Decreto legislativo 165/2001 . Ordinamento del lavoro pubblico

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
 
 Vigente al: 26-12-2013  

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista   la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
  Acquisito  il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica  e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del
Ministro per la funzione pubblica;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione
         (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato
               dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.    Le    disposizioni    del   presente   decreto   disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  e  i rapporti di lavoro e di impiego
alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel  rispetto  dell'articolo  97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
    a)  accrescere  l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella  dei  corrispondenti  uffici  e  servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
    b)  razionalizzare  il  costo  del lavoro pubblico, contenendo la
spesa  complessiva  per  il  personale,  diretta e indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche  amministrazioni,  assicurando  la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a  quelle  del  lavoro  privato,  garantendo  pari  opportunita' alle
lavoratrici  ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
  2.   Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province,   i  Comuni,  le  Comunita'  montane.  e  loro  consorzi  e
associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi
case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino
  alla  revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni
  di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto costituiscono principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni  a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita'   dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili
dall'articolo  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni,  e  dall'articolo  11,  comma  4, della legge 15 marzo
1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,
costituiscono  altresi',  per  le Regioni a statuto speciale e per le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
                               Art. 2
                                Fonti
         (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,
    come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
            e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici   di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della
titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche
complessive.   Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai  seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento   degli   obiettivi   di  efficienza,  efficacia  ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione  dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia    flessibilita',    garantendo    adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento  delle  attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
   di  comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia   dell'imparzialita'   e  della  trasparenza  dell'azione
   amministrativa,   anche   attraverso   t'istituzione  di  apposite
   strutture  per  l'informazione  ai  cittadini e attribuzione ad un
   unico  ufficio,  per  ciascun  procedimento, della responsabilita'
   complessiva dello stesso;
e) armonizzazione  degli orari di servizio e di apertura degli uffici
   con  le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
  1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
  2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato   nell'impresa,   fatte  salve  le  diverse  disposizioni
contenute  nel  presente decreto ((, che costituiscono disposizioni a
  carattere  imperativo)). Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o  statuto,  che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono  essere  derogate  da
successivi  contratti  o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non   sono   ulteriormente   applicabili,   solo   qualora  cio'  sia
espressamente previsto dalla legge .
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono stipulati secondo i
criteri  e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo  45,  comma  2.  L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi((e salvo i
  casi  previsti  dal  comma  3-ter  e  3-quater  dell'articolo 40 e le
  ipotesi  di  tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, ))
o,  alle  condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
disposizioni   di   legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che
attribuiscono   incrementi  retributivi  non  previsti  da  contratti
cessano  di  avere  efficacia  a  far data dall'entrata in vigore dal
relativo   rinnovo   contrattuale.   I   trattamenti  economici  piu'
favorevoli  in  godimento  sono  riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono  incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
  ((3-bis.  Nel  caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
    violazione   di   norme   imperative   o   dei  limiti  fissati  alla
    contrattazione  collettiva,  si  applicano  gli articoli 1339 e 1419,
    secondo comma, del codice civile.))
                               Art. 3
               Personale in regime di diritto pubblico
   (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
      dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
     modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili,  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale
militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della
carriera   diplomatica   e   della  carriera  prefettizia  nonche'  i
dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
  1-bis.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e 3, il rapporto di
impiego  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale, del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il personale volontario
previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  2  novembre  2000,  n.  362, e il personale volontario di
leva,  e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
  1-ter.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  e' disciplinato dal rispettivo
ordinamento.
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei, ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. ((28))
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AGGIORNAMENTO (28)
  Il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69, comma 1)
che  "Con  effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti  del  2,5  per  cento,  previsti dai rispettivi ordinamenti e'
differita,  una  tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza
del  quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Il  periodo  di  dodici  mesi  di differimento e' utile anche ai fini
della  maturazione  delle  ulteriori successive classi di stipendio o
degli ulteriori aumenti biennali."
                               Art. 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.  ((A  tali  amministrazioni e' fatto divieto di istituire
  uffici  di  diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette dipendenze
  dell'organo di vertice dell'ente)).
                             Articolo 5 
                      Potere di organizzazione 
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui
all'articolo 2, comma 1,  e  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'azione amministrativa. 
  2. Nell'ambito delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione  con  la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatti  salvi  la
  sola  informazione  ai  sindacati  per  le  determinazioni   relative
  all'organizzazione degli uffici  ovvero,  limitatamente  alle  misure
  riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei
  contratti  di  cui  all'articolo  9)).  Rientrano,  in   particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari  opportunita',
nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro  nell'ambito  degli
uffici. 
  3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente  la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai  principi  indicati
all'articolo 2, comma 1, anche  al  fine  di  propone  l'adozione  di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle Autorita' amministrative indipendenti. 
                               Art. 6 
   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche 
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato 
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle  dotazioni
organiche sono  determinate  in  funzione  delle  finalita'  indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
((previa informazione delle organizzazioni sindacali  rappresentative
  ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 )).  ((Nei  casi  in
    cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici    comportano
    l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
    fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
    amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
    dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
    settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
    per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
    di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
    dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
    amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
    mobilita')).  Nell'individuazione  delle  dotazioni   organiche,   le
amministrazioni non possono determinare, in presenza  di  vacanze  di
organico,  situazioni  di  soprannumerarieta'  di  personale,   anche
temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti  relativi   alle   singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. 
Ai fini della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni  effettuano
annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale   su   base
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. 
Le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione  delle
risorse umane attraverso la coordinata  attuazione  dei  processi  di
mobilita' e di reclutamento del personale. 
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, si applica l'articolo  17,  comma  4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400.  La  distribuzione  del  personale  dei  diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione  organica  puo'  essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del ministro competente di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  ove  comporti
riduzioni di spesa o comunque non  incrementi  la  spesa  complessiva
riferita al personale  effettivamente  in  servizio  aI  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,  nonche'  ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione,  trasformazione  o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento. 
  4. Le variazioni delle dotazioni organiche  gia'  determinate  sono
approvate dall'organo di vertice delle  amministrazioni  in  coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di  programmazione
economico - finanziaria pluriennale.  Per  le  amministrazioni  dello
Stato, la programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4-bis. Il documento di programmazione triennale del  fabbisogno  di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta  dei  competenti  dirigenti  che   individuano   i   profili
professionali necessari allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali
delle strutture cui sono preposti. 
  5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  Ministero
degli affari esteri, nonche' per le  amministrazioni  che  esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
si interpreta nel senso che al  predetto  personale  non  si  applica
l'articolo 16 dello stesso decreto.  Restano  salve  le  disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative. Le attribuzioni del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica,  relative  a  tutto  il  personale
tecnico e amministrativo universitario,  ivi  compresi  i  dirigenti,
sono  devolute  all'universita'  di  appartenenza.   Parimenti   sono
attribuite agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non  possono  assumere  nuovo  personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette. 
                             Art. 6-bis
              (( (Misure in materia di organizzazione e
                razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
                amministrazioni).
                
