del comma  1-bis  del  presente  articolo,  ha
effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
D.Lgs. 109/08. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 30 maggio 2008,  n.  109,  come  modificato  dal  D.L.  2
ottobre 2008, n.  151,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6,  comma  3)  che  la
disposizione del comma 1-bis  del  presente  articolo  ha  effetto  a
decorrere dal 31 marzo 2009. 
                            Art. 132-bis 
              (( (Procedure istituite dai fornitori) )) 

 
  ((1. I fornitori istituiscono procedure interne  per  corrispondere
    alle  richieste  effettuate  in  conformita'  alle  disposizioni  che
    prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. 
    2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
    competenza, informazioni sulle procedure  di  cui  al  comma  1,  sul
    numero di richieste ricevute,  sui  motivi  legali  addotti  e  sulle
    risposte date.)) 

CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE

                              Art. 133
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione  e  informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica,  con  particolare  riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare  una  piu'  adeguata  informazione  e consapevolezza degli
utenti  delle  reti  di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu'
ampia  trasparenza  e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e
il  pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale  rilascio  di  certificazioni  attestanti  la qualita'
delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA

                              Art. 134
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati personali effettuato con strumenti elettronici
di  rilevamento  di  immagini,  prevedendo  specifiche  modalita'  di
trattamento  e  forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire  la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.

TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I
PROFILI GENERALI

                              Art. 135
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede giudiziaria, in
particolare  da  liberi  professionisti  o da soggetti che esercitano
un'attivita'  di  investigazione  privata  autorizzata in conformita'
alla legge.

TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I
PROFILI GENERALI

                              Art. 136
   (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  titolo  si  applicano  al
trattamento:
   a)  effettuato  nell'esercizio  della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
   b)  effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel  registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
   c)  temporaneo  finalizzato  esclusivamente  alla  pubblicazione o
diffusione  occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
                              Art. 137
                     (Disposizioni applicabili)

   1.  Ai  trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
   a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
   b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
   c)  al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
   2.  Il  trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
   3.  In  caso  di  diffusione  o  di  comunicazione dei dati per le
finalita'  di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di  cronaca  a  tutela  dei  diritti  di  cui  all'articolo  2  e, in
particolare,  quello  dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi   a   circostanze  o  fatti  resi  noti  direttamente  dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
                              Art. 138
                       (Segreto professionale)

   1.  In  caso  di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei  dati  personali  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
restano  ferme  le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA

                              Art. 139
    (Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)

   1.  Il  Garante  promuove  ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte  del  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti di un
codice  di  deontologia  relativo  al  trattamento  dei  dati  di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.  Il  codice  puo' anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
   2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e  accorgimenti  a  garanzia  degli  interessati, che il Consiglio e'
tenuto a recepire.
   3.  Il  codice  o  le  modificazioni  od integrazioni al codice di
deontologia  che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta  del  Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono  efficaci  sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
   4.  Il  codice  e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono  efficaci  quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
   5.  In  caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di  deontologia,  il  Garante  puo'  vietare  il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).

TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO

CAPO I
PROFILI GENERALI

                              Art. 140
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini  di  invio  di
materiale   pubblicitario   o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il
compimento  di  ricerche  di  mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo  anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso  dell'interessato,  forme  semplificate  per  manifestare  e
rendere  meglio  conoscibile  l'eventuale  dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

                              Art. 141
                          (Forme di tutela)

   1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
   a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142,  per  rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
   b)  mediante  segnalazione,  se  non  e'  possibile  presentare un
reclamo  circostanziato  ai  sensi  della  lettera  a),  al  fine  di
sollecitare  un  controllo  da  parte  del  Garante  sulla disciplina
medesima;
   c)  mediante  ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di  cui  all'articolo  7  secondo  le  modalita' e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.

SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA

                              Art. 142
                     (Proposizione dei reclami)

   1.   Il  reclamo  contiene  un'indicazione  per  quanto  possibile
dettagliata  dei  fatti  e  delle  circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle misure richieste,
nonche'  gli  estremi  identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
   2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che  li  rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e'
presentato  al  Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca
in  allegato  la documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale   procura,   e   indica   un   recapito  per  l'invio  di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
   3.  Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per il reclamo da
pubblicare  nel  Bollettino  e di cui favorisce la disponibilita' con
strumenti elettronici.
                              Art. 143
                    (Procedimento per i reclami)

   1.  Esaurita  l'istruttoria  preliminare,  se  il  reclamo  non e'
manifestamente  infondato  e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento,   il   Garante,  anche  prima  della  definizione  del
procedimento:
   a)  prima  di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il  divieto  o  il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il
titolare,  anche  in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
   b)  prescrive  al  titolare  le  misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
   c)  dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che  risulta  illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione  delle  misure  necessarie  di  cui  alla lettera b), oppure
quando,  in  considerazione  della natura dei dati o, comunque, delle
modalita'  del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare,
vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o piu' interessati;
   d)  puo'  vietare  in  tutto  o  in  parte  il trattamento di dati
relativi  a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
   2.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  se  i  relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessita' degli accertamenti.
                              Art. 144
                           (Segnalazioni)

   1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche  a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera  b),  se  e' avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.

SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

                              Art. 145
                              (Ricorsi)

   1.  I  diritti  di  cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
   2.  Il  ricorso  al  Garante  non  puo' essere proposto se, per il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria.
   3.  La  presentazione  del  ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore  domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
                              Art. 146
                       (Interpello preventivo)

   1.  Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,  il ricorso al Garante puo'
essere  proposto  solo  dopo  che  e'  stata  avanzata  richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8,  comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo,
ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
   2.  Il  riscontro  alla  richiesta  da  parte  del  titolare o del
responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
   3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per  un  integrale  riscontro  alla  richiesta  sono  di  particolare
complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il  responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,
il  termine  per  l'integrale  riscontro  e'  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta medesima.
                              Art. 147
                     (Presentazione del ricorso)

   1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
   a)  gli  estremi  identificativi  del  ricorrente,  dell'eventuale
procuratore   speciale,   del   titolare   e,   ove  conosciuto,  del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
   b)   la   data   della  richiesta  presentata  al  titolare  o  al
responsabile   ai   sensi   dell'articolo  8,  comma  1,  oppure  del
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile  che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
   c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
   d) il provvedimento richiesto al Garante;
   e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

   2.  Il  ricorso  e'  sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
   a)  la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
   b) l'eventuale procura;
   c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

   3.  Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini
della  sua  valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni  al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
   4.  Il  ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
e'   autenticata.   L'autenticazione   non   e'   richiesta   se   la
sottoscrizione  e'  apposta  presso  l'Ufficio  del  Garante  o da un
procuratore  speciale  iscritto  all'albo  degli avvocati al quale la
procura  e'  conferita  ai  sensi  dell'articolo  83  del  codice  di
procedura  civile,  ovvero  con  firma  digitale  in conformita' alla
normativa vigente.
   5.  Il  ricorso  e'  validamente proposto solo se e' trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita'
relative  alla  sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento  prescritte  ai  sensi  dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
                              Art. 148
                   (Inammissibilita' del ricorso)

   1. Il ricorso e' inammissibile:
   a) se proviene da un soggetto non legittimato;
   b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
   c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi  1  e  2,  salvo  che  sia  regolarizzato  dal ricorrente o dal
procuratore  speciale  anche  su  invito  dell'Ufficio del Garante ai
sensi   del  comma  2,  entro  sette  giorni  dalla  data  della  sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si  considera  presentato  al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.

   2.   Il   Garante   determina  i  casi  in  cui  e'  possibile  la
regolarizzazione del ricorso.
                              Art. 149
                 (Procedimento relativo al ricorso)

   1.   Fuori   dei   casi  in  cui  e'  dichiarato  inammissibile  o
manifestamente  infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro
tre  giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare
entro  dieci  giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al
ricorrente  e  all'Ufficio  la  propria eventuale adesione spontanea.
L'invito  e'  comunicato  al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente  designato  per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  ove  indicato nel
ricorso.
   2.  In  caso  di  adesione  spontanea  e'  dichiarato  non luogo a
provvedere.  Se  il  ricorrente lo richiede, e' determinato in misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso,  posti  a  carico  della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
   3.   Nel   procedimento   dinanzi   al  Garante  il  titolare,  il
responsabile  di  cui  al  comma  1  e l'interessato hanno diritto di
essere  sentiti,  personalmente  o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito
di   cui  al  comma  1  e'  trasmesso  anche  al  ricorrente  e  reca
l'indicazione  del  termine  entro  il quale il titolare, il medesimo
responsabile  e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonche'  della  data  in  cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
   4.  Nel  procedimento  il ricorrente puo' precisare la domanda nei
limiti  di  quanto  chiesto  con  il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
   5.  Il  Garante  puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una  o  piu'  perizie.  Il  provvedimento  che  le dispone precisa il
contenuto  dell'incarico  e  il  termine per la sua esecuzione, ed e'
comunicato  alle  parti  le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente  o  tramite  procuratori  o  consulenti  designati.  Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
   6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1  possono  essere  assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
   7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e'
l'assenso   delle   parti  il  termine  di  sessanta  giorni  di  cui
all'articolo  150,  comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
   8.  Il  decorso  dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo  151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre
di  ciascun  anno  e  riprende  a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.  Se  il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio
stesso  e'  differito  alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146,  comma  1,  e  non  preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .
                              Art. 150
                (Provvedimenti a seguito del ricorso)

   1.  Se  la  particolarita'  del  caso lo richiede, il Garante puo'
disporre  in  via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento.  Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della
comunicazione  del  ricorso  ai  sensi  dell'articolo 149, comma 1, e
cessa  di  avere  ogni  effetto  se  non  e'  adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
   2.  Assunte  le  necessarie  informazioni  il  Garante, se ritiene
fondato  il  ricorso,  ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione   del   comportamento  illegittimo,  indicando  le  misure
necessarie  a  tutela  dei  diritti  dell'interessato e assegnando un
termine  per  la  loro  adozione.  La  mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione, equivale a
rigetto.
   3.  Se  vi  e'  stata  previa  richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento  che  definisce  il  procedimento  determina  in misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
   4.  Il  provvedimento  espresso,  anche  provvisorio, adottato dal
Garante  e'  comunicato  alle  parti  entro  dieci  giorni  presso il
domicilio  eletto  o  risultante  dagli  atti.  Il provvedimento puo'
essere  comunicato  alle  parti  anche  mediante  posta elettronica o
telefax.
   5.  Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove  richiesto,  dispone  le  modalita' di attuazione avvalendosi, se
necessario,  del  personale  dell'Ufficio  o  della collaborazione di
altri organi dello Stato.
   6.  In  caso  di  mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento   medesimo   costituisce,   per  questa  parte,  titolo
esecutivo  ai  sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
                              Art. 151
                            (Opposizione)

   1.  Avverso  il  provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo  150,  comma  2,  il  titolare  o  l'interessato possono
proporre   opposizione   con  ricorso  ai  sensi  dell'articolo  152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
   2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE

                              Art. 152 
                  (Autorita' giudiziaria ordinaria) 
 
   1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,  l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle  inerenti  ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata  adozione,  ((nonche'  le  controversie  previste
  dall'articolo 10, comma 5, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e
  successive modificazioni,)) sono attribuite all'autorita' giudiziaria
ordinaria. ((26)) 
  ((1-bis. Le controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
    dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.
    26)) 
   2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((26)) 
   10. (( COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  1  SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((26)) 
   11. (( COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  1  SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((26)) 
   12. (( COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  1  SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((26)) 
   13. (( COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  1  SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((26)) 
   14. (( COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  1  SETTEMBRE  2011,  N.  150)).
((26)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 

TITOLO II
L'AUTORITA'

CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

                              Art. 153
                            (Il Garante)

   1.  Il  Garante  opera  in  piena  autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
   2.   Il   Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da  quattro
componenti,  eletti  due  dalla  Camera dei deputati e due dal Senato
della  Repubblica  con  voto  limitato.  I componenti sono scelti tra
persone   che   assicurano   indipendenza   e  che  sono  esperti  di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
   3.  I  componenti  eleggono  nel loro ambito un presidente, il cui
voto   prevale   in  caso  di  parita'.  Eleggono  altresi'  un  vice
presidente,  che  assume  le  funzioni  del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
   4.  Il  presidente  e i componenti durano in carica quattro anni e
non  possono  essere  confermati  per piu' di una volta; per tutta la
durata  dell'incarico  il  presidente  e  i  componenti  non  possono
esercitare,  a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.((13))
   5.  All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente e i
componenti  sono  collocati  fuori  ruolo  se dipendenti di pubbliche
amministrazioni  o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il  personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
   6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel  massimo,  la  retribuzione  spettante  al primo presidente della
Corte   di   cassazione.  Ai  componenti  compete  un'indennita'  non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le  predette  indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura  tale  da  poter  essere  corrisposte  a carico degli ordinari
stanziamenti.
   7.   Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni
dalla  L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 47-quater,
comma  1)  che  nelle  more dell'approvazione della legge di riordino
delle  autorita'  indipendenti,  la durata in carica del presidente e
dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
presente  articolo,  comma 4, e' equiparata a quella del presidente e
dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n.
287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data
del decreto di nomina.
  Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.
                              Art. 154
                               Compiti