                1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,
                nonche'  gli  enti  finanziati direttamente o indirettamente a carico
                del  bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi
                di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
                originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
                conseguenti  economie  di gestione e di adottare le necessarie misure
                in materia di personale e di dotazione organica.
                2.  Relativamente  alla  spesa  per  il  personale e alle dotazioni
                organiche,  le  amministrazioni  interessate  dai  processi di cui al
                presente  articolo  provvedono  al  congelamento  dei  posti  e  alla
                temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
                conseguenti   processi  di  riduzione  e  di  rideterminazione  delle
                dotazioni   organiche   nel   rispetto   dell'articolo  6  nonche'  i
                conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
                3.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti e gli organi di controllo
                interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
                1  vigilano  sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza,
                nei   propri   verbali,  dei  risparmi  derivanti  dall'adozione  dei
                provvedimenti  in  materia di organizzazione e di personale, anche ai
                fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
                all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 )).
                               Art. 7 
                    Gestione delle risorse umane 
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato 
               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'   di
insegnamento   e   l'autonomia   professionale   nello    svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
  3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi  di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'  compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in  attivita'  di  volontariato  ai  sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  4.  Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con  qualifiche
dirigenziali,  garantendo  altresi'   l'adeguamento   dei   programmi
formativi. al fine di contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di
genere della pubblica amministrazione. 
  5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
economici  accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni
effettivamente rese. 
  6. Per esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in
servizio, le amministrazioni pubbliche  possono  conferire  incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura  occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare  e  comprovata
specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza  dei   seguenti
presupposti di legittimita': 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente  con  le  esigenze  di  funzionalita'   dell'amministrazione
conferente; 
    b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
    c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente
qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale,  al  solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico; 
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione. 
  Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata   specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di  collaborazione
di natura occasionale o coordinata e continuativa per  attivita'  che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo ,  dei
mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a  supporto
dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  purche'
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ,  ferma
restando la  necessita'  di  accertare  la  maturata  esperienza  nel
settore. 
  Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e  continuativa
per  lo  svolgimento  di  funzioni   ordinarie   o   l'utilizzo   dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2004, n. 191, e' soppresso. ((Si applicano le  disposizioni  previste
  dall'articolo 36, comma  3,  del  presente  decreto  e,  in  caso  di
  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  fermo
  restando il divieto di costituzione di rapporti  di  lavoro  a  tempo
  indeterminato, si applica quanto previsto  dal  citato  articolo  36,
  comma 5-quater.)) 
  6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche   disciplinano   e   rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si
adeguano ai principi di cui al comma 6. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter  non  si
applicano ai componenti degli organismi di controllo  interno  e  dei
nuclei di  valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144. 
                             Art. 7-bis 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70)) 
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
                             Articolo 9
                   (( (Partecipazione sindacale).
                     
                     1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5, comma 2, i
                     contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  le  modalita'  e  gli
                     istituti della partecipazione. ))

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del  1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni

                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
                               Art. 14
                  Indirizzo politico-amministrativo
      (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
             dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
                dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A  tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed
   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'
   amministrativa e per la gestione;
b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle
   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto
   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei
   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri
   provvedimenti ivi previsti.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata  e  continuativa.  ((All'atto del giuramento del Ministro,
  tutte  le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche
  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i contratti, anche a
  termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
  decadono  automaticamente  ove non confermati entro trenta giorni dal
  giuramento del nuovo Ministro.)) Per i dipendenti pubblici si applica
la  disposizione  di  cui  all'articolo  17, comma 14, della legge 15
maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si provvede al
riordino  delle  segreterie  particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con   decreto  adottato  dall'autorita'  di  governo  competente,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  n)  della  legge  15 marzo 1997, n.59, senza
aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una specifica disciplina
contrattuale,  il  trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente,  a  fronte  delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati  agli  uffici  dei  Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale  trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo
dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la produttivita'
collettiva  e  per  la  qualita'  della  prestazione individuale. Con
effetto  dall'entrata  in  vigore  del regolamento di cui al presente
comma  sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n.  1100,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma  riguardante  la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri   e   delle   segreterie  particolari  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato. ((23))
  3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  Il  D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla
L.  17  luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 24-ter)
che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis
del  presente  articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri
in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, da tale ultima data."
                               Art. 15 
                              Dirigenti 
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.  4  del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10  del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993) 
 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche di  cui  al  presente  capo,  la
dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere  delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate. Per le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6. 
  2. Nelle istituzioni e negli enti  di  ricerca  e  sperimentazione,
nonche'  negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto   comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della  dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento. 
  3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla  direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di
livello inferiore. 
  4. Per le regioni, il dirigente  cui  sono  conferite  funzioni  di
coordinamento   e'   sovraordinato,   limitatamente    alla    durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 
  5. Per il Consiglio di  Stato  e  per  i  tribunali  amministrativi
regionali, per la Corte dei conti  ((,  per  il  Consiglio  nazionale
  dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che  il  presente  decreto  demanda  agli  organi  di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio di Stato, del Presidente della  Corte  dei  conti  ((,  del
  Presidente del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro))  e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il  presente
decreto demanda ai  dirigenti  preposti  ad  uffici  dirigenziali  di
livello generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali  dei
predetti istituti. 
                             Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    a-bis) propongono le risorse e i profili professionali  necessari
allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche  al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,  comma
2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
    l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
    ((l-ter)  forniscono  le  informazioni  richieste  dal   soggetto
      competente per l'individuazione  delle  attivita'  nell'ambito  delle
      quali e' piu' elevato il rischio corruzione  e  formulano  specifiche
      proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.)) 
    ((l-quater)   provvedono   al   monitoraggio   delle    attivita'
      nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione  svolte
      nell'ufficio a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento
      motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi   di   avvio   di
      procedimenti  penali  o   disciplinari   per   condotte   di   natura
      corruttiva.)) 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico. 
  5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al  cui  vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento  di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti  ed
i poteri. 
                               Art. 17
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis)  concorrono  all'individuazione  delle risorse e dei profili
  professionali  necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
  cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  di  cui
  all'articolo 6, comma 4;))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e  strumentali  assegnate  ai  propri uffici ((, anche ai sensi di
     quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis)  effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
  uffici,  nel  rispetto  del  principio  del  merito, ai fini della
  progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione
  di indennita' e premi incentivanti.))
  1-bis.   I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate  ragioni  di
servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze comprese nelle
funzioni  di  cui  alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che  ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile.
                             Art. 17-bis 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012,  N.  95,  CONVERTITO  CON
  MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                             Articolo 18
     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
                           n.470 del 1993)

   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del
presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche
standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
                               Art. 19 
                 Incarichi di funzioni dirigenziali 
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.  387  del
                                1998) 
 
  1. Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali del singolo  dirigente,  dei  risultati  conseguiti  in
precedenza nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della  relativa
valutazione, delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute,
nonche'  delle  esperienze  di   direzione   eventualmente   maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre  amministrazioni
pubbliche,  purche'  attinenti  al  conferimento  dell'incarico.   Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi  non
si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
  1-bis.  L'amministrazione   rende   conoscibili,   anche   mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero  e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono  disponibili  nella
dotazione  organica  ed  i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
  1-ter.  Gli  incarichi   dirigenziali   possono   essere   revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui  all'articolo  21,
comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31  MAGGIO  2010,
N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  2.   Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti secondo le  disposizioni  del  presente  articolo.  Con  il
provvedimento di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con  separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro competente per  gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli  obiettivi  da  conseguire,
con riferimento alle priorita', ai  piani  e  ai  programmi  definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle  eventuali
modifiche degli stessi  che  intervengano  nel  corso  del  rapporto,
nonche' la durata  dell'incarico,  che  deve  essere  correlata  agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata  dell'incarico
puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del
limite di eta' per il collocamento  a  riposo  dell'interessato.  Gli
incarichi  sono  rinnovabili.  Al   provvedimento   di   conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito  il
corrispondente  trattamento  economico,  nel  rispetto  dei  principi
definiti  dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
consensuale del  rapporto.  In  caso  di  primo  conferimento  ad  un
dirigente della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari  a
tre anni. Resta fermo  che  per  i  dipendenti  statali  titolari  di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni. (42) 
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono  conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 
  4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale  sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non  superiore  al  70  per
cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti  ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato,  a  persone
in possesso delle specifiche  qualita'  professionali  richieste  dal
comma 6. 
  4-bis. I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di  livello  dirigenziale
generale,  ai  dirigenti  assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
  ((5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva   di   ciascuna
    amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
    essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
    appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
    delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
    organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
    non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
    ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
    conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
    dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
    medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
    quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
    percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
    massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
    corrispondenti percentuali fissate dal comma 6)). 
  5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del  comma  5  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23  e  dell'8  per  cento  della  dotazione
organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente  comma.  La  durata  di
tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre  anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,  il  termine  di
cinque anni. Tali  incarichi  sono  conferiti,  fornendone  esplicita
motivazione, a persone di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale, non rinvenibile nei  ruoli  dell'Amministrazione,  che
abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati
ovvero aziende pubbliche  o  private  con  esperienza  acquisita  per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza
universitaria, delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'   essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,  i  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in  aspettativa  senza
assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di   servizio.   ((La
  formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
  inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
  del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
  previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
  1999, n. 509)). (48) 
  6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei  dirigenti  di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali  previste  dai  commi  4,  5-bis  e  6,  e'   arrotondato
all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a  cinque,  o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 
  6-ter.  Il  comma  6  ed  il  comma   6-bis   si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
  6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi
a contratto nella dotazione  organica  dirigenziale,  conferibili  ai
sensi dell'articolo  110,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento
della  dotazione  organica  della  qualifica  dirigenziale  a   tempo
indeterminato. Per i  comuni  con  popolazione  inferiore  o  pari  a
100.000 abitanti il limite  massimo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Per  i  comuni  con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000
abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione  organica
della qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato  a  valere  sulle
ordinarie facolta'  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Si
applica quanto previsto dal comma  6-bis.  In  via  transitoria,  con
provvedimento  motivato  volto  a  dimostrare  che  il  rinnovo   sia
indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni  essenziali
degli enti,  i  limiti  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
superati, a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
indeterminato,  al  fine  di  rinnovare,  per  una  sola  volta,  gli
incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti  di  programmazione  volti  ad  assicurare,  a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. 
  8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40) 
  9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data  comunicazione  al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei  deputati,  allegando  una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti. 
  10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di  uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni che ne  abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi  di  revisione
degli   enti   pubblici   in   rappresentanza   di    amministrazioni
ministeriali. 
  11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il  Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia,  la  ripartizione  delle  attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
  12.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'  ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.  Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2  della  legge  10  agosto
2000, n. 246. 
  12-bis. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente  prima
dell'entrata in  vigore  dell'art.  40  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  nella
parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale
generale di cui  al  comma  5-bis,  limitatamente  al  personale  non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del  2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 luglio 2011,  n.  246
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze  delle   amministrazioni   pubbliche),   come   modificato
dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262
(Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
nel testo vigente prima  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  40  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), nella parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del  comma  6  del  medesimo
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano  decorsi  novanta  giorni
dal voto sulla fiducia al Governo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  32)
che "La disposizione del presente comma  si  applica  agli  incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza  successiva
al 1° ottobre 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20)  che  "Ai
fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento  operata  sulle
dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri
ruoli,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1º
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19,  commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Fino  al
suddetto termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi
di cui alla citata normativa". 
                              Articolo 20
                       Verifica dei risultati
  (Art.20  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art.6 del
  d.lgs   n.470   del   1993   e   successivamente  modificato  prima
  dall'art.43,  comma  1  del  d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del
  d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2
  del d.lgs n.286 del 1999)

     1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e per le
  amministrazioni  che  esercitano  competenze in materia di difesa e
  sicurezza  dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
  verifica  sono  effettuate  dal  Ministro  per  i  dirigenti  e dal
  Consiglio  dei  ministri  per  i  dirigenti  preposti ad ufficio di
  livello   dirigenziale  generale.  I  termini  e  le  modalita'  di
  attuazione  del procedimento di verifica dei risultati da parte del
  Ministro  competente  e  del  Consiglio dei ministri sono stabiliti
  rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con decreto del
  Presidente  della  Repubblica  adottato  ai  sensi dell'articolo 17
  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  ovvero,  fino alla data di entrata in vigore di tale
  decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
                                Art. 21
                    Responsabilita' dirigenziale
      (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
     sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
    poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  ((1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
    le  risultanze  del  sistema  di  valutazione di cui al Titolo II del
    decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
    materia  di  ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    di  efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
    l'inosservanza  delle  direttive  imputabili al dirigente comportano,
    previa  contestazione  e  ferma  restando l'eventuale responsabilita'
    disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
    collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
    dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
    puo'  inoltre,  previa contestazione e nel rispetto del principio del
    contraddittorio,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
    disposizione  dei  ruoli  di  cui all'articolo 23 ovvero recedere dal
    rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    1-bis.  Al  di  fuori  dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
    confronti  del  quale sia stata accertata, previa contestazione e nel
    rispetto  del  principio  del  contraddittorio  secondo  le procedure
    previste  dalla  legge  e  dai  contratti  collettivi  nazionali,  la
    colpevole  violazione  del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte
    del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi
    e   qualitativi   fissati  dall'amministrazione,  conformemente  agli
    indirizzi  deliberati  dalla  Commissione  di cui all'articolo 13 del
    decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
    materia  di  ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
    di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni, la
    retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il Comitato dei
    garanti,  in  relazione  alla  gravita' della violazione di una quota
    fino all'ottanta per cento.))
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145.
  3.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica  e  prefettizia  e  delle  Forze armate nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
                                Art. 22
                     (( (Comitato dei garanti).
                       