  1.  Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche  avvalendosi  dell'Ufficio e in conformita' al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare  se  i  trattamenti sono effettuati nel rispetto della
   disciplina  applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
   in caso di loro cessazione (( e con riferimento alla conservazione
     dei dati di traffico ));
b) esaminare  i  reclami  e  le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
   presentati   dagli   interessati   o  dalle  associazioni  che  li
   rappresentano;
c) prescrivere  anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
   necessarie  o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
   alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare  anche  d'ufficio,  in  tutto  o  in parte, il trattamento
   illecito  o  non  corretto  dei dati o disporne il blocco ai sensi
   dell'articolo  143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
   dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
   dell'articolo 139;
f) segnalare  al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
   normativi  richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
   all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
   materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e  delle  relative
   finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare   i   fatti   configurabili   come  reati  perseguibili
   d'ufficio,  dei  quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
   delle funzioni;
l) tenere  il  registro  dei  trattamenti  formato  sulla  base delle
   notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre  annualmente  una  relazione  sull'attivita'  svolta e
   sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
   Parlamento  e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
   quello cui si riferisce.
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo  o  assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
   di  ratifica  ed  esecuzione  dei  protocolli  e  degli accordi di
   adesione  all'accordo  di  Schengen e alla relativa convenzione di
   applicazione;
b) dalla  legge  23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
   ratifica  ed  esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
   europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
   dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
   ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
   nel settore doganale;
d) dal  regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
   2000,  che  istituisce  l"Eurodac" per il confronto delle impronte
   digitali  e  per  l'efficace  applicazione  della  convenzione  di
   Dublino;
e) nel  capitolo  IV  della convenzione n. 108 sulla protezione delle
   persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
   personale,  adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981  e resa
   esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n. 98, quale autorita'
   designata   ai   fini   della  cooperazione  tra  Stati  ai  sensi
   dell'articolo 13 della convenzione medesima.
  3.   Il   Garante   coopera   con  altre  autorita'  amministrative
indipendenti  nello  svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra  autorita',  prendendo  parte  alla discussione di argomenti di
comune  interesse;  puo'  richiedere,  altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorita'.
  4.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e ciascun ministro
consultano  il  Garante  all'atto  della  predisposizione delle norme
regolamentari  e  degli  atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
  5.  Fatti  salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del  Garante  e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni   dal   ricevimento   della  richiesta.  Decorso  il  termine,
l'amministrazione  puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del  parere.  Quando,  per  esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere
rispettato  il  termine  di  cui al presente comma, tale termine puo'
essere  interrotto  per  una  sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente  entro  venti  giorni  dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione  a  quanto  previsto  dal  presente  codice o in materia di
criminalita'  informatica  e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.

CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE

                              Art. 155
                       (Principi applicabili)

   1.   All'Ufficio   del   Garante,   al   fine   di   garantire  la
responsabilita'  e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e  successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti  l'individuazione  e  le  funzioni  del  responsabile del
procedimento,   nonche'  quelli  relativi  alla  distinzione  fra  le
funzioni  di  indirizzo  e  di  controllo,  attribuite agli organi di
vertice,  e  le  funzioni  di  gestione  attribuite  ai dirigenti. Si
applicano  altresi'  le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
                              Art. 156
                    (Ruolo organico e personale)

   1.  All'Ufficio  del  Garante  e'  preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
   2.  Il  ruolo  organico  del personale dipendente e' stabilito nel
limite di cento unita'.
   3.  Con  propri  regolamenti  pubblicati  nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
   a)  l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
   b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale  secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
   c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
   d)  il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri  previsti  dalla  legge  31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni  e,  per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma  6,  e  23-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto  conto  delle  specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle  more  della  piu'  generale  razionalizzazione del trattamento
economico  delle  autorita' amministrative indipendenti, al personale
e'  attribuito  l'ottanta  per  cento  del  trattamento economico del
personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    e)  la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  l'utilizzo
dell'avanzo  di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia'
versate  nella  contabilita'  speciale,  nonche' l'individuazione dei
casi  di  riscossione  e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi  per  servizi  resi  in  base  a  disposizioni di legge
secondo  le  modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
   4.  L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello  Stato  o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati nelle forme
previste  dai  rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  in numero non
superiore,  complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente  numero  di  posti  di  ruolo.  Al personale di cui al
presente   comma  e'  corrisposta  un'indennita'  pari  all'eventuale
differenza   tra   il   trattamento  erogato  dall'amministrazione  o
dall'ente  di  provenienza  e quello spettante al personale di ruolo,
sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza  adottata  dal
Garante,  e  comunque  non  inferiore  al  cinquanta  per cento della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale.
   5.  In  aggiunta  al  personale  di ruolo, l'ufficio puo' assumere
direttamente  dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero
non  superiore  a  venti unita' ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
   6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
   7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo  richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali  sono  remunerati  in  base  alle vigenti tariffe professionali
ovvero  sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore  a  due  anni, che possono essere rinnovati per non piu' di
due volte.
   8.  Il  personale  addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono  tenuti  al  segreto  su  cio'  di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
   9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di  cui  all'articolo  158  riveste, in numero non superiore a cinque
unita',  nei  limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e secondo le
rispettive  attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente di
polizia giudiziaria.
   10.  Le  spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un  fondo  stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze.  Il  rendiconto  della  gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

                              Art. 157
      (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

   1.   Per   l'espletamento  dei  propri  compiti  il  Garante  puo'
richiedere  al  titolare,  al responsabile, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
                              Art. 158
                           (Accertamenti)

   1.  Il  Garante  puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei  quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del  rispetto  della  disciplina  in  materia di trattamento dei dati
personali.
   2.  I  controlli  di  cui  al  comma  a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio.  Il  Garante  si  avvale  anche,  ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
   3.  Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o  in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono   effettuati   con   l'assenso  informato  del  titolare  o  del
responsabile,   oppure   previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale   competente   per   territorio   in   relazione  al  luogo
dell'accertamento,  il  quale  provvede  con  decreto  motivato senza
ritardo,  al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento della
richiesta   del  Garante  quando  e'  documentata  l'indifferibilita'
dell'accertamento.
                              Art. 159
                             (Modalita)

   1.  Il  personale operante, munito di documento di riconoscimento,
puo'  essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto
ai  sensi  dell'articolo  156,  comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e
documento,  anche  a  campione  e  su  supporto informatico o per via
telematica.  Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
   2.  Ai  soggetti  presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e'
consegnata  copia  dell'autorizzazione  del presidente del tribunale,
ove  rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare  la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli  accertamenti  sono  comunque  eseguiti  e  le  spese in tal caso
occorrenti  sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce  il  procedimento,  che per questa parte costituisce titolo
esecutivo  ai  sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
   3.  Gli  accertamenti,  se  effettuati  presso  il  titolare  o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo   e'  assente  o  non  e'  designato,  agli  incaricati.  Agli
accertamenti  possono  assistere  persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
   4.  Se  non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato
prima  delle  ore  sette  e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito
anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
   5.  Le  informative,  le  richieste  e  i  provvedimenti di cui al
presente  articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
   6.  Quando  emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui  all'articolo  220  delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
                              Art. 160
                     (Particolari accertamenti)

   1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante.
   2.  Se  il  trattamento  non risulta conforme alle disposizioni di
legge   o  di  regolamento,  il  Garante  indica  al  titolare  o  al
responsabile   le  necessarie  modificazioni  ed  integrazioni  e  ne
verifica   l'attuazione.   Se   l'accertamento   e'  stato  richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa  il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
a  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione  di  reati  o  ricorrono  motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
   3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo'  farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi  dell'articolo  156,  comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono  custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e
sono  conoscibili  dal  presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo, da un
numero  delimitato  di  addetti  all'Ufficio  individuati dal Garante
sulla  base  di  criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
   4.  Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e
di  sicurezza  e  ai  dati  coperti da segreto di Stato il componente
designato  prende  visione  degli  atti  e  dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
   5.  Nell'effettuare  gli  accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita'
nel  rispetto  delle  reciproche  attribuzioni  e  della  particolare
collocazione  istituzionale  dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti  ad  atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi  e'  richiesta  dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
   6.   La   validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di  atti,
documenti  e  provvedimenti  nel  procedimento giudiziario basati sul
trattamento  di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di  regolamento  restano  disciplinate  dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III
SANZIONI

CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

                              Art. 161
            Omessa o inidonea informativa all'interessato

  1.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 13 e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((
  da seimila euro a trentaseimila euro )).
                              Art. 162
                          Altre fattispecie

  1.   La   cessione  dei  dati  in  violazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  16,  comma  1,  lettera b), o di altre disposizioni in
materia  di  disciplina  del trattamento dei dati personali e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
diecimila euro a sessantamila euro.
  2.  La  violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da mille euro a seimila euro.
  2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati personali effettuato in
violazione   delle   misure   indicate   nell'articolo   33  o  delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da  ((diecimila  euro))  a  centoventimila  euro.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
  2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure  necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  e'  altresi'  applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.
  ((2-quater.  La  violazione  del diritto di opposizione nelle forme
    previste  dall'articolo  130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento
    e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))
                            Art. 162-bis 
    (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). 

 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  di  recepimento
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (( . . . )). 
                            Art. 162-ter 
(( (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi  di  comunicazione
  elettronica accessibili al pubblico) )) 

 
  ((1. La violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  32-bis,
    comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
    una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 
    2. La violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  32-bis,
    comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
    una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun  contraente
    o altra persona  nei  cui  confronti  venga  omessa  o  ritardata  la
    comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis,  comma  2.  Non  si
    applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    3. La sanzione amministrativa di cui al comma  2  non  puo'  essere
    applicata in misura superiore al 5  per  cento  del  volume  d'affari
    realizzato dal fornitore  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
    accessibili al pubblico nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente
    alla   notificazione    della    contestazione    della    violazione
    amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis,
    comma 4. 
    4. La violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  32-bis,
    comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
    una somma da ventimila euro a centoventimila euro. 
    5. Le medesime sanzioni di cui al presente  articolo  si  applicano
    nei  confronti  dei  soggetti  a  cui  il  fornitore  di  servizi  di
    comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico  abbia  affidato
    l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non  abbiano
    comunicato  senza  indebito   ritardo,   al   fornitore,   ai   sensi
    dell'articolo 32-bis, comma 8, le  informazioni  necessarie  ai  fini
    degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.)) 
                              Art. 163
                  Omessa o incompleta notificazione

  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione  ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie  incomplete,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma (( da ventimila euro a centoventimila euro . .
  . )).
                              Art. 164
             Omessa informazione o esibizione al Garante

   1.  Chiunque  omette  di  fornire  le  informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e  157  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma (( da diecimila euro a sessantamila euro )).
                            Art. 164-bis 
           (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 

 
  1. Se taluna delle  violazioni  di  cui  agli  articoli  161,  162,
((162-ter,)) 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo
alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti
minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli  sono  applicati  in
misura pari a due quinti. 
  2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste  dagli  articoli
162, comma 2, 162-bis e 164,  commesse  anche  in  tempi  diversi  in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni,  si
applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da
cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso  il  pagamento
in misura ridotta. 
  3. In altri  casi  di  maggiore  gravita'  e,  in  particolare,  di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti  minimo
e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo  sono  applicati  in
misura pari al doppio. 
  4. Le sanzioni di cui al presente  Capo  possono  essere  aumentate
fino al quadruplo quando  possono  risultare  inefficaci  in  ragione
delle condizioni economiche del contravventore. 
                              Art. 165
             Pubblicazione del provvedimento del Garante

  1.  Nei  casi  di  cui  agli  articoli (( del presente Capo )) puo'
essere   applicata   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
in  uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. ((
  La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ))
                              Art. 166
                   (Procedimento di applicazione)

   1.  L'organo  competente  a  ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni  di  cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il
Garante.  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati  al  fondo  di  cui  all'articolo  156,  comma 10, e sono
utilizzati  unicamente  per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui  agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

CAPO II
ILLECITI PENALI

                              Art. 167
                   (Trattamento illecito di dati)

   1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno,  procede  al  trattamento  di  dati personali in violazione di
quanto  disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione  dell'articolo  129,  e'  punito,  se  dal  fatto deriva
nocumento,  con  la  reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
   2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno,  procede  al  trattamento  di  dati personali in violazione di
quanto  disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,
27  e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
                              Art. 168 
      (Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) 

 
   1. Chiunque, ((nelle comunicazioni  di  cui  all'articolo  32-bis,
     commi 1 e 8,)) nella  notificazione  di  cui  all'articolo  37  o  in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti  in  un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
                              Art. 169
                         Misure di sicurezza

  1.  Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste  dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni ((
  . . . )).
  2.  All'autore  del  reato,  all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi,  anche  con  successivo atto del Garante, e' impartita una
prescrizione   fissando   un  termine  per  la  regolarizzazione  non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso  di  particolare  complessita'  o  per  l'oggettiva  difficolta'
dell'adempimento  e  comunque  non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni  successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare
una  somma pari al (( quarto del massimo della sanzione stabilita per
  la   violazione  amministrativa  )).  L'adempimento  e  il  pagamento
estinguono  il  reato.  L'organo  che impartisce la prescrizione e il
pubblico  ministero  provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22,
23  e  24  del  decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
                              Art. 170
             (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