                       1.  I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
                       adottati  sentito  il  Comitato  dei garanti, i cui componenti, nel
                       rispetto  del  principio  di  genere, sono nominati con decreto del
                       Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica
                       tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
                       2.  Il  Comitato  dei garanti e' composto da un consigliere della
                       Corte  dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da quattro
                       componenti  designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente della
                       Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto legislativo di
                       attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
                       ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
                       efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal
                       Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto
                       tra  un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
                       esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa e del
                       lavoro  pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
                       generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
                       di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
                       propria  candidatura.  I componenti sono collocati fuori ruolo e il
                       posto  corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione
                       di  appartenenza  e'  reso  indisponibile  per  tutta la durata del
                       mandato.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non e' prevista la
                       corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
                       3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
                       di  quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
                       termine si prescinde dal parere.))
                                Art. 23 
                         (Ruolo dei dirigenti) 
 
  1. In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite  apposite
sezioni in modo da garantire la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della  seconda  fascia
transitano  nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto  incarichi   di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in  base  ai
particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,  comma  11,  per  un
periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi  nelle  misure
previste  dall'articolo  21  per  le   ipotesi   di   responsabilita'
dirigenziale ((, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento
  in cui si verifica la prima disponibilita'  di  posto  utile,  tenuto
  conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della  data
  di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data  di
  maturazione,    della    maggiore    anzianita'    nella    qualifica
  dirigenziale)). (33) 
  2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti  dei  posti
disponibili, in  base  all'  articolo  30  del  presente  decreto.  I
contratti o accordi collettivi  nazionali  disciplinano,  secondo  il
criterio della continuita' dei rapporti  e  privilegiando  la  libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai  trasferimenti  e  alla
mobilita'  in  generale  in  ordine  al  mantenimento  del   rapporto
assicurativo  con  l'ente  di  previdenza,  al  trattamento  di  fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di  servizio  e
al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una  banca  dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  43,
comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico
di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o  equivalenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, il  termine  di
cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto  legislativo
n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni." 
                             Art. 23-bis 
   (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). 
 
  1. In deroga all'articolo 60 del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche'  gli  appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi
pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili  e  gli
avvocati e procuratori dello Stato  sono  collocati,  salvo  motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza  assegni  per
lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi,  pubblici  o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in materia di  collocamento  fuori  ruolo  nei  casi  consentiti.  Il
periodo di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della  qualifica
posseduta.  E'  sempre  ammessa   la   ricongiunzione   dei   periodi
contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle  forme  assicurative
nelle  quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.   Quando
l'incarico  e'  espletato   presso   organismi   operanti   in   sede
internazionale, la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'  a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti. (25) 
  2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono  collocati  a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei  medesimi
incarichi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  salvo  motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative. 
  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti  deliberano
il collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi  la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
  4. Nel caso di svolgimento di  attivita'  presso  soggetti  diversi
dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in
aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni  e  non
e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 
  5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma  1
non puo' comunque essere disposta se: 
    a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato  addetto  a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo  periodo  di
tempo,  ha  stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su
contratti o concesso autorizzazioni a favore  di  soggetti  presso  i
quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita'  che  si  intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al  caso
in  cui  le  predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato
imprese  che,  anche  indirettamente,  la  controllano  o   ne   sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
    b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la  loro  attivita',  in  relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa  cagionare  nocumento
all'immagine  dell'amministrazione  o   comprometterne   il   normale
funzionamento o l'imparzialita'. 
  6. Il dirigente  non  puo',  nei  successivi  due  anni,  ricoprire
incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate  alla
lettera a) del comma 5. 
  7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le  parti,  le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di  personale
presso  altre  pubbliche  amministrazioni  o   imprese   private.   I
protocolli disciplinano le funzioni,  le  modalita'  di  inserimento,
l'onere per la corresponsione del trattamento economico  da  porre  a
carico  delle  imprese  destinatarie.  Nel   caso   di   assegnazione
temporanea presso  imprese  private  i  predetti  protocolli  possono
prevedere l'eventuale attribuzione di  un  compenso  aggiuntivo,  con
oneri a carico delle imprese medesime. 
  8. Il servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce   titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione nei confronti del personale militare e  delle  Forze  di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013,  N.  101,  CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
578) che "L'articolo 23-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che  ai  dirigenti  delle
pubbliche   amministrazioni,   agli   appartenenti   alla    carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello  Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso  soggetti  e  organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge". 
                               Art. 24
                        Trattamento economico
      (Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
     dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
          prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi
         dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

  1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite ((, alle connesse responsabilita' e ai risultati
  conseguiti  )).  La  graduazione  delle funzioni e responsabilita' ai
fini  del  trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4,  con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti   dei   rispettivi  organi  di  governo  per  le  altre
amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque l'osservanza dei
criteri  e  dei  limiti  delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  ((1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato  ai risultati deve
    costituire  almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
    dirigente  considerata  al  netto  della  retribuzione individuale di
    anzianita'   e   degli   incarichi   aggiuntivi  soggetti  al  regime
    dell'onnicomprensivita'.
    1-ter.    I    contratti    collettivi    nazionali    incrementano
    progressivamente  la  componente  legata  al  risultato,  in  modo da
    adeguarsi  a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la tornata
    contrattuale  successiva  a  quella  decorrente  dal 1° gennaio 2010,
    destinando  comunque  a tale componente tutti gli incrementi previsti
    per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
    comma  1-bis  non  si  applica  alla dirigenza del Servizio sanitario
    nazionale  e  dall'attuazione  del medesimo comma non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    1-quater.  La  parte della retribuzione collegata al raggiungimento
    dei  risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta al
    dirigente  responsabile  qualora  l'amministrazione  di appartenenza,
    decorso  il  periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
    vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione della legge 4 marzo
    2009,  n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del
    lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
    amministrazioni,  non  abbia predisposto il sistema di valutazione di
    cui al Titolo II del citato decreto legislativo.))
  2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
i  relativi  importi.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono   stabiliti  i  criteri  per  l'individuazione  dei  trattamenti
accessori  massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di
uniformita' e perequazione.
  3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
dirigenza.
  4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi
dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa
disciplina.
  5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto
ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici
complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
  6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,
a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai
professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di
ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
  7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  o  equiparati  sono  assorbiti  nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
  8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
  9.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.
                             Articolo 25 
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs 
n.59 del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993,  aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998) 
 
   1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica   e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,  in
ordine  ai  risultati,  che  sono   valutati   tenuto   conto   della
specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto  da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
   2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
   4.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. ((48)) 
   6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,    organizzativa     e'
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
   7.  I  capi  di  istituto  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, ivi compresi i  rettori  e  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate  di  autonomia  e  della  personalita'   giuridica   a   norma
dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto  possibile,
la titolarita' della sede di servizio. 
   8. Il Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
   9. La direzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
   11. I capi d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale  ultimo  caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici  dalla  prima  applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 22) che  "Il
comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti  non
costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni  vicarie,
anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero
ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297  del  1994.
Il docente delegato puo' essere retribuito  esclusivamente  a  carico
dei fondi disponibili  per  la  remunerazione  accessoria  presso  la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi  dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico". 
                             Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima dall'art.14 del d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
                             Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore
della
pubblica amministrazione

                               Art. 28 
      Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 
 
  1. L'accesso alla  qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e  negli  enti  pubblici  non
economici  avviene  per  concorso  ((...))  indetto   dalle   singole
amministrazioni ovvero per  corso-concorso  selettivo  di  formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  5. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa  al  corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: 
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente  disponibili,
   riservate al concorso per esami ((...)), al corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al  personale
   di ciascuna amministrazione che indice  i  concorsi  pubblici  per
   esami; 
c) i criteri per  la  composizione  e  la  nomina  delle  commissioni
   esaminatrici; 
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo  anche  la
   valutazione delle esperienze di  servizio  professionali  maturate
   nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di  cui  al
   comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
   personale appartenente da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica
   apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 
e) l'ammontare  delle  borse  di  studio  per   i   partecipanti   al
   corso-concorso. 
  6. I vincitori dei concorsi di cui al  comma  2,  anteriormente  al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso  amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.  Il  medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari  italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione   un   ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari  a  1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                             Art. 28-bis 
      (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  4,
l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  prima   fascia   nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si  rendono  disponibili  ogni
anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,  tramite
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  indetto   dalle   singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. 
  2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi  incarichi  richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura  di
singoli posti e comunque di una quota non  superiore  alla  meta'  di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto  privato  a  tempo  determinato,  attraverso
concorso pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al  posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. 
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  che
abbiano  maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nei   ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di  studio  e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
generali di equivalenza stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previo parere della  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sentito  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni  che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale  di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni  funzioni  di  livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero  del  personale
appartenente  all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di   un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 
  4. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1  sono  assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento  dell'incarico,
sono tenuti all'espletamento  di  un  periodo  di  formazione  presso
uffici amministrativi di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o  di  un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso  il  periodo  di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso. 
  5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed  e'  a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non  continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall'amministrazione. 
  6. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentita la  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche  conto  di  quanto
previsto nell'articolo 32. 
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici  di  cui  al  comma  4,  una  valutazione   del   livello   di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l'immissione in ruolo di  cui  all'articolo  70,
comma 13. 
  8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di  formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono  a  carico  delle
singole  amministrazioni  nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. ((48)) 
    
----------------


    
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino
alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al  presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre  2015  sono  sospese  le
modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
                               Art. 29 
              ((Reclutamento dei dirigenti scolastici)) 
 
  ((1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza  mediante
    corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
    dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
    tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
    Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
    Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
    autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
    3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
    modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in
    numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima
    del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
    periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
    il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
    educative  statali,  in  possesso  del  relativo  diploma  di  laurea
    magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita  in  base  al   previgente
    ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva  nel  ruolo
    di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un
    contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese  della  procedura
    concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
    comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
    superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue  la
    valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la  Scuola
    nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
    didattici  compatibili   con   l'attivita'   didattica   svolta   dai
    partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico.  Le
    spese di viaggio e alloggio  sono  a  carico  dei  partecipanti.  Con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
    Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
    concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
    definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali,  la
    durata del corso e le forme di valutazione dei candidati  ammessi  al
    corso.)) ((58)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che "Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono  abrogate  le  disposizioni  dell'articolo  29  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento e  della  mobilita'  professionale,  la  distinzione  in
settori  formativi  dei  dirigenti  scolastici,  nonche'  ogni  altra
disposizione dello stesso  articolo  incompatibile  con  il  presente
regolamento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 2)
che "Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.". 

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi


                             Art. 29-bis
                (( (Mobilita' intercompartimentale).
                  
                  1.  Al  fine  di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
                  contrattazione  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni, con
                  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
                  Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
                  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere della
                  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
                  281  del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza
                  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, una tabella di
                  equiparazione  fra  i livelli di inquadramento previsti dai contratti
                  collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.))
                               Art. 30 
     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
(Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
           13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 
del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente  modificato  dall'art.20,
                 comma 2 della Legge n.488 del 1999) 
 
  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti  in  organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti  appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre  amministrazioni,  che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in  ogni
caso rendere pubbliche le disponibilita' dei  posti  in  organico  da
ricoprire  attraverso  passaggio  diretto  di  personale   da   altre
amministrazioni, fissando preventivamente i  criteri  di  scelta.  Il
trasferimento e' disposto  previo  parere  favorevole  dei  dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'  o  sara'
assegnato  sulla  base  della  professionalita'   in   possesso   del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 
  1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con  la
conferenza   unificata,   sentite   le    confederazioni    sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi  di
mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico. 
  2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal  comma  1.
In ogni caso sono nulli gli accordi,  gli  atti  o  le  clausole  dei
contratti collettivi volti ad eludere  l'applicazione  del  principio
del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo
personale. 
  2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere  all'espletamento  di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui  al  comma
1, provvedendo, in  via  prioritaria,  all'immissione  in  ruolo  dei
dipendenti, provenienti da altre  amministrazioni,  in  posizione  di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa  area  funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento e'  disposto,  nei  limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza; il trasferimento puo' essere  disposto  anche  se  la
vacanza sia presente in  area  diversa  da  quella  di  inquadramento
assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.. 
  2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma  2-bis,  limitatamente
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  al  Ministero  degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalita'  richiesta
ai propri dipendenti,  avviene  previa  valutazione  comparativa  dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
fuori  ruolo  al  momento  della  presentazione  della   domanda   di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 
  2-quater.  La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   per
fronteggiare le situazioni di emergenza in  atto,  in  ragione  della
specifica  professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti   puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della  Protezione  civile  e  del  servizio
civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui  all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2-quinquies. Salvo diversa previsione,  a  seguito  dell'iscrizione
nel  ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,   al   dipendente
trasferito per mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento
giuridico ed economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  nei
contratti   collettivi   vigenti   nel    comparto    della    stessa
amministrazione . 
  2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate  esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto.((52)) 
 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013,  i  provvedimenti  con  i
quali sono disposte le assegnazioni  temporanee.  del  personale  tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 4)  che
"Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni  temporanee  di  personale
all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale  stabilito
dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001". 
                             Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.19  del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
                               Art. 32 
((  (Collegamento  con  le  istituzioni  internazionali,  dell'Unione
  europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). )) 
 
  ((1. Le amministrazioni  pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le
    esperienze del proprio personale presso le  istituzioni  europee,  le
    organizzazioni internazionali nonche' gli  Stati  membri  dell'Unione
    europea, gli Stati candidati  all'adesione  all'Unione  e  gli  altri
    Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai
    sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale
    di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento  tra  le
    amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti
    delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati  a  prestare
    temporaneamente servizio presso: 
    a) il Parlamento europeo, il Consiglio  dell'Unione  europea,  la
    Commissione  europea,  le  altre  istituzioni  e  gli  altri   organi
    dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita'
    di esperti nazionali distaccati; 
    b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali  l'Italia
    aderisce; 
    c) le amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione
    europea, degli Stati candidati all'adesione  all'Unione  e  di  altri
    Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione,  a
    seguito  di  appositi  accordi  di  reciprocita'  stipulati  tra   le
    amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero  degli  affari
    esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
    della funzione pubblica. 
    2. Ai fini di cui al comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e  per  le  politiche
    europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: 
    a) coordinano la costituzione di una  banca  dati  di  potenziali
    candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in  materia
    europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; 
    b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  le
    aree  di  impiego  prioritarie  del  personale  da  distaccare,   con
    specifico riguardo  agli  esperti  nazionali  presso  le  istituzioni
    dell'Unione europea; 
    c) promuovono la sensibilizzazione  dei  centri  decisionali,  le
    informazioni   relative   ai   posti   vacanti   nelle    istituzioni
    internazionali e dell'Unione europea e la formazione  del  personale,
    con specifico riguardo agli esperti nazionali presso  le  istituzioni
    dell'Unione. 
    3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo'
    essere a carico delle amministrazioni di provenienza,  di  quelle  di
    destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
    tutto o in  parte  allo  Stato  italiano  dall'Unione  europea  o  da
    un'organizzazione o ente internazionale. 
    4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero  resta  a
    tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
    L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per
    l'accesso  a  posizioni  economiche  superiori   o   a   progressioni
    orizzontali e verticali di carriera all'interno  dell'amministrazione
    pubblica)). 
                             Articolo 33 
           (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) 
 