   1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  non  osserva  il  provvedimento
adottato  dal  Garante  ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi  1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
                              Art. 171
                         (Altre fattispecie)

   1.  La  violazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
                              Art. 172
                          (Pene accessorie)

   1.  La  condanna  per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA

                              Art. 173
       (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

   1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di  ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo  di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
e' cosi' modificata:
   a)  il  comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica,
di  cui,  rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
   b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
   c)  l'articolo  11 e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita'
di  controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante
per  la  protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad
esso  demandati  per  legge,  il  Garante  esercita  il controllo sui
trattamenti  di  dati  in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo  dell'interessato  all'esito  di  un  inidoneo riscontro alla
richiesta  rivolta  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e'
possibile  fornire  al  medesimo  interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
   d) l'articolo 12 e' abrogato.
                              Art. 174
              (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

   1.  All'articolo  137  del  codice  di  procedura  civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
   "Se  la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario,   tranne  che  nel  caso  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo  143,  l'ufficiale  giudiziario  consegna o deposita la
copia  dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
   Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni  effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
   2.  Al  primo  comma  dell'articolo  138  del  codice di procedura
civile,  le  parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite   dalle  seguenti:  "esegue  la  notificazione  di  regola
mediante  consegna  della  copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,".
   3.  Nel  quarto  comma  dell'articolo  139 del codice di procedura
civile,  la  parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
   4.  Nell'articolo  140  del  codice  di  procedura civile, dopo le
parole:  "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
   5.  All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  il  primo  e  il  secondo  comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo  quanto  disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza,  dimora  o  domicilio  nello  Stato  e  non  vi  ha eletto
domicilio  o  costituito  un  procuratore  a  norma dell'articolo 77,
l'atto  e'  notificato  mediante spedizione al destinatario per mezzo
della  posta  con  raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico  ministero  che  ne  cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.";
   b)  nell'ultimo  comma  le  parole:  "ai  commi  precedenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

   6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono  soppresse  le  parole  da:  ",e  mediante"  fino  alla fine del
periodo.
   7.  All'articolo  151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignita'".
   8.  All'articolo  250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma  e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma,
se  non  e'  eseguita  in  mani  proprie  del destinatario o mediante
servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.".
   9.  All'articolo  490, terzo comma, del codice di procedura civile
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore".
   10.  All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le   parole:   "del   debitore,"  sono  soppresse  e  le  parole  da:
"informazioni"   fino  alla  fine  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"informazioni,  anche relative alle generalita' del debitore, possono
essere  fornite  dalla  cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
   11.  All'articolo  14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Quando  la  notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie   del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
   12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni  di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione  di  atti  e  di  documenti  da  parte  di organi delle
pubbliche  amministrazioni  a soggetti diversi dagli interessati o da
persone  da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo   contenuto,   si   applicano   le   disposizioni  contenute
nell'articolo  137,  terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti   e   negli   inviti  di  presentazione  sono  indicate  le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
   13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'atto e' notificato
per  intero,  salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  di regola
mediante  consegna  di  copia  al destinatario oppure, se cio' non e'
possibile,  alle  persone  indicate  nel  presente  titolo. Quando la
notifica  non  puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale  giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al  difensore  o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono  a  sigillare  trascrivendovi  il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto.";
   b)   dopo   il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non  in  busta  chiusa  a  persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie. ".

   14.  All'articolo  157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole:  "e'  scritta  all'esterno  del plico stesso" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
   15.  All'art.  80  delle  disposizioni di attuazione del codice di
procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se la copia del
decreto  di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
   16.  Alla  legge  20  novembre  1982,  n.  890,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
   b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente  postale  rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".
                              Art. 175
                         (Forze di polizia)

   1.  Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi
dell'articolo  21,  comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le  connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
   2.  I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di  pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53,
comma  1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data   di   entrata  in  vigore  del  presente  codice,  in  sede  di
applicazione   del   presente  codice  possono  essere  ulteriormente
trattati   se   ne   e'   verificata   l'esattezza,   completezza  ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
   3.  L'articolo  10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:

                        "Art. 10 (Controlli)

   1.  Il  controllo  sul  Centro elaborazione dati e' esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
   2.  I  dati  e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto  attraverso  l'acquisizione  delle fonti originarie indicate
nel  primo  comma  dell'articolo  7,  fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita'  o  l'incompletezza  dei  dati  e  delle informazioni, o
l'illegittimita'  del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
   3.  La  persona  alla  quale  si  riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma  dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione  in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in  violazione  di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
   4.  Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica  al
richiedente,   non   oltre   trenta   giorni   dalla   richiesta,  le
determinazioni  adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta  se  cio'  puo'  pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
   5.  Chiunque  viene  a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che  lo  riguardano,  trattati  anche  in  forma non automatizzata in
violazione  di  disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al  tribunale  del  luogo  ove risiede il titolare del trattamento di
compiere  gli  accertamenti  necessari  e  di  ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".
                              Art. 176
                         (Soggetti pubblici)

   1.  Nell'articolo  24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo  le  parole:  "mediante  strumenti informatici" sono inserite le
seguenti:  ",  fuori  dei  casi  di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono,".
   2.  Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in   materia   di   ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche,  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
   3.  L'articolo  4,  comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  che  opera  presso  la Presidenza del Consiglio dei
ministri   per   l'attuazione   delle   politiche  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa,   contabile  e  finanziaria  e  con  indipendenza  di
giudizio.".
   4.   Al   Centro   nazionale   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  continuano  ad  applicarsi  l'articolo 6 del decreto
legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di
finanziamento  nell'ambito  dello  stato  di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   5.  L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di   regolamenti   concernenti   la   sua   organizzazione,   il  suo
funzionamento,  l'amministrazione  del personale, l'ordinamento delle
carriere,  nonche'  la  gestione  delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.".
   6.  La  denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione"  contenuta  nella  vigente  normativa  e' sostituita
dalla  seguente:  "Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
                              Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

   1.  Il  comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  per  esclusivo  uso  di  pubblica utilita' anche in caso di
applicazione   della   disciplina   in   materia   di   comunicazione
istituzionale.
   2.  Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle  informazioni  non  e'  consentito nei confronti della madre che
abbia  dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo   30,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
   3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo  107  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
novembre  2000,  n.  396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce,   oppure   su  motivata  istanza  comprovante  l'interesse
personale  e  concreto  del  richiedente  a  fini  di  tutela  di una
situazione  giuridicamente  rilevante,  ovvero  decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
   4.  Nel  primo  comma  dell'articolo  5 del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d)
ed e).
   5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le
liste  elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di
applicazione  della  disciplina  in  materia  di  elettorato attivo e
passivo,  di  studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere  socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
                              Art. 178
                 (Disposizioni in materia sanitaria)

   1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  in  materia di libretto sanitario personale, dopo le
parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite  le  seguenti:  "e  il  Garante  per  la protezione dei dati
personali".
   2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  L'operatore
sanitario  e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di
AIDS,  ovvero  di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da  stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare  ogni  misura  o  accorgimento  occorrente per la tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della
relativa dignita'.";
   b)  nel  comma  2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'"
sono  sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
   3.  Nell'articolo  5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  539,  e successive modificazioni, in materia di medicinali
per  uso  umano,  e'  inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
   4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
in  data  11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72
del   27  marzo  1997,  in  materia  di  importazione  di  medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

   5.   Nel   comma   1,   primo  periodo,  dell'articolo  5-bis  del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
                              Art. 179
                           Altre modifiche

  1.  Nell'articolo  6  della  legge  2  aprile  1958,  n.  339, sono
soppresse  le  parole:  ";  mantenere  la necessaria riservatezza per
tutto  quanto  si  riferisce  alla  vita  familiare" e: "garantire al
lavoratore  il  rispetto  della sua personalita' e della sua liberta'
morale;".
  2.  Nell'articolo  38,  primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
  3.  Al  comma  3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n.  185,  in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine  le  seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui   all'articolo   10,  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali".
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 )).

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                              Art. 180
                         Misure di sicurezza

  1.  Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato  B)  che  non  erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il (( 31
  marzo 2006 )).
  2.  Il  titolare  che  alla  data di entrata in vigore del presente
codice  dispone  di  strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle  misure  minime  di  cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalita'  tecniche  di  cui  all'allegato  B),  descrive le medesime
ragioni  in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
  3.  Nel  caso  di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura  di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in  modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche   o   procedurali,   un   incremento  dei  rischi  di  cui
all'articolo  31,  adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro
il (( 30 giugno 2006 )).
                              Art. 181
                   Altre disposizioni transitorie

  1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
    a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati  e  di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma  2,  e'  effettuata, ove mancante, entro il (( 28 febbraio 2007
  ));
    b)  la  determinazione  da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo  26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata,
ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
    c)  le  notificazioni  previste  dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
    d)  le  comunicazioni  previste  dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
    e)  LETTERA  ABROGATA  DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 81, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MAGGIO 2004, N. 138;
    f)  l'utilizzazione  dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,
e' obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo  9  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 281,
restano  in  vigore  fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
  3.  L'individuazione  dei  trattamenti  e  dei titolari di cui agli
articoli  46  e  53,  da riportare nell'allegato C), e' effettuata in
sede  di  prima  applicazione  del presente codice entro il 30 giugno
2004.
  4.  Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi  dell'articolo  43,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  utilizzato  per  le  opportune  verifiche,  continua  ad essere
successivamente   archiviato  o  distrutto  in  base  alla  normativa
vigente.
  5.  L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato  ai  sensi  dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle  sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in   vigore   del   presente   codice   solo   su  diretta  richiesta
dell'interessato  e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante
rete  di  comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo  o  elettronico.  I  sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
codice.
  6.  Le  confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice,  abbiano  determinato  e  adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento  le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono  proseguire  l'attivita'  di  trattamento  nel rispetto delle
medesime.
  6-bis.  Fino  alla  data  in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti  prescritti  ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione  del  traffico  telefonico si osserva il termine di cui
all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171.(9)
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L.  30  novembre  2005,  n. 245, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 8-bis, comma
2)  che  per  le  motivazioni  di  cui  al  comma 1 del decreto legge
245/2005,   limitatamente   alle  attivita'  del  Dipartimento  della
protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Commissari  delegati ,il termine previsto dall'articolo 181, comma 1,
lettera  a),  del codice in materia di protezione dei dati personali,
del presente decreto , e' prorogato fino al 30 giugno 2006.
                              Art. 182
                        (Ufficio del Garante)

   1.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'
istituzionali,  in  sede  di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
   a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello  iniziale  delle  rispettive  qualifiche  e  nei limiti delle
disponibilita'   di   organico,   del   personale   appartenente   ad
amministrazioni  pubbliche  o  ad  enti  pubblici  in servizio presso
l'Ufficio  del  Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
   b)   puo'  prevedere  riserve  di  posti  nei  concorsi  pubblici,
unicamente  nel  limite  del trenta per cento delle disponibilita' di
organico,  per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del  Garante  che  abbia  maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.

CAPO III
ABROGAZIONI

                              Art. 183
                          (Norme abrogate)

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati:
   a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
   b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
   c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
   d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
   e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
   f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
   g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
   h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
   i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
   l)  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
   m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
   n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
   o)  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.

   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
   3.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice sono o
restano, altresi', abrogati:
   a)  l'art.  5,  comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
   b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
   c)  l'articolo  4,  comma  3,  della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
   d)  l'articolo  16,  commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
   e)  l'art.  2,  comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27
ottobre  2000,  n.  380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
   f)  l'articolo  2,  comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge  28  marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
   g)  l'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n.  204,  in  materia  di  diffusione  di  dati  a  fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
   h)  l'articolo  330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
   i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.

   4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di   conservazione   dei   dati   personali   individuati   ai  sensi
dell'articolo  119,  eventualmente  previsti  da  norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV
NORME FINALI

                              Art. 184
                  (Attuazione di direttive europee)

   1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  danno attuazione alla
direttiva  96/45/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 24
ottobre  1995,  e  alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
   2.   Quando   leggi,   regolamenti   e  altre  disposizioni  fanno
riferimento  a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.
675,  e  in  altre  disposizioni  abrogate  dal  presente  codice, il
riferimento  si  intende  effettuato alle corrispondenti disposizioni
del  presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
   3.  Restano  ferme  le  disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono   divieti  o  limiti  piu'  restrittivi  in  materia  di
trattamento di taluni dati personali.
                              Art. 185
     (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

   1.  L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi  1  e  4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della
legge  31  dicembre  1996,  n.  675, e gia' pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  alla  data  di emanazione del
presente codice.
                              Art. 186
                         (Entrata in vigore)

   1.  Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il
1  gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
156,  176,  commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente codice. Dalla
medesima  data  si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi
di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.

   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003

                                   CIAMPI
                 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                 MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
                 BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
                 CASTELLI, Ministro della giustizia
                 TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
                 FRATFINI, Ministro degli affari esteri
                 GASPARRI, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
                 CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A) 

 
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA. 

 
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
                               n. 179) 

 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
   Visto l'art. 25  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13  maggio  1998,  n.
171,  secondo  il   quale   il   trattamento   dei   dati   personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla base di un apposito codice di deontologia,  recante  misure  ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura  dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale; 
   Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il  quale  tale
codice e' applicabile  anche  all'attivita'  dei  pubblicisti  e  dei
praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti  temporaneamente  i
dati  personali  al  fine  di  utilizzarli   per   la   pubblicazione
occasionale di articoli,  di  saggi  e  di  altre  manifestazioni  di
pensiero; 
   Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il  codice
di deontologia e' adottato dal Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti in cooperazione con il  Garante,  il  quale  ne  promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
   Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale  il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro il previsto termine di sei  mesi  dalla  data  di  invio
della nota stessa; 
   Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale  il
Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del  predetto
termine di sei mesi, presentata il 19  novembre  dal  presidente  del
Consiglio nazionale dell'ordine; 
   Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con  il
quale il Garante ha  segnalato  al  Consiglio  nazionale  dell'ordine
alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta'  e
dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica; 
   Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con  la  quale  il
Garante ha formulato altre osservazioni sul primo  schema  di  codice
elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al  Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997; 
   Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con  la  quale  il
Garante, sulla base della  prima  esperienza  di  applicazione  della
legge  n.  675/1996  e  dello  schema   di   codice   elaborato,   ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una
revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi  modificato  con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998; 
   Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con  la  quale  il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine  ad  apportare
alcune  residuali  modifiche  all'ulteriore  schema  approvato  dallo
stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e  trasmesso  al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile; 
   Constatata  l'idoneita'  delle  misure  e  degli  accorgimenti   a
garanzia degli  interessati  previsti  dallo  schema  definitivo  del
codice di deontologia trasmesso al Garante  dal  Consiglio  nazionale
dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998; 
   Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2,  della  legge  n.
675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni  dopo  la  sua
pubblicazione; 

 
                               Dispone 

 
   La trasmissione del codice di deontologia che figura  in  allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di  grazia  e
giustizia per la sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

 
Roma, 29 luglio 1998 

 
                            IL PRESIDENTE 

 
                       ORDINE DEI GIORNALISTI 

 
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*. 

 
                               Art. 1 
                         (Principi generali) 

 
   1.  Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i   diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa. 
   2. In  forza  dell'art.  21  della  Costituzione,  la  professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni  o  censure.  In  quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di  cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e  la  diffusione  di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di  pensiero,
attuate nell'ambito dell'attivita'  giornalistica  e  per  gli  scopi
propri di tale attivita', si differenziano  nettamente  per  la  loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di  dati  personali  ad
opera di banche dati o altri soggetti.  Su  questi  principi  trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi  17  e  37  e
dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e  dalla  legge  n.
675/1996. 
                               Art. 2 
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali  dei
                            giornalisti) 

 
   1. Il giornalista che raccoglie notizie per una  delle  operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note la propria identita', la  propria  professione  e  le  finalita'
della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua  incolumita'
o   renda   altrimenti   impossibile   l'esercizio   della   funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta  palese  tale
attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri  elementi
dell'informativa  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  della  legge  n.
675/1996. 
   2. Se i dati personali sono raccolti presso  banche  dati  di  uso
redazionale, le imprese editoriali sono  tenute  a  rendere  noti  al
pubblico, mediante annunci,  almeno  due  volte  l'anno,  l'esistenza
dell'archivio e il luogo  dove  e'  possibile  esercitare  i  diritti
previsti dalla legge n.  675/1996.  Le  imprese  editoriali  indicano
altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento  al
quale le persone interessate  possono  rivolgersi  per  esercitare  i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996. 
   3. Gli archivi  personali  dei  giornalisti,  comunque  funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art.  13,
comma 5, della legge n. 675/1996. 
   4. Il giornalista puo' conservare i dati  raccolti  per  tutto  il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie  della  sua
professione. 
                               Art. 3 
                       (Tutela del domicilio) 

 
   1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata  dimora
si estende ai  luoghi  di  cura,  detenzione  o  riabilitazione,  nel
rispetto delle  norme  di  legge  e  dell'uso  corretto  di  tecniche
invasive. 
                               Art. 4 
                             (Rettifica) 

 
   1. Il giornalista corregge senza  ritardo  errori  e  inesattezze,
anche in conformita' al dovere di  rettifica  nei  casi  e  nei  modi
stabiliti dalla legge. 
                               Art. 5 
             (Diritto all'informazione e dati personali) 

 
   1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale
ed etnica, convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,
opinioni politiche, adesioni a  partiti,  sindacati,  associazioni  o
organizzazioni  a  carattere  religioso,   filosofico,   politico   o
sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e  la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su fatti  di  interesse  pubblico,  nel  rispetto  dell'essenzialita'
dell'informazione,  evitando  riferimenti  a  congiunti  o  ad  altri
soggetti non interessati ai fatti. 
   2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti  resi  noti
direttamente dagli interessati o  attraverso  loro  comportamenti  in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela. 
                               Art. 6 
                  (Essenzialita' dell'informazione) 

 
   1. La divulgazione di notizie di rilevante  interesse  pubblico  o
sociale non contrasta con il  rispetto  della  sfera  privata  quando
l'informazione, anche  dettagliata,  sia  indispensabile  in  ragione
dell'originalita' del fatto o della  relativa  descrizione  dei  modi
particolari in cui e'  avvenuto,  nonche'  della  qualificazione  dei
protagonisti. 
   2. La sfera privata delle persone note o che  esercitano  funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o  i  dati  non  hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 
   3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla  liberta'
di informazione  nonche'  alla  liberta'  di  parola  e  di  pensiero
costituzionalmente garantita a tutti. 
                               Art. 7 
                         (Tutela del minore) 

 
   1. Al fine  di  tutelarne  la  personalita',  il  giornalista  non
pubblica i nomi  dei  minori  coinvolti  in  fatti  di  cronaca,  ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 
   2. La tutela della personalita'  del  minore  si  estende,  tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti,  ai  fatti
che non siano specificamente reati. 
   3. Il diritto del minore  alla  riservatezza  deve  essere  sempre
considerato come  primario  rispetto  al  diritto  di  critica  e  di
cronaca;  qualora,  tuttavia,  per  motivi  di  rilevante   interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se  la  pubblicazione  sia  davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi  e  i  limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso". 
                               Art. 8 
                (Tutela della dignita' delle persone) 

 
   1. Salva l'essenzialita'  dell'informazione,  il  giornalista  non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della  dignita'  della  persona,
ne' si sofferma su dettagli  di  violenza,  a  meno  che  ravvisi  la
rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 
   2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati  fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non  riprende  ne'  produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza  il  consenso
dell'interessato. 
   3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi. 
                               Art. 9 
            (Tutela del diritto alla non discriminazione) 

 
   1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e'
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per  razza,  religione,   opinioni   politiche,   sesso,   condizioni
personali, fisiche o mentali. 
                               Art. 10 
            (Tutela della dignita' delle persone malate) 

 
   1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile,  ne  rispetta  la
dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale,  specie
nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene  dal  pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico. 
   2. La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del  perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione  e  sempre  nel  rispetto  della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica. 
                               Art. 11 
             (Tutela della sfera sessuale della persona) 

 
   1. Il  giornalista  si  astiene  dalla  descrizione  di  abitudini
sessuali  riferite  ad  una  determinata  persona,   identificata   o
identificabile. 
   2. La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del  perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e nel  rispetto  della  dignita'
della  persona  se  questa  riveste  una  posizione  di   particolare
rilevanza sociale o pubblica. 
                               Art. 12 
       (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali) 

 
   1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali  non  si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996. 
   2.  Il  trattamento  di   dati   personali   idonei   a   rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2  e  3,
del codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del  diritto
di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5. 
                               Art. 13 
           (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari) 

 
   1. Le presenti norme si applicano ai  giornalisti  professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,  anche  occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica. 
   2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della  legge  n.
69/1963,  si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all'albo   dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro. 

Capo I
PRINCIPI GENERALI

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL  TRATTAMENTO  DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. 

 
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo  2001,  in  G.U.  5
                         aprile 2001, n.80) 

 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
   Nella seduta odierna, con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 
   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati  membri  e
la Commissione incoraggiano  l'elaborazione  di  codici  di  condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
   Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al  Garante  il  compito  di  promuovere
nell'ambito  delle   categorie   interessate,   nell'osservanza   del
principio di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,  verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso  l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto; 
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche  e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il  quale  demanda  al  Garante   il   compito   di   promuovere   la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le  societa'
scientifiche  e  le  associazioni   professionali,   interessati   al
trattamento dei dati per scopi storici; 
   Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono  essere  individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici; 
   Visto il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il  quale  il  Garante  ha  promosso  la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti ed ha  invitato  tutti  i  soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in  base
al principio di rappresentativita' a darne comunicazione  al  Garante
entro il 31 marzo 2000; 
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con  le  quali  diversi  soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare  alla
redazione  del  codice  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti  della
Commissione consultiva per le questioni inerenti  la  consultabilita'
degli  atti  d'archivio  riservati,  del  Centro  di   Documentazione
ebraica,  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali,
dell'Associazione    delle    istituzioni     culturali     italiane,
dell'Associazione  nazionale  archivistica  italiana,   dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Societa' per lo  studio  della  storia  contemporanea,  dell'Istituto
storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea,  della  Societa'
per gli studi di storia delle istituzioni,  della  Societa'  italiana
delle storiche, dell'istituto  romano  per  la  storia  d'Italia  dal
fascismo alla resistenza; 
   Considerato che il testo del codice  e'  stato  oggetto  di  ampia
diffusione, anche attraverso la  sua  pubblicazione  su  alcuni  siti
Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  e  integrazioni  al  testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; 
   Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro  ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta  per
i trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  approvato  e
sottoscritto in pari data; 
   Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali; 
   Constatata la conformita' del codice alle leggi e  ai  regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto  al  trattamento  dei
dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1,  lettera  h)
della legge n. 675/1996,  nonche'  agli  artt.  6  e  7  del  decreto
legislativo n. 281/1999; 
   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 281/1999,  il  codice  deve  essere  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; 
   Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente sottoscritto da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati; 
   Vista la documentazione in atti; 
   Viste le osservazioni formulate dal segretario generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del  Garante  n.  1/2000,  adottato  con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 

 
                              Dispone: 

 
   la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta  per
i trattamenti di dati personali  per  scopi  storici  che  figura  in
allegato all'Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 

 
Roma, 14 marzo 2001 

 
                            IL PRESIDENTE 

 
IL RELATORE 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI  DI  DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*. 

 
                              preambolo 

 
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse: 
   1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per  scopi  storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per  i  quali  la
legge  prevede  alcune  garanzie  a  tutela  degli  interessati,   in
considerazione  dell'interesse  pubblico  allo  svolgimento  di  tali
trattamenti, il legislatore - con  specifico  riguardo  agli  archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse  storico
ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30  settembre  1963  n.  1409  -  ha
esentato i soggetti che utilizzano dati  personali  per  le  suddette
finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai
sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31  dicembre  1996,  n.
675, in particolare art. 27; dd.lg. 11  maggio  1999,  n.  135  e  30
luglio 1999, n. 281, in  particolare  art.  7,  comma  4;  d.P.R.  30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni). 
   2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti  ed  archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice di deontologia e di buona condotta,  l'osservanza  del  quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art.  31,  comma
1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg.  30  luglio
1999, n. 281). 
   3) L'osservanza di tali regole non deve  pregiudicare  l'indagine,
la  ricerca,  la  documentazione  e  lo  studio  ovunque  svolti,  in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 
   4) I trattamenti di dati personali concernenti  la  conservazione,
l'ordinamento e  la  comunicazione  dei  documenti  conservati  negli
Archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti  pubblici  sono
considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11  maggio
1999, n. 135). 
   5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal
Garante,  nel  rispetto  del  principio  di  rappresentativita'   dei
soggetti pubblici e privati interessati.  Il  codice  e'  espressione
delle associazioni professionali e delle categorie  interessate,  ivi
comprese  le  societa'  scientifiche,  ed  e'  volto  ad   assicurare
l'equilibrio delle diverse esigenze  connesse  alla  ricerca  e  alla
rappresentazione di  fatti  storici  con  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre  1996,
n. 675). 
   6) Il presente codice, sulla base  delle  prescrizioni  di  legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza  e  di  non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare  anche  nella
comunicazione e diffusione  dei  dati,  armonizzate  con  quelle  che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato  di  salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
di applicazione agli archivi  privati  della  disciplina  dettata  in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7,  comma  5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281). 
   7)  La  sottoscrizione   del   presente   codice   e'   effettuata
ispirandosi, oltre agli  artt.  21  e  33  della  Costituzione  della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare: 
   a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 
   b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13  del  13  luglio  2000  del
Consiglio d'Europa; 
   c)  agli  artt.  1,  7,  8,  11  e  13  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea; 
   d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi correnti,  individuati  dal  Consiglio  internazionale  degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al  Codice  internazionale
di   deontologia   degli   archivisti   approvato    nel    congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996. 