  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui  al  comma  1  non  possono  effettuare  assunzioni  o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di  contratto
pena la nullita' degli atti posti in essere. 
  3. La mancata  attivazione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
della responsabilita' disciplinare. 
  4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente
responsabile deve dare un'informativa preventiva alle  rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
  5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
  6. I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
  7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'. 
  8. Dalla data di collocamento  in  disponibilita'  restano  sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che "
In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  le
unita'  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e  restano  temporaneamente
in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna 
area o qualifica dirigenziale." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi  2
e 3) che 
  "2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  31
marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge." 
    
------------------


    
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12)  che  "Il
periodo di 24 mesi di cui al comma 8  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 puo' essere  aumentato  fino  a  48  mesi
laddove il personale collocato  in  disponibilita'  maturi  entro  il
predetto   arco   temporale   i   requisiti   per   il    trattamento
pensionistico". 
                               Art. 34
              Gestione del personale in disponibilita'
 (Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   ((1.  Il  personale  in  disponibilita'  e'  iscritto  in appositi
     elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di  sospensione del relativo
     rapporto di lavoro)).
   2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  forma  e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua
ricollocazione  in  altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
   3.   Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto  dalle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre  1997,  n.  469, e successive modificazioni ed integrazioni,
alle  quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali  previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nel   provvedere   all'organizzazione   del   sistema  regionale  per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
   4.  Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi
ha  diritto  all'indennita'  di  cui all'articoLo 33, comma 8, per la
durata  massima  ivi  prevista.  La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione  di  appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di
fruizione  dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto  previsto  nell'articolo  33.  Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione  goduta  al  momento  del collocamento in disponibilita'
sono   corrisposti   dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'.
   5.  I  contratti  collettivi  nazionali possono riservare appositi
fondi  per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai  sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e per
favorire  forme  di incentivazione alla ricollocazione del personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria.
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla   verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale  in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
   7.  Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione  del  loro  bilancio  e possono essere utilizzate per la
formazione   e   la  riqualificazione  del  personale  nell'esercizio
successivo.
   8.  Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  relative  al  collocamento in disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
                             Art. 34-bis
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale

  1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con
esclusione  delle  amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1,
ivi  compreso  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, prima di
avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono tenute a
comunicare  ai  soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il  livello  e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il  concorso  nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
  ((2.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
    funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
    finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
    34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
    ad  assegnare  secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco
    il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e
    34.   Le   predette  strutture  regionali  e  provinciali,  accertata
    l'assenza  negli  appositi  elenchi  di  personale  da assegnare alle
    amministrazioni   che   intendono  bandire  il  concorso,  comunicano
    tempestivamente   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
    Dipartimento  della  funzione  pubblica le informazioni inviate dalle
    stesse  amministrazioni.  Entro quindici giorni dal ricevimento della
    predetta  comunicazione,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
    dell'economia   e   delle   finanze,   provvede   ad  assegnare  alle
    amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
    inserito  nell'elenco  previsto  dall'articolo 34, comma 2. A seguito
    dell'assegnazione,    l'amministrazione   destinataria   iscrive   il
    dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e il rapporto di
    lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
    di bandire il concorso.))
  3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
  4.  Le  amministrazioni,  ((decorsi  due mesi dalla ricezione della
    comunicazione  di  cui  al  comma  1  da parte del Dipartimento della
    funzione  pubblica  direttamente per le amministrazioni dello Stato e
    per   gli   enti   pubblici  non  economici  nazionali,  comprese  le
    universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono
procedere  all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del
comma 2.
  5.  Le  assunzioni  effettuate  in violazione del presente articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
((5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu' tempestiva
  ricollocazione  del  personale in disponibilita' iscritto nell'elenco
  di  cui  all'articolo  34,  comma  2,  il Dipartimento della funzione
  pubblica  effettua  ricognizioni  presso le amministrazioni pubbliche
  per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
  dipendenti.  Si  applica  l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
  maggio  1995,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
  luglio 1995, n. 273.))
                               Art. 35 
                     Reclutamento del personale 
 (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti 
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del 
d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
2-ter del decreto  legge  17  giugno  1999,  n.  180  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs.  n.
29 del 1993, aggiunto dall'art.  23  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
successivamente modificato dall'art. 274,  comma  1,  lett.  aa)  del
                       d.lgs n. 267 del 2000) 
 
  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche   avviene   con
contratto individuale di lavoro: 
a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi  del  comma  3,
   volte  all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,   che
   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento  ai
   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
   quali e' richiesto il solo requisito  della  scuola  dell'obbligo,
   facendo salvi gli eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
   professionalita'. 
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68, avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,  previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con  le  mansioni  da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e  del  personale  della  Polizia   municipale   deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del  terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tali  assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa. 
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  si
conformano ai seguenti principi: 
a) adeguata pubblicita' della selezione e  modalita'  di  svolgimento
   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e
   celerita'  di  espletamento,   ricorrendo,   ove   e'   opportuno,
   all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche  a  realizzare
   forme di preselezione; 
b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e   trasparenti,   idonei   a
   verificare il possesso dei requisiti attitudinali e  professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
   provata  competenza  nelle  materie  di   concorso,   scelti   tra
   funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed   estranei   alle
   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
   confederazioni ed organizzazioni sindacali  o  dalle  associazioni
   professionali. 
  3-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
a) con riserva dei posti, nel limite massimo  del  40  per  cento  di
   quelli banditi, a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di  lavoro
   subordinato a tempo determinato che, alla  data  di  pubblicazione
   dei bandi,  hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  servizio  alle
   dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
b) per titoli ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito
   punteggio, l'esperienza professionale maturata  dal  personale  di
   cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di  emanazione  del
   bando,  hanno  maturato  almeno   tre   anni   di   contratto   di
   collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione  che
   emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche. 
  4.  Le  determinazioni   relative   all'avvio   di   procedure   di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o  ente  sulla
base della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
dei segretari comunali  e  provinciali  ((e  gli  enti  pubblici  non
  economici)), con organico superiore alle 200  unita',  l'avvio  delle
procedure  concorsuali  e'  subordinato  all'emanazione  di  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare  su
proposta del Ministro per la funzione pubblica  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. ((Per gli  enti  di  ricerca,
  l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali  e'  concessa,
  in sede di  approvazione  del  piano  triennale  del  fabbisogno  del
  personale e della consistenza  dell'organico,  secondo  i  rispettivi
  ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma  1,
  del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
  cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione  dei  Piani
  triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
  della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
  medesimo decreto)). 
  4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 4 si applica anche  alle  procedure  di  reclutamento  a  tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita',  inclusi  i
contratti di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli  aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 
  5. I concorsi pubblici  per  le  assunzioni  nelle  amministrazioni
dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a  livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita', sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Per gli uffici aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
provinciale possono essere banditi  concorsi  unici  circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'. 
  5-bis. I vincitori dei concorsi  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni.  La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai  contratti
collettivi. 
  5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti  salvi
i periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi  regionali.  Il
principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
riferimento al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti  non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27) 
  6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia  di  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  di
polizia, di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di
difesa in giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita'  di
assunzione agli impieghi, i  requisiti  di  accesso  e  le  procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni  dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art.  24-quater,  comma
1) che "In deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far  fronte
alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti
sul lavoro, il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato ad utilizzare la  graduatoria  formata  in  seguito  allo
svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi  795  posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010." 
                            Art. 35-bis. 
(( (Prevenzione del fenomeno della  corruzione  nella  formazione  di
  commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) )) 
 