 
                               Art. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 

 
   1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale  acquisiti  nell'esercizio  della  libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle  liberta'  fondamentali  e   della   dignita'   delle   persone
interessate, in particolare  del  diritto  alla  riservatezza  e  del
diritto all'identita' personale. 
   2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi  storici  in  relazione  ai  documenti
conservati  presso  archivi  delle  pubbliche  amministrazioni,  enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
dei trattamenti di dati personali comunque  effettuati  dagli  utenti
per scopi storici. 
   3.  Il  presente  codice   reca,   altresi',   principi-guida   di
comportamento dei  soggetti  che  trattano  per  scopi  storici  dati
personali  conservati  presso  archivi  pubblici  e  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare: 
   a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di  correttezza
e   di   non   discriminazione   nei    confronti    degli    utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione; 
   b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la  raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti. 

 
   4. La competente sovrintendenza archivistica riceve  comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori  di  archivi  privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di  singoli  documenti
di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione  di  applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile. 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 

 
   1. Nell'applicazione del presente  codice  si  tiene  conto  delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di  trattamento  dei  dati  personali  e,   in   particolare,   delle
disposizioni citate nel  preambolo.  Ai  medesimi  fini  si  intende,
altresi': 
   a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente  o
associazione,  abbia  responsabilita'  di   controllare,   acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici,  correnti
o  di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi   privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4; 
   b) per "utente", chiunque chieda di accedere o  acceda  per  scopi
storici a documenti contenenti dati personali,  anche  per  finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di  articoli,  saggi  e
altre manifestazioni del pensiero; 
   c) per  "documento",  qualunque  testimonianza  scritta,  orale  o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali. 

Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI
E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

                               Art. 3 
                    (Regole generali di condotta) 

 
   1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia  con  la  legge  e  i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'  delle  persone
alle quali si riferiscono i dati trattati. 
   2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per
il pieno rispetto, anche da  parte  dei  terzi  con  cui  entrano  in
contatto  per  ragioni  del  proprio  ufficio   o   servizio,   delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e,  in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281,  dall'art.  7  del  medesimo  d.lg.   n.   281,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
   3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo  funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si  attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell'esercizio della professione e della qualifica  o  livello
ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
trasparenza della attivita' amministrativa. 
   4. I dati personali trattati  per  scopi  storici  possono  essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea  di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,  ferme  restando  le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti. 
                               Art. 4 
                      (Conservazione e tutela) 

 
   1. Gli archivisti si impegnano a: 
   a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal  fine,  operano  in  conformita'  con  i  principi,  i  criteri
metodologici e le pratiche della professione  generalmente  condivisi
ed accettati, curando anche l'aggiornamento  sistematico  e  continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche; 
   b)  tutelare  l'integrita'  degli  archivi  e  l'autenticita'  dei
documenti, anche elettronici e multimediali,  di  cui  promuovono  la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti  a  rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; 
   c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni  dei  documenti
agli  originali  ed  evitare  ogni  azione  diretta   a   manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati; 
   d) assicurare il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675  e  dal  d.P.R.  28
luglio 1999,  n.  318  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
sviluppando  misure  idonee  a  prevenire  l'eventuale   distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e  adottando,  in
presenza  di  specifici  rischi,   particolari   cautele   quali   la
consultazione in copia di alcuni documenti e la  conservazione  degli
originali in cassaforte o armadi blindati. 
                               Art. 5 
                     (Comunicazione e fruizione) 

 
   1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare 
  il principio della libera fruibilita' delle fonti. 
   2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e, 
  attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce 
  l'attivita' di ricerca e di  informazione  nonche'  il  reperimento
delle fonti. 
   3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti 
  temporaneamente   da   un   fascicolo   perche'    esclusi    dalla
consultazione. 
   4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un 
  archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, 
  per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la 
  struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per 
  concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei 
  soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in 
  particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il 
  responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche'  i  rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati. 
                               Art. 6 
                      (Impegno di riservatezza) 

 
   1. Gli archivisti si impegnano a: 
   a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli 
  utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria 
  attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per 
  realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui 
  l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei 
  alla propria  attivita'  professionale,  e'  soggetto  alle  stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti; 
   b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i 
  dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'. 

 
   2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la 
  cessazione dalla propria attivita'. 
                               Art. 7 
                      (Aggiornamento dei dati) 

 
   1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli 
  interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione 
  dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che 
  assicurino   la   distinzione   delle   fonti   originarie    dalla
documentazione successivamente acquisita. 
   2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, 
  in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad 
  un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a 
  disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti 
  fornendo al richiedente idonee indicazioni  per  una  loro  agevole
consultazione. 
   3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, 
  comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia 
  interesse in relazione a dati personali che riguardano persone 
  decedute e documenti assai  risalenti  nel  tempo,  la  sussistenza
dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso. 
                               Art. 8 
                            (Fonti orali) 

 
   1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli 
  intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo 
  esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una 
  informativa semplificata che renda nota almeno l'identita' e 
  l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le  finalita'  della
raccolta dei dati. 
   2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore 
  dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta 
  comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa  e  del
relativo consenso manifestato dagli intervistati. 

Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI
E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI

                               Art. 9 
                    (Regole generali di condotta) 

 
  1.  Nell'accedere  alle  fonti  e  nell'esercitare  l'attivita'  di
studio, ricerca e manifestazione del  pensiero,  gli  utenti,  quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti, adottano le  modalita'  piu'  opportune  per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate. 
  2. In applicazione del principio di cui  al  comma  1,  gli  utenti
utilizzano  i  documenti   sotto   la   propria   responsabilita'   e
conformandosi agli scopi  perseguiti  e  delineati  nel  progetto  di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 
                               Art. 10 
                   (Accesso agli archivi pubblici) 

 
   1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti 
  hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 
   2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di 
  carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello 
  Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e 
  quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 
  675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo 
  la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei 
  a rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  oppure  rapporti
riservati di tipo familiare. 
   3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al 
  comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal 
  Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di 
  Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la 
  Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli 
  atti di archivio riservati istituita presso il Ministero 
  dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8  e  9  del
decreto legislativo n. 281/1999. 
   4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti 
  di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente 
  presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in 
  relazione alle fonti riservate per le quali chiede 
  l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le 
  modalita' di diffusione dei dati. Il  richiedente  ha  facolta'  di
presentare ogni altra documentazione utile. 
   5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e' 
  rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La 
  valutazione della parita' di  condizioni  avviene  sulla  base  del
progetto di ricerca di cui al comma 4. 
   6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al 
  comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele 
  volte a  consentire  la  comunicazione  dei  dati  senza  ledere  i
diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate. 
   7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi 
  della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non 
  diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei 
  nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una 
  banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai 
  fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare 
  attenzione e' prestata al principio della pertinenza e 
  all'indicazione  di  fatti  o  circostanze  che   possono   rendere
facilmente individuabili gli interessati. 
   8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare 
  dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente 
  trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere 
  riservato e non possono essere ulteriormente  utilizzati  da  altri
soggetti senza la relativa autorizzazione. 
                               Art. 11 
                            (Diffusione) 

 
   1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla 
  riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita' 
  degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di  parola  e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite. 
   2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente 
  si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente 
  clinico  e  dal  descrivere  abitudini  sessuali  riferite  ad  una
determinata persona identificata o identificabile. 
   3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato 
  funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le 
  notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo  o  sulla
loro vita pubblica. 
   4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del 
  d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il 
  principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare 
  riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, 
  anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere 
  i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca  e  se
gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone. 
   5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 
  10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale 
  adempimento   comporti   l'impiego    di    mezzi    manifestamente
sproporzionati. 
   6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei 
  documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, 
  solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi. 
                               Art. 12 
                      (Applicazione del codice) 

 
   1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' 
  scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad 
  applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme 
  previste  dai  propri  ordinamenti,  a   promuoverne   la   massima
diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto. 
   2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi 
  privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice. 
                               Art. 13 
                (Violazione delle regole di condotta) 

 
   1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni 
  competenti  applicano   le   sanzioni   previste   dai   rispettivi
ordinamenti. 
   2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente 
  codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, 
  le opportune misure in caso di violazione del codice stesso,  ferme
restando le sanzioni di legge. 
   3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte 
  degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio 
  delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del 
  decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del 
  rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione 
  competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere 
  temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della 
  violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono 
  essere esclusi da ulteriori autorizzazioni  alla  consultazione  di
documenti riservati. 
   4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato 
  cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 
  e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di 
  condotta  per  l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e   delle
sanzioni di competenza. 
                               Art. 14 
                         (Entrata in vigore) 

 
   1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo 
  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI 
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA 
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. 

 
(Provvedimento del Garante n. 13 del  31  luglio  2002,  in  G.U.  16
                        agosto 1999, n. 191) 

 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
  Rodota',  presidente,  del   prof.   Giuseppe   Santaniello,   vice
  presidente, del prof. Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,
  componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 

 
   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo 
  e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e 
  la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta 
  destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, 
  alla  corretta  applicazione  delle   disposizioni   nazionali   di
attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; 
   Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, 
  n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere 
  nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del 
  principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di 
  deontologia e di buona condotta per determinati settori, 
  verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche 
  attraverso  l'esame  di  osservazioni  di  soggetti  interessati  e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di 
  trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche 
  e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, 
  comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la 
  sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona 
  condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le 
  societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati 
  al trattamento dei dati  per  scopi  di  statistica  e  di  ricerca
scientifica; 
   Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 
  281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati 
  dal codice per i trattamenti di dati  per  scopi  statistici  e  di
ricerca scientifica; 
   Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 
  settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, 
  del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la 
  Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba 
  essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di 
  deontologia e di buona condotta relativi al  trattamento  dei  dati
personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale; 
   Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la 
  protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
  n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la 
  sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona 
  condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi 
  statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti 
  aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in 
  base al principio di rappresentativita' a  darne  comunicazione  al
Garante entro il 31 marzo 2000; 
   Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al 
  provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti 
  pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni 
  professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla 
  redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente 
  costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, 
  da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto 
  nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi 
  economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione 
  professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
   Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia 
  consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 
  2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e 
  delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati 
  partecipanti al Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 
  maggio 2001 in materia di circolazione  dei  dati  all'interno  del
Sistema statistico nazionale; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 
  maggio  2002  sull'inserimento  di  altri  uffici   di   statistica
nell'ambito del Sistan; 
   Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, 
  su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento 
  dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di 
  deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 
  per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
  nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,  sottoscritto  dallo
stesso a nome dei soggetti interessati; 
   Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001 
  sull'esame preliminare del codice; 
   Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di 
  deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 
  per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche 
  separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 
  6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve 
  disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al  di
fuori del SISTAN; 
   Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione 
  statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto 
  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322  e   sulla   base   degli
approfondimenti curati d'intesa con l'Istat; 
   Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice 
  costituisce condizione essenziale per la liceita'  del  trattamento
dei dati personali; 
   Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti 
  in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei 
  dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) 
  della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10,  11  e  12  del
decreto legislativo n. 281/1999; 
   Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 
  legislativo n. 281/1999, il codice  deve  essere  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; 
   Vista la documentazione in atti; 
   Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi 
  dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con 
  deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 

 
                              Dispone: 

 
   la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per 
  i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca 
  scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico 
  nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi 
  e decreti del Ministero della giustizia per  la  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
Roma, 31 luglio 2002 

 
                            IL PRESIDENTE 

 
IL RELATORE 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI  DI  DATI
  PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI  RICERCA  SCIENTIFICA  EFFETTUATI
  NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*. 

 
                              Preambolo 

 
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione  di  dati
     di carattere personale per scopi di statistica, considerati 
  dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte 
  dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio 
  della collettivita', si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
  liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, 
  in  particolare  del  diritto  alla  riservatezza  e  del   diritto
all'identita' personale. 
   Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, 
  comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si 
  applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati  nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle 
  finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
   La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti 
  fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
e, in particolare: 
   a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
  dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  del  4  novembre  1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
   b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 
  dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8; 
   c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 
  1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98; 
   d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
  Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995; 
   e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, 
  adottata il 30 settembre 1997; 
   f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio 
  dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997. 

 
   Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice 
  sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di 
  non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in 
  particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici 
  di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti  pubblici
o sulla base di finanziamenti pubblici. 

 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 

 
  1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per  scopi
statistici effettuati da: 
    a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano  al
sistema  statistico  nazionale,  per   l'attuazione   del   programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione  statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali; 
    b) strutture diverse dagli uffici di  cui  alla  lettera  a),  ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale  e  gli
uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre  1989,  n.
322 e 30 luglio 1999, n.  281,  e  loro  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' nel presente codice. 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 

 
   1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni 
  elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di 
  seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 
  1999, n. 281, e loro successive modificazioni  e  integrazioni.  Ai
fini medesimi, si intende inoltre per: 
   a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento 
  effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, 
  conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione 
  del programma statistico nazionale o per effettuare informazione 
  statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 1; 
   b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il 
  trattamento di  dati  personali  per  quantificare  aspetti  di  un
fenomeno collettivo; 
   c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di 
  caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una 
  rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni 
  presenti in pubblici registri, elenchi,  atti,  documenti  o  fonti
conoscibili da chiunque; 
   d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o 
  riferibili i dati trattati. 
                               Art. 3 
                (Identificabilita' dell'interessato) 

 
  1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice: 
   a) un interessato si ritiene identificabile quando, con  l'impiego
di  mezzi  ragionevoli,  e'   possibile   stabilire   un'associazione
significativamente probabile  tra  la  combinazione  delle  modalita'
delle  variabili  relative  ad  una  unita'  statistica  e   i   dati
identificativi della medesima; 
   b)  i  mezzi  ragionevolmente  utilizzabili  per  identificare  un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: 
    risorse economiche; 
    risorse di tempo; 
    archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti  dati
identificativi congiuntamente  ad  un  sottoinsieme  delle  variabili
oggetto di comunicazione o diffusione; 
    archivi,  anche  non   nominativi,   che   forniscano   ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; 
    risorse  hardware  e  software  per  effettuare  le  elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad  un  soggetto
identificato, tenendo anche conto  delle  effettive  possibilita'  di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione  in  rapporto  ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; 
    conoscenza   delle   procedure   di    estrazione    campionaria,
imputazione, correzione  e  protezione  statistica  adottate  per  la
produzione dei dati; 
   c) in caso di comunicazione e di  diffusione,  l'interessato  puo'
ritenersi non identificabile se il  rischio  di  identificazione,  in
termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso  tenendo
conto dei  dati  comunicati  o  diffusi,  e'  tale  da  far  ritenere
sproporzionati  i  mezzi  eventualmente   necessari   per   procedere
all'identificazione rispetto alla lesione o al  pericolo  di  lesione
dei diritti degli interessati  che  puo'  derivarne,  avuto  altresi'
riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre. 
                               Art. 4 
     (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) 

 
   1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati 
  statistici, la valutazione del  rischio  di  identificazione  tiene
conto dei seguenti criteri: 
   a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle 
  quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia 
  prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori 
  assunti da un numero  di  unita'  statistiche  pari  alla  suddetta
soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre; 
   b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del 
  livello di riservatezza delle informazioni; 
   c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non 
  sono soggetti alla regola della soglia; 
   d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il 
  risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione 
  di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate; 
   e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione 
  possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti 
  tra loro o con  altre  fonti  note  di  informazione,  che  rendano
possibili eventuali identificazioni; 
   f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel 
  caso  in  cui  tutte  le  unita'  statistiche  di  una  popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile. 

 
   2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le 
  variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove 
  cio'  risulti  necessario  per  soddisfare   particolari   esigenze
conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario. 
   3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il 
  rischio di identificazione deve essere per quanto possibile 
  contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di 
  identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai 
  criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le 
  modalita'  di  rilascio  dei  dati   dandone   comunicazione   alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. 
                               Art. 5 
    (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) 

 
   1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico 
  nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o 
  trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di 
  regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 
  6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
  come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  281,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
   2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e 
  specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere 
  raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli 
  interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo
e' necessario che concorrano i seguenti presupposti: 
   a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso 
  sulla base degli elementi previsti per l'informativa; 
   b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i 
  dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio' 
  risulti  irragionevole  o  richieda   uno   sforzo   manifestamente
sproporzionato; 
   c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, 
  anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati 
  o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
nazionale. 

 
   3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta 
  dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali 
  interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano 
  particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il 
  consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto. 
  In tal caso, la documentazione dell'informativa resa 
  all'interessato  e  dell'acquisizione  del  relativo  consenso   e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni. 

CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

                               Art. 6 
                            (Informativa) 

 
  1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  all'art.  10  della  Legge,
all'interessato o alle persone  presso  le  quali  i  dati  personali
dell'interessato  sono  raccolti  per   uno   scopo   statistico   e'
rappresentata l'eventualita' che essi  possono  essere  trattati  per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai  decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Quando il  trattamento  riguarda  dati  personali  non  raccolti
presso   l'interessato   e   il   conferimento   dell'informativa   a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto  al  diritto
tutelato, in base a quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  4  della
Legge, l'informativa stessa si considera resa se  il  trattamento  e'
incluso  nel  programma  statistico  nazionale  o   e'   oggetto   di
pubblicita' con idonee modalita'  da  comunicare  preventivamente  al
Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 
  3. Nella raccolta di dati per uno scopo  statistico,  l'informativa
alla persona presso  la  quale  i  dati  sono  raccolti  puo'  essere
differita per  la  parte  riguardante  le  specifiche  finalita',  le
modalita' del trattamento cui sono destinati  i  dati,  qualora  cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine
- in relazione all'argomento o alla natura della stessa -  e  purche'
il  trattamento  non  riguardi  dati  sensibili.  In  tali  casi,  il
completamento dell'informativa deve  essere  fornito  all'interessato
non appena vengano a cessare i motivi che  ne  avevano  ritardato  la
comunicazione,  a  meno  che  cio'  comporti  un  impiego  di   mezzi
palesemente sproporzionato. Il soggetto  responsabile  della  ricerca
deve redigere un documento - successivamente  conservato  per  almeno
due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i
soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in
cui siano indicate le specifiche  motivazioni  per  le  quali  si  e'
ritenuto  di  differire  l'informativa,  la  parte   di   informativa
differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati
quando sono venute  meno  le  ragioni  che  avevano  giustificato  il
differimento. 
  4.  Quando  le  circostanze  della   raccolta   e   gli   obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un  altro,  in  quanto  familiare  o  convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per  il  tramite
del soggetto rispondente. 
                               Art. 7 
(Comunicazione a soggetti non facenti parte  del  sistema  statistico
                             nazionale) 

 
   1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico 
  nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni 
  campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne 
  permetta il collegamento con gli  interessati  e  comunque  secondo
modalita' che rendano questi ultimi non identificabili. 
   2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' 
  o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a 
  cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i 
  trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca 
  scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di 
  cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 
  1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e' 
  consentita  nell'ambito  di  specifici  laboratori  costituiti   da
soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che: 
   a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi 
  soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari; 
   b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi; 
   c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei 
  dati personali, contenute anche nel presente codice, siano 
  rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche  sulla
base di una preventiva dichiarazione di impegno; 
   d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; 
   e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da 
  quello oggetto della comunicazione; 
   f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di 
  immissione e prelievo di dati  siano  inibite  ai  ricercatori  che
utilizzano il laboratorio; 
   g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai 
  ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo 
  una preventiva verifica, da  parte  degli  addetti  al  laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c). 

 
   3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al 
  perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento 
  che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico 
  nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti 
  per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi 
  aventi finalita' di ricerca,  purche'  sia  garantito  il  rispetto
delle condizioni seguenti: 
   a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi 
  soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari; 
   b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi; 
   c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di 
  ricerca sottoscritti da tutti  i  ricercatori  che  partecipano  al
progetto; 
   d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come 
  vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le 
  norme in materia di segreto statistico e  di  protezione  dei  dati
personali contenute anche nel presente codice. 

 
   4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati 
  di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente 
  previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati 
  oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente
i dati a terzi. 
                               Art. 8 
(Comunicazione  dei  dati  tra  soggetti   del   Sistema   statistico
                             nazionale) 

 
   1. La comunicazione di dati personali, privi di dati 
  identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' 
  consentita per i trattamenti statistici, strumentali al 
  perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto 
  richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, 
  fermo restando il rispetto dei principi  di  pertinenza  e  di  non
eccedenza. 
   2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' 
  statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' 
  consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le 
  finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 
  1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per 
  gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, 
  qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire 
  altrimenti  il  medesimo  risultato  statistico  e,  comunque,  nel
rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'. 
   3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere 
  trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le 
  sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 
  settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca 
  scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 
  medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 
  1999, n. 281, e nel rispetto delle  misure  di  sicurezza  previste
dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 9 
                      (Autorita' di controllo) 

 
   1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di 
  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 
  322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del 
  presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza. 

CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

                               Art. 10 

 
                         (Raccolta dei dati) 

 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione  nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei  dati  e  nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione,  in
modo da garantire il rispetto del presente codice  e  la  tutela  dei
diritti degli  interessati,  procedendo  altresi'  alla  designazione
degli incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge. 
  2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si  attiene
alle disposizioni contenute nel presente  codice  e  alle  istruzioni
ricevute. In particolare: 
    a) rende nota la propria identita',  la  propria  funzione  e  le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione; 
    b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge  e  di
cui all'art. 6 del presente codice, nonche'  ogni  altro  chiarimento
che  consenta  all'interessato  di  rispondere  in  modo  adeguato  e
consapevole, evitando comportamenti  che  possano  configurarsi  come
artifici o indebite pressioni; 
    c) non  svolge  contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di  piu'  titolari,  salvo
espressa autorizzazione; 
    d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e  delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; 
    e) assicura una particolare  diligenza  nella  raccolta  di  dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge. 
                               Art. 11 
                      (Conservazione dei dati) 

 
   1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il 
  periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali 
  sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' 
  all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 
  settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, 
  in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati  fino
a quando risultino necessari per: 
   indagini continue e longitudinali; 
   indagini di controllo, di qualita' e di copertura; 
   definizione di disegni campionari e selezione di unita' di 
     rilevazione; 
   costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi 
     informativi; 
   altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente 
     documentato per le finalita' perseguite. 
   2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono 
  conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne 
  differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile 
  in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o 
  comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato. 
                              Art. 12. 
                        (Misure di sicurezza) 

 
   1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 
  1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del 
  medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i 
  differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento 
  alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti  coinvolti
nei trattamenti. 
   2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli 
  articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n.  135  in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge. 
                               Art. 13 
              (Esercizio dei diritti dell'interessato) 

 
   1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della 
  Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici 
  contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, 
  la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non 
  risulti impossibile per la natura o lo  stato  del  trattamento,  o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
   2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 
  6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in 
  appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, 
  senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora 
  tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi 
  statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In 
  particolare, non si procede alla variazione se le modifiche 
  richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie 
  statistiche  adottate  in  conformita'  alle  norme  internazionali
comunitarie e nazionali. 
                               Art. 14 
                        (Regole di condotta) 

 
   1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per 
  motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai 
  dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni: 
   a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli 
  scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento; 
   b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne 
  la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non  conforme  alla
legge e alle istruzioni ricevute; 
   c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di 
  cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento 
  dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non 
  possono essere diffusi, ne'  altrimenti  utilizzati  per  interessi
privati, propri o altrui; 
   d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata 
  documentazione; 
   e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati 
  personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche; 
   f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici 
  devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive 
  degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali. 

 
   2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 
  1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, 
  anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio 
  o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le 
  misure opportune per garantire la conoscenza di  tali  disposizioni
da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi. 
   3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate 
  dal presente  codice  devono  essere  immediatamente  segnalati  al
responsabile o al titolare del trattamento. 
 
 
                              ALLEGATO B 
 
    DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 
                    (Artt. da 33 a 36 del codice) 
 
                Trattamenti con strumenti elettronici 
 
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del  responsabile
  ove  designato  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento  con
  strumenti elettronici: 
 
                Sistema di autenticazione informatica 
 
  1. Il trattamento di dati personali con  strumenti  elettronici  e'
consentito agli incaricati dotati di  credenziali  di  autenticazione
che consentano il superamento  di  una  procedura  di  autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. 
  2. Le credenziali di autenticazione consistono  in  un  codice  per
l'identificazione  dell'incaricato  associato  a  una  parola  chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un  dispositivo
di  autenticazione  in  possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato,
eventualmente associato a un codice identificativo  o  a  una  parola
chiave, oppure  in  una  caratteristica  biometrica  dell'incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo  o  a  una  parola
chiave. 
  3. Ad ogni incaricato sono assegnate  o  associate  individualmente
una o piu' credenziali per l'autenticazione. 
  4. Con le istruzioni impartite agli  incaricati  e'  prescritto  di
adottare le necessarie cautele per  assicurare  la  segretezza  della
componente riservata della credenziale e la  diligente  custodia  dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato. 
  5.  La  parola  chiave,  quando  e'   prevista   dal   sistema   di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso
in cui lo strumento elettronico non lo  permetta,  da  un  numero  di
caratteri pari al massimo consentito; essa non  contiene  riferimenti
agevolmente  riconducibili  all'incaricato  ed   e'   modificata   da
quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,  almeno  ogni  sei
mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di  dati  giudiziari
la parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi. 
  6. Il codice per l'identificazione, laddove  utilizzato,  non  puo'
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. 
  7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate  da  almeno  sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente  autorizzate  per
soli scopi di gestione tecnica. 
  8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di  perdita  della
qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. 
  9. Sono impartite  istruzioni  agli  incaricati  per  non  lasciare
incustodito  e  accessibile  lo  strumento  elettronico  durante  una
sessione di trattamento. 
  10. Quando l'accesso  ai  dati  e  agli  strumenti  elettronici  e'
consentito esclusivamente mediante  uso  della  componente  riservata
della credenziale  per  l'autenticazione,  sono  impartite  idonee  e
preventive disposizioni scritte volte a  individuare  chiaramente  le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la  disponibilita'
di dati o strumenti elettronici  in  caso  di  prolungata  assenza  o
impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e  indifferibile
intervenire per esclusive necessita' di operativita' e  di  sicurezza
del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e'
organizzata  garantendo  la  relativa   segretezza   e   individuando
preventivamente  per  iscritto  i  soggetti  incaricati  della   loro
custodia,  i  quali  devono  informare  tempestivamente  l'incaricato
dell'intervento effettuato. 
  11. Le  disposizioni  sul  sistema  di  autenticazione  di  cui  ai
precedenti punti e  quelle  sul  sistema  di  autorizzazione  non  si
applicano  ai  trattamenti  dei   dati   personali   destinati   alla
diffusione. 
 