  ((1. Coloro che sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non
    passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II
    del libro secondo del codice penale: 
    a) non possono fare parte, anche con compiti  di  segreteria,  di
    commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
    b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni  direttive,
    agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie,
    all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla
    concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
    ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti
    pubblici e privati; 
    c) non possono fare parte delle commissioni  per  la  scelta  del
    contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la
    concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
    ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici
    di qualunque genere. 
    2.  La  disposizione  prevista  al  comma  1  integra  le  leggi  e
    regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
    dei relativi segretari)). 
                               Art. 36 
             Utilizzo di contratti di lavoro flessibile 
 
  1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario  le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35. 
  2.  ((Per  rispondere  ad  esigenze  di  carattere   esclusivamente
    temporaneo  o  eccezionale))  le  amministrazioni  pubbliche  possono
avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di
impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui
rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni  in  ordine  alla  individuazione  delle   necessita'
organizzative  in  coerenza  con  quanto  stabilito   dalle   vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono  a
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo  determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti  formativi
e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  ((di  cui
  all'articolo)) 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione  di  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre   2001,   n.   368,
dall'articolo  3  del  decreto-legge  30  ottobre   1984,   n.   726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,  dal  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  per  quanto  riguarda  la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva  modificazione
o  integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento   alla
individuazione dei contingenti  di  personale  utilizzabile.  Non  e'
possibile ricorrere alla somministrazione  di  lavoro  ed  il  lavoro
accessorio ((di cui all'articolo))  70  del  decreto  legislativo  n.
276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per  l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.  ((Per  prevenire  fenomeni  di
  precariato,  le  amministrazioni  pubbliche,   nel   rispetto   delle
  disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti  a  tempo
  determinato con i vincitori e gli idonei  delle  proprie  graduatorie
  vigenti per concorsi pubblici a tempo  indeterminato.  E'  consentita
  l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della  legge
  24 dicembre 2003,  n.  350,  ferma  restando  la  salvaguardia  della
  posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
  le assunzioni a tempo indeterminato)). 
  3. Al  fine  di  combattere  gli  abusi  nell'utilizzo  del  lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni  fornite  con  Direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono ,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto
informativo  sulle  tipologie  di  lavoro  flessibile  utilizzate  da
trasmettere, entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ai  nuclei  di
valutazione o ai servizi di  controllo  interno  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  nonche'  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  che
redige una relazione annuale al Parlamento. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
  D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30
  OTTOBRE 2013, N. 125)). 
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
  5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di   disposizioni   imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e  sanzione.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti  che  operano
in  violazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di  valutazione  dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286. 
  5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo  5,  commi  4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.
368 si applicano esclusivamente al  personale  reclutato  secondo  le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto. 
  ((5-ter.  Le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo   6
    settembre 2001, n. 368 si applicano alle  pubbliche  amministrazioni,
    fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare  il  comma
    1,  la  facolta'  di  ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo
    determinato esclusivamente per rispondere alle  esigenze  di  cui  al
    comma 2 e il divieto di trasformazione del  contratto  di  lavoro  da
    tempo determinato a tempo indeterminato. 
    5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
    in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
    responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
    disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
    sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
    nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
    retribuzione di risultato.)) 
                             Articolo 37
Accertamento delle conoscenze  informatiche e di lingue straniere nei
                          concorsi pubblici
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.13 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  A  decorrere  dal  1^  gennaio  2000  i  bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,   prevedono   l'accertamento   della   conoscenza  dell'usa  delle
apparecchiature  e  delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno una lingua straniera.
   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il  livello  di  conoscenza  richiesto e le modalita' per il relativo
accertamento.
   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si  riferisce  il  bando,  e  le  modalita'  per l'accertamento della
conoscenza  medesima.  Il  regolamento stabilisce altresi' i casi nei
quali il comma 1 non si applica.
                             Articolo 38 
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato  dall'art.24  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ((e  i  loro
     familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
     titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
     permanente))  possono  accedere  ai  posti  di   lavoro   presso   te
amministrazioni pubbliche  che  non  implicano  esercizio  diretto  o
indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela
dell'interesse nazionale. 
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana,  nonche'  i  requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
cittadini di cui al comma 1. 
   3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata  al
livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   sentito   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Secondo   le
disposizioni del primo periodo e'  altresi'  stabilita  l'equivalenza
tra  i  titoli  accademici  e   di   servizio   rilevanti   ai   fini
dell'ammissione al concorso e della nomina. 
  ((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  ai
    cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
    CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
    status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
    3-ter. Sono fatte salve, in  ogni  caso,  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
    1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
    quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
    autonoma di Bolzano)). 
                             Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  e  tirocinio  per
                        portatori di handicap
(Art.42  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del
d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22,  comma  1  del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di  assunzioni  per  portatori  di handicap ai sensi dell'articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  e  dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  cui  confluisce  il  Dipartimento  degli  affari
sociali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  3  del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300  con  le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