                      Sistema di autorizzazione 
 
  12.  Quando  per  gli  incaricati  sono  individuati   profili   di
autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un  sistema   di
autorizzazione. 
  13. I profili di  autorizzazione,  per  ciascun  incaricato  o  per
classi  omogenee  di  incaricati,  sono  individuati  e   configurati
anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da   limitare
l'accesso ai soli dati necessari  per  effettuare  le  operazioni  di
trattamento. 
  14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la
sussistenza delle condizioni per  la  conservazione  dei  profili  di
autorizzazione. 
 
                      Altre misure di sicurezza 
 
  15. Nell'ambito dell'aggiornamento  periodico  con  cadenza  almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione  degli
strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere  redatta
anche per classi omogenee di  incarico  e  dei  relativi  profili  di
autorizzazione. 
  16. I dati personali sono protetti contro il rischio di  intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies  del  codice
penale, mediante l'attivazione di  idonei  strumenti  elettronici  da
aggiornare con cadenza almeno semestrale. 
  17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti
a  prevenire  la  vulnerabilita'  di  strumenti   elettronici   e   a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente.  In  caso  di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e'  almeno
semestrale. 
  18.  Sono  impartite  istruzioni  organizzative  e   tecniche   che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale. 
 
               Documento programmatico sulla sicurezza 
 
  19.  ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.   5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)): 
  19.1. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.2. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.3. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.4. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.6. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.7. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)); 
  19.8. ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
 
Ulteriori  misure  in  caso  di  trattamento  di  dati  sensibili   o
                             giudiziari 
 
   20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti  contro  l'accesso
abusivo,  di  cui  all'art.  615-ter  del  codice  penale,   mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. 
   21. Sono impartite istruzioni  organizzative  e  tecniche  per  la
custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui  sono  memorizzati  i
dati al fine di evitare accessi non  autorizzati  e  trattamenti  non
consentiti. 
   22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili  o  giudiziari
se non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi  inutilizzabili,  ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non  autorizzati  al
trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente  in
essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente  in  alcun  modo
ricostruibili. 
   23. Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il  ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi  o  degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni. 
   24.  Gli  organismi  sanitari  e  gli  esercenti  le   professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati  idonei  a  rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi,  registri  o
banche di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,  del
codice, anche al fine di  consentire  il  trattamento  disgiunto  dei
medesimi  dati  dagli  altri  dati  personali   che   permettono   di
identificare  direttamente   gli   interessati.   I   dati   relativi
all'identita' genetica sono trattati  esclusivamente  all'interno  di
locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed  ai
soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto  dei
dati all'esterno  dei  locali  riservati  al  loro  trattamento  deve
avvenire  in  contenitori   muniti   di   serratura   o   dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati  in  formato  elettronico  e'
cifrato. 
 
                     Misure di tutela e garanzia 
 
   25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza  avvalendosi
di soggetti esterni  alla  propria  struttura,  per  provvedere  alla
esecuzione   riceve   dall'installatore   una   descrizione   scritta
dell'intervento  effettuato  che  ne  attesta  la  conformita'   alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico. 
   26.  ((PARAGRAFO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
     CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
 
        Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici 
 
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove  designato,  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento   con
strumenti diversi da quelli elettronici: 
 
   27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte  finalizzate
al controllo ed alla custodia, per  l'intero  ciclo  necessario  allo
svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento,  degli  atti  e  dei
documenti contenenti dati personali.  Nell'ambito  dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione  dell'ambito
del trattamento consentito ai  singoli  incaricati,  la  lista  degli
incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di  incarico
e dei relativi profili di autorizzazione. 
   28. Quando gli  atti  e  i  documenti  contenenti  dati  personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del  trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e  documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla  restituzione
in maniera che ad essi non accedano persone prive di  autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
   29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o  giudiziari
e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli  archivi  non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di incaricati della  vigilanza,  le  persone  che  vi  accedono  sono
preventivamente autorizzate. 
 
 

 
                                 ALLEGATO C) 

 
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO  GIUDIZIARIO  O  PER
                           FINI DI POLIZIA 
                     (Artt. 46 e 53 del codice) 

 
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI  RIFERIMENTI  PREVIGENTI  AL  CODICE  IN
              MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 

 
    
====================================================================
ARTICOLATO DEL CODICE                  RIFERIMENTO PREVIGENTE
====================================================================
Parte I
Disposizioni generali

Titolo I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 1 (Diritto alla protezione                ---
dei dati personali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 2 (Finalita'                     cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 1. comma 1,
l. 31 dicembre 1996 n. 675
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 3 (Principio di necessita'                ---
del trattamento dei dati)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
Art. 4 (Definizioni)                  cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a)                     art. 1, comma 2, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, comma 2, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 10, comma 5, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              cfr. art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              art. 1, comma 2, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              art. 1, comma 2, lett. e),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                              cfr. art. 19 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              art. 1, comma 2, lett. f),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              art. 1, comma 2, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              art. 1, comma 2, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. n)                              art. 1, comma 2, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. o)                              art. 1, comma 2, lett. 1),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. p)                              art. 1, comma 2, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. q)                              art. 1, comma 2, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2, lett. a)                     cfr. art. 2, par. 2, lett. d),
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              cfr. art. 2, lett. e),
direttiva n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. a,
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/21/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002758/CE
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a)                     art. 1, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 28 luglio 1999,
n. 318
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, lett. b, d.P.R.
n. 318/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4, lett. a)                     art. 1, comma 2, lett. a),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, comma 2, lett. c),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 1, comma 2, lett. b),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 5 (Oggetto ed ambito di          cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
applicazione)
comma 1                               artt. 2, comma 1, e 6,
comma 1, 1. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, commi 1 bis, e 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               cfr. art. 3, par. 2 (secondo
periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 6 (Disciplina del trattamento)            ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo II
Diritti dell'interessato
--------------------------------------------------------------------
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati    cfr. art. 12, dir. 95/46;
personali ed altri diritti)   art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte)
comma 1                               l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 1, lett. b) e
c), punto 1 (seconda parte)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 1, lett. c),
punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 13, comma 1, lett. d) ed
e), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 8 (Esercito dei diritti)
comma 1                               cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998.
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 14, comma 1, lett. a),
b), c), d), e) ed e-bis)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 14, comma 2, n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
comma 1                               art. 17, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 4, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 17, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 13, comma 1, c), punto 1
(secondo periodo),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1                               art. 17, comma 9, d.P.R.
31 marzo 1998, n. 501.
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 17, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 17, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 13, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 7,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 17, comma 7, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 17, comma 8, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Regole generali per il trattamento
dei dati

Capo I
Regole per tutti i trattamenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 11 (Modalita' del trattamento    cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
e requisiti dei dati)        art. 9, comma 1, l. n.675/1996
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 12 (Codici di deontologia e      cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
di buona condotta)           art. 31, comma 1,lett. h),
comma 1                               l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 20, comma 4, d. lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 20, comma 3, d.lg.
n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 13 (Informativa)                 cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 10, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 10, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 10, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 14 (Definizione di profili e     cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;
della personalita'
dell'interessato)
Comma 1                               art. 17, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 2                               art. 17, comma 2,
l. n. 615/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 15 (Danni cagionati per          cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;
effetto del trattamento
comma 1                               art. 18, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 9,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 16 (Cessazione del trattamento)  cfr. Art. 19, par. 2,
dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 16, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 17 (Trattamento che presenta     cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;
rischi specifici
comma 1                               art. 24-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 24-bis. comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Regole ulteriori per i
soggetti pubblici
--------------------------------------------------------------------
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e
giudiziari)
comma 1                               art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE;
art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 27, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
comma 1                               cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996; art. 5, comma 5,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 22, comma 3, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 21 (Principi applicabili al      cfr. Art. 8, par. 5,
trattamento di dati          dir. 95/46/CE;
giudiziari)
comma 1                               art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 5, comma 5-bis, d.lg.
11 maggio 1999, n. 135
--------------------------------------------------------------------
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili
e giudiziari)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 3, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 3, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 3, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 3, comma 4, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 3, comma 5, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 4, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 10                              art. 4, comma 2, d.lg.
N. 135/1999; art. 3, comma 6,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 11                              art. 4, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 12                              art. 1, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Regole ulteriori per i privati
ed enti pubblici economici
--------------------------------------------------------------------
Art. 23 (Consenso)
comma 1                               cfr. art. 7, par. 1, lett. A),
dir. 95/46/CE;
art. 11, comma 1 e 20,
comma 1, lett. a)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 11, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 673/ 1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere
effettuato il trattamento
senza il consenso)           cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE;
comma 1, lett. a)                     artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              artt. 12, comma 1, lett. b) e
20, comma 1, lett. a-bis),.
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              artt. 12, comma 1, lett. c) e
20, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              artt. 12, comma 1, lett. f) e
20, comma 1, lett. e), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 7, par. 1, lett. d),
dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1,
lett. f), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              artt. 12, comma 1, lett. h) e
20, comma 1, lett. g), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              artt. 12, comma 1, lett. h-
bis) e 20, comma 1, lett. h)
ed h-bis), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                                         ---
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              artt. 12, comma 1, lett. d)
e 21, comma 4, lett. a),
l. n. 675/1996; art. 7,
comma 4, d.lgs n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 25 (Divieti di comunicazione
e diffusione)
comma 1                               art. 21 commi 1 e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 21, comma 4, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
comma 1                               cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 22, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a)                     art. 22, comma 1 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. b)                     art. 22, comma 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 22, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 27 (Garanzie per i dati          cfr. art. 8, par. 5,
giudiziari)                  dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
--------------------------------------------------------------------
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 29 (Responsabile del
trattamento)                 cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 8, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 8, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 8, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1                               cfr. art. 17, par. 3,
dir. 95/46/CE;
artt. 8, comma 5, e 19,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 19, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza           cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)       art. 15, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1                               art. 2, comma 1, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, comma 2, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 2, comma 3, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Misure minime
--------------------------------------------------------------------
Art. 33 (Misure minime)               cfr. art. 15, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 34 (Trattamenti con strumenti             ---
elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio           ---
di strumenti elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 36 (Adeguamento)                 cfr. art. 15, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Adempimenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 37 (Notificazione del            art. 18, dir. 95/46/CE;
trattamento)
comma 1                               cfr. art. 7, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 28, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 38 (Modalita' di notificazione)  art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 7, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 12, comma 1, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 12, comma 1, secondo
periodo, d.P.R n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 7, comma 2, secondo
periodo e art. 16, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 12, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)   art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)                     art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 40 (Autorizzazioni generali)     art. 41, comma 7,
l. n. 675/1996;
comma 1                               art. 14, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 14, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 14, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 14, comma 4, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 14, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero   cfr. Artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi)
alinea del comma 1                    art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 1                               artt. 28, comma 4, eccetto la
lett. g), e 26, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 7, comma 4,
d.lg n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti)                           art. 28, comma 4, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 45 (Trasferimenti vietati)       art. 28, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Parte II
Disposizioni relative a
specifici settori
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I                  cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)             ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 47 (Trattamenti per ragioni      art. 3, par. 2, (primo
di giustizia)                periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. c) e d)
e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 48 (Banche di dati di uffici
giudiziari)                           ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)           ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Minori
--------------------------------------------------------------------
Art. 50 (Notizie o immagini relative           ---
ai minori)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Informatica giuridica
--------------------------------------------------------------------
Art. 51 (Principi generali)                    ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 52 (Dati identificativi degli             ---
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Titolo II               cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Trattamenti da parte di
forze di polizia

Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 53 (Ambito applicativo e         art. 3, par. 2, (primo
trattamenti)                          periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. a) ed
e) e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 54 (Modalita' di trattamento e            ---
flussi di dati)                          ***
--------------------------------------------------------------------
Art. 55 (Particolari tecnologie)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 56 (Tutela dell'interessato)              ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)           ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato   art. 3, dir. 95/46/CE;
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Att. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1                               art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 4, commi 1, lett. e) e
2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 15, comma 4, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico

Capo I
Accesso a documenti amministrativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 59 (Accesso a documenti          art. 43, comma 2,
amministrativi)              l. n. 675/1996; art. 16,
comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo    art. 16, comma 2, d.lg.
stato di salute e la vita    n. 135/1999
sessuale)
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Registri pubblici e
albi professionali
--------------------------------------------------------------------
Art. 61 (Utilizzazione di dati
pubblici)
comma 1                               art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Stato civile, anagrafi
e liste elettorali
--------------------------------------------------------------------
Art. 62 (Dati sensibili e             art. 6 d.lg. n. 135/1999
giudiziari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 63 (Consultazione di atti)                ---
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione    art. 7, comma 1, d.lg.
e condizione dello straniero) n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 7, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 65 (Diritti politici e
pubblicita' dell'attivita'
di organi)
comma 1                               art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 8, comma 3, d.lg.
n. 135/3999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 8, comma 4, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 8, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 8, comma 6, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 66 (Materia tributaria
e doganale)
comma 1                               art. 10, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 67 (Attivita' di controllo
e ispettive)
comma 1, lett. a)                     art. 11, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 11, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 68 (Benefici economici
ed abilitazioni)
comma 1                               art. 13, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e   art. 14, d.lg. n. 135/1999
riconoscimenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 70 (Volontariato e obiezione di
coscienza)
comma 1                               art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 15, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
e di tutela)
comma 1                               art. 16, comma 1, lett. a) e
b), d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 16, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)  art. 21, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 73 (Altre finalita' in ambito    Provv. Garante n. 1/P/2000
amministrativo e sociale)    30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Particolari contrassegni
--------------------------------------------------------------------
Art. 74 (Contrassegni su veicoli               ---
e accessi a centri storici)
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Trattamento di dati
personali in ambito sanitario

Capo I
Principi generali             cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 75 (Ambito applicativo)          art. 1, d.lg. N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 76 (Esercenti professioni
sanitarie e organismi
sanitari pubblici)
comma 1                               Art. 23, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               Art. 23, comma 3, (primo
periodo), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Modalita' semplificate per
informativa e consenso
--------------------------------------------------------------------
Art. 77 (Casi di semplificazione)              ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 78 (Informativa del medico di             ---
medicina generale o del
pediatra)
--------------------------------------------------------------------
Art. 79 (Informativa da parte di               ---
organismi sanitari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 80 (Informativa da parte di               ---
altri soggetti pubblici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 81 (Prestazione del consenso)             ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 82 (Emergenze e tutela della
salute e dell'incolumita'
fisica)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               Art. 23, comma 1-quater,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 83 (Altre misure per il                   ---
rispetto dei diritti degli
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
comma 1                               art. 23, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
comma 1                               art. 17, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 17, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 86 (Altre finalita' di
rilevante interesse pubblico)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
lett. a)                              art. 18, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 19, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 20, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Prescrizioni mediche
--------------------------------------------------------------------
Art. 87 (Medicinali a carico del       art. 4, comma 2, d.lg.
Servizio sanitario nazionale) n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 88 (Medicinali non a carico       art. 4, comma 1, d.lg.
del Servizio sanitario        n. 282/1999
nazionale)
--------------------------------------------------------------------
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 4, comma 4, d.lg.
n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Dati genetici
--------------------------------------------------------------------
Art. 90 (Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo) art. 17, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 4, comma 3, l. n. 52 del
6 marzo 2001
--------------------------------------------------------------------
Capo VI
Disposizioni varie
--------------------------------------------------------------------
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)         ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 92 (Cartelle cliniche)                    ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto)
comma 1                               art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 94 (Banche di dati, registri              ---
e schedari in ambito
sanitario)
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Istruzione

Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 96 (Trattamento di dati          art. 330-bis, (primo e secondo
relativi a studenti          periodo) d.lg. n. 297 del
16 aprile 1994
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 330-bis. (terzo periodo),
d.lg. n. 297/1994
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici

Capo I
Profili generali                Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,
par. 2, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 97 (Ambito applicativo)
--------------------------------------------------------------------
Art. 98 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico)          artt. 22 e 23.
d.lg n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 99 (Compatibilita' tra scopi
e durata del trattamento)
Comma 1                               art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 16, comma 2,
lett. c-bis), l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 100 (Dati relativi ad attivita'
di studio e di ricerca)     art. 6, comma 4,
d.lg. n. 204/1998
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Trattamento per scopi storici
--------------------------------------------------------------------
Art. 101 (Modalita' di trattamento)
comma 1                               art. 7, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 7, comma 3, n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 102 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1                               art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 103 (Consultazione di documenti
conservati in archivi)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Trattamento per scopi statistici
o scientifici
--------------------------------------------------------------------
Art. 104 (Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi
statistici o scientifici)
comma 1                               art. 10, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 105 (Modalita' di trattamento)
comma 1                               art. 10, comma 3,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
camma 4                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 106 (Codici di deontologia
e di buona condotta)
comma 1                               art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 6,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili)
comma 1                               art. 10, comma 4,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)       ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita)           ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica)
comma 1                                art. 5, comma 1,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 5, comma 2,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale

Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 111 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1                                art. 20, comma 2, lett. b),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 112 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico)
comma 1                                art. 9, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 9, comma 2,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                art. 9, comma 4,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 113 (Raccolta di dati e
pertinenza)                  cfr. art. 8,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Divieto di controllo a distanza
e telelavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 114 (Controllo a distanza)        cfr. art. 4, comma 1,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Art. 115 (Telelavoro e lavoro
a domicilio)                 art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339
comma 1 e 2
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Istituti di patronato
e di assistenza sociale
--------------------------------------------------------------------
Art. 116 (Conoscibilita' di dati
su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2                            art. 12, l. 30 marzo 2001,
n. 152
--------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario
ed assicurativo

Capo I
Sistemi informativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'
nei pagamenti)
comma 1                                art. 20, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1                                art. 20, comma 1, lett. d),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 119 (Dati relativi al                       ---
comportamento debitorio)
--------------------------------------------------------------------
Art. 120 (Sinistri)                    art. 2, comma 5-quater 1,
d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
conv. Da l. 26 maggio 2000,
n. 137
--------------------------------------------------------------------
Titolo X
Comunicazioni elettroniche

Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
--------------------------------------------------------------------
Art. 121 (Servizi interessati)         cfr. art. 3,
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 122 (Informazioni raccolte        cfr. art. 5, par. 3,
nei riguardi, dell'((contraente))     direttiva n. 2002/58/CE
e dell'utente)
--------------------------------------------------------------------
Art. 123 (Dati relativi al traffico)   cfr. art. 6,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                                art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 4, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                art. 4, comma 3,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                           ----
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                art. 4, comma 4,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                art. 4, comma 5,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)    ctr. art. 7,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                                art. 5, comma 3 (primo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 5, comma 1,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                art. 5, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                art. 5, comma 3 (secondo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                           ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 125 (Identificazione             cfr. art. 8,
della linea)                direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 6, comma 2,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 6, comma 3,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 6, comma 4,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 6, comma 5,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 6, comma 6,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 126 (Dati relativi               cfr. art. 9,
all'ubicazione)             direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 127 (Chiamate di disturbo        cfr. art. 10,
e di emergenza)             direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 7, comma 2-bis,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 128 (Trasferimento automatico    cfr. art 11,
della chiamata)             direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 129 (Elenchi di abbonati)        cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 131 (Informazioni ad abbonati    art. 3, d.lg. 171/1998
e utenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 132 (Conservazione di dati di    cfr. art. 15,
traffico per altre          direttiva n. 2002/58/CE
finalita')
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Internet e reti telematiche
--------------------------------------------------------------------
Art. 133 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. a),
e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Videosorveglianza
--------------------------------------------------------------------
Art. 134 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. g),
e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Titolo XI
Libere professioni
e investigazione privata

Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 135 (Codice di deontologia       art. 22, comma 4, lett. c),
e di buona condotta)        secondo periodo, l. n.675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo XII
Giornalismo ed espressione
letteraria ed artistica
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 136 (Finalita' giornalistiche
ed altre manifestazioni
del pensiero)
comma 1, lett. a)                     art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) e c)                         art. 25, comma 4 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)                     art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 12, comma 1, lett. e),
l. n. 675/1996; art. 25,
comma 1, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 20, comma 1, lett. d),
e art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 138 (Segreto professionale)      art. 13, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Codice di deontologia
--------------------------------------------------------------------
Art. 139 (Codice di deontologia       art. 25, commi 2, 3 e 4,
relativo ad attivita'       l. n. 675/1996
giornalistiche)
--------------------------------------------------------------------
Titolo XIII
Marketing diretto

Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 140 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. c),
e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Parte III
Tutela dell'interessato
e sanzioni
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Tutela amministrativa
e giurisdizionale

Capo I
Tutela dinanzi al Garante            Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

Sezione I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 141 (Forme di tutela)                        ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione II
Tutela amministrativa
--------------------------------------------------------------------
Art. 142 (Proposizione dei reclami)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 31,
comma 1, lett. c) e l),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 144 (Segnalazioni)                          ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione III
Tutela alternativa a quella
giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1                               art. 29, comma 1, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 1, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 29, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1                               art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                         ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)                     art. 18, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 18, comma 1, lett. c),
- seconda parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 18, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              art. 18, comma 1, lett. c),
- prima parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 18, comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
alinea del comma 2                    art. 18, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. a), b) e c)                     art. 18, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 18, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 18, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 18, alinea del comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)
comma 1                               art. 19, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 18, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 149 (Procedimento relativo al
ricorso)
comma 1                               art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 20, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               Art. 29, comma 3,
l. n. 675/1996;
art. 20, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 20, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 20, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 20, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               Art. 29, comma 6-bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso)
comma 1                               art. 29, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 20, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 20, comma 11,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 151 (Opposizione)
comma 1                               art. 29, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Tutela giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 152 (Autorita' giudiziaria
ordinaria)
comma 1                               art. 29, comma 8,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 8                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 9                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 10                                     ---
--------------------------------------------------------------------
comma 11                                     ---
--------------------------------------------------------------------
comma 12                              art. 29, comma 7, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 13                              art. 29, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 14                                     ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo II
L'Autorita'

Capo I                       cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione
dei dati personali
--------------------------------------------------------------------
Art. 153 (Il Garante)
comma 1                               art. 30, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 30, comma 3, primo e
terzo periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 30, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 30, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 30, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 30, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 33, (prima fase),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1                    art. 31, alinea,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. a)                              art. 31, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 31, comma 1, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. C)                              art. 31, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. D)                              art. 31, comma 1, lett. e)
ed l), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 31, comma 1, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              art. 31, comma 1, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. G)                                          ---
--------------------------------------------------------------------
lett. H)                              art. 31, comma 1, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              art. 31, comma 1, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              art. 31, comma 1, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              art. 31, comma 1, lett. n),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 31, comma 1, lett. o),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 31, commi 5 e 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 31, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                         ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 40, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------


********DA QUI *******

Capo II
L'Ufficio del Garante
--------------------------------------------------------------------
Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1                               art. 33, comma 1-sexies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1                               art. 33, comma 1, ultimo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 33, commi 1-bis e
1-quater, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 33, comma 1-ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 33, comma 1-quinquies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                         ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 33, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 33, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 33, comma 6 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 10                              art. 33, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Accertamenti e controlli
--------------------------------------------------------------------
Art. 157 (Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti)
comma 1                               art. 32, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1                               art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 32, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 15,
comma 1, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 159 (Modalita')
comma 1                               art. 15, commi 6, e 7, secondo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 4,
l. n. 675/1996;
art. 15, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 15, commi 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 15, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 32, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1                               art. 32, comma 6, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 6, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 32, comma 7, primo e
secondo periodo,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 32, comma 7, terzo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                          ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                          ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Sanzioni

Capo I                      cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative
--------------------------------------------------------------------
Art. 161 (Omessa o inidonea
informativa all'interessato)
comma 1                               art. 39, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1                               art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 39, comma 2, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione)
comma 1                               art. 34, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 164 (Omessa informazione o
esibizione al Garante)
comma 1                               art. 39, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 165 (Pubblicazione del
provvedimento del
Garante)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1                               art. 39, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Illeciti penali
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Art. 167 (Trattamento illecito di    art. 35, comma 1,
dati                       l. n. 675/1996; art. 11, d.lg.
comma 1                              n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                              art. 35,comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni
e notificazioni al Garante)
comma 1                              art. 37-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1                              art. 36, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                              art. 36, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del
Garante)
comma 1                              art. 37, comma 1,
l. n. 675/1996
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Art. 171 (Altre fattispecie)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1                              art. 38, comma 1,
l. n. 675/1996
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Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali

Capo I
Disposizioni di modifica
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Art. 173 (Convenzione di applicazione        ---
dell'Accordo di Schengen)
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Art. 174 (Notifiche di atti e vendite        ---
giudiziarie)
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Art. 175 (Forze di Polizia)                  ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 176 (Soggetti pubblici)                 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 177 (Disciplina anagrafica,
dello stato civile e
delle liste elettorali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 178 (Disposizioni in materia
sanitaria)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                              art. 4, comma 5, d.lg.
N. 282/1999
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comma 4                                      ---
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comma 5                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 179 (Altre modifiche)                   ---
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Capo II
Disposizioni transitorie
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Art. 180 (Misure di sicurezza)
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Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                              art. 13, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma5                                       ---
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comma 6                                      ---
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Art. 182 (Ufficio del Garante)               ---
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Capo III
Abrogazioni
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Art. 183 (Norme abrogate)                    ---
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Capo IV
Norme finali
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Art. 184 (Attuazione di direttive
europee)
comma 1                                      ---
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comma 2                                      ---
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comma 3                              art. 43, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
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Art. 185 (Allegazione dei codici             ---
di deontologia e di
buona condotta)
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Art. 186 (Entrata in vigore) ---