                               Art. 40
            Contratti collettivi nazionali e integrativi
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del
         d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
          dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  ((  1.  La  contrattazione  collettiva  determina  i  diritti e gli
    obblighi  direttamente  pertinenti  al rapporto di lavoro, nonche' le
    materie  relative  alle  relazioni  sindacali.  Sono, in particolare,
    escluse   dalla   contrattazione   collettiva  le  materie  attinenti
    all'organizzazione  degli  uffici,  quelle  oggetto di partecipazione
    sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
    dirigenziali  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
    del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
    quelle  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera c), della legge 23
    ottobre   1992,   n.   421.  Nelle  materie  relative  alle  sanzioni
    disciplinari,  alla  valutazione  delle  prestazioni  ai  fini  della
    corresponsione  del  trattamento  accessorio, della mobilita' e delle
    progressioni  economiche,  la contrattazione collettiva e' consentita
    negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
    2.   Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni
    rappresentative,  secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
    5,  e  47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
    definiti  fino  a  un  massimo  di quattro comparti di contrattazione
    collettiva  nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
    aree  per  la  dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area
    dirigenziale  riguarda  la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
    sanitario  nazionale,  per  gli  effetti  di  cui all'articolo 15 del
    decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
    modificazioni.  Nell'ambito  dei  comparti  di contrattazione possono
    essere   costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
    professionalita'.
    3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
    settore  privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
    livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
    La  durata  viene  stabilita  in  modo  che vi sia coincidenza fra la
    vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
    3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
    contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,
    comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli strumenti di
    programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
    contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di
    efficienza   e   produttivita'  dei  servizi  pubblici,  incentivando
    l'impegno  e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45,
    comma  3.  A  tale  fine  destina al trattamento economico accessorio
    collegato  alla  performance  individuale  una  quota  prevalente del
    trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
    sulle  materie,  con  i  vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
    collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
    questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito  territoriale e
    riguardare  piu'  amministrazioni.  I  contratti collettivi nazionali
    definiscono  il  termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
    Alla   scadenza   del  termine  le  parti  riassumono  le  rispettive
    prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
    3-ter.   Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il  migliore
    svolgimento   della  funzione  pubblica,  qualora  non  si  raggiunga
    l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
    l'amministrazione  interessata  puo'  provvedere, in via provvisoria,
    sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino alla successiva
    sottoscrizione.  Agli  atti  adottati unilateralmente si applicano le
    procedure   di   controllo  di  compatibilita'  economico-finanziaria
    previste dall'articolo 40-bis.
    3-quater.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
    legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
    di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e di
    efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
    entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  all'ARAN  una  graduatoria di
    performance  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti pubblici
    nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
    settori,  su  almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
    di  performance  ottenuti.  La  contrattazione nazionale definisce le
    modalita'   di  ripartizione  delle  risorse  per  la  contrattazione
    decentrata  tra  i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza
    complessiva   dei   relativi   oneri  nel  comparto  o  nell'area  di
    contrattazione.
    3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
    amministrazioni  di  cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di
    utilizzo   delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,
    individuando  i  criteri  e i limiti finanziari entro i quali si deve
    svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
    concerne  le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali possono
    destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa nei
    limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e nei limiti dei
    parametri  di  virtuosita'  fissati  per  la spesa di personale dalle
    vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei vincoli di
    bilancio  e  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi strumenti del
    contenimento  della  spesa.  Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
    per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto
    dei  principi  in  materia  di misurazione, valutazione e trasparenza
    della  performance  e  in  materia di merito e premi applicabili alle
    regioni  e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
    e  31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
    n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
    pubblico    e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
    amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non possono in ogni
    caso   sottoscrivere   in   sede   decentrata   contratti  collettivi
    integrativi  in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
    contratti   collettivi  nazionali  o  che  disciplinano  materie  non
    espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
    oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale e
    pluriennale  di  ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
    vincoli  e  dei  limiti  di  competenza  imposti dalla contrattazione
    nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
    essere  applicate  e  sono  sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
    1419,  secondo  comma,  del  codice  civile.  In  caso  di  accertato
    superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
    controllo  della  Corte  dei  conti,  del Dipartimento della funzione
    pubblica  o  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' fatto
    altresi'  obbligo  di  recupero  nell'ambito della sessione negoziale
    successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
    decorrere  dai  contratti  sottoscritti  successivamente alla data di
    entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
    marzo  2009,  n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
    del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche
    amministrazioni.
    3-sexies.  A  corredo  di  ogni  contratto integrativo le pubbliche
    amministrazioni,  redigono  una  relazione tecnico-finanziaria ed una
    relazione   illustrativa,   utilizzando   gli   schemi  appositamente
    predisposti   e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi  siti
    istituzionalidal  Ministero  dell'economia  e delle finanze di intesa
    con  il  Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
    certificate  dagli  organi  di  controllo di cui all'articolo 40-bis,
    comma 1.))
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
                             Art. 40-bis 
        (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 
 
  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  quelli  derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento
alle disposizioni inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal  collegio
dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di  bilancio  o  dagli  analoghi  organi  previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti  integrativi  derivino  costi  non
compatibili   con   i   rispettivi   vincoli   di   bilancio    delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo. 
  2. Per le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici  e  per  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca con organico superiore a  duecento  unita',  i
contratti  integrativi  sottoscritti,  corredati  da   una   apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma  1,
sono  trasmessi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
che, entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento,  ne  accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso  di  richiesta  di  elementi
istruttori, la delegazione di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni  sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli  organi  di
controllo interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che
predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di   rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali  informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari  in
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi  per  la
contrattazione integrativa sia all'evoluzione della  consistenza  dei
fondi e della spesa derivante dai  contratti  integrativi  applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di  criteri  improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo  ai  diversi  istituti   finanziati   dalla   contrattazione
integrativa, nonche' a parametri  di  selettivita',  con  particolare
riferimento  alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni   sono
trasmesse alla Corte dei conti che,  ferme  restando  le  ipotesi  di
responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza,  unitamente  a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche  amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro  cinque
giorni dalla sottoscrizione, il  testo  contrattuale  con  l'allegata
relazione tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento  agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 
  6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  di
personale in posizione di fuori ruolo o di  comando  per  l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
  7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni  del  presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2,  e'
fatto  divieto  alle  amministrazioni  di   procedere   a   qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione  integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla  corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 41
          (( (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).
            
            1.  Il  potere  di  indirizzo  nei  confronti  dell'ARAN e le altre
            competenze  relative  alle  procedure  di  contrattazione  collettiva
            nazionale  sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso
            le   proprie   istanze   associative   o  rappresentative,  le  quali
            costituiscono  comitati  di  settore  che  regolano  autonomamente le
            proprie  modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso,
            le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
            sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
            collettiva  di  cui  all'articolo 47, si considerano definitive e non
            richiedono   ratifica   da   parte   delle   istanze   associative  o
            rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
            2.   E'   costituito  un  comitato  di  settore  nell'ambito  della
            Conferenza  delle  Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
            all'articolo  40,  comma  2,  le competenze di cui al comma 1, per le
            regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le  amministrazioni  del
            Servizio   sanitario   nazionale;   a   tale  comitato  partecipa  un
            rappresentante  del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
            salute   e   delle   politiche   sociali   per  le  competenze  delle
            amministrazioni  del  Servizio  sanitario nazionale. E' costituito un
            comitato  di  settore  nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
            Comuni  italiani  (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
            dell'Unioncamere   che   esercita,   per  uno  dei  comparti  di  cui
            all'articolo  40,  comma  2,  le  competenze di cui al comma 1, per i
            dipendenti  degli  enti  locali,  delle  Camere  di  commercio  e dei
            segretari comunali e provinciali.
            3.  Per  tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come comitato di
            settore  il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
            per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
            Ministro   dell'economia   e   finanze.  Al  fine  di  assicurare  la
            salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
            categorie  di  personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
            il   sistema   scolastico,   sentito   il  Ministro  dell'istruzione,
            dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
            competenza,  sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
            dei  rettori  delle  universita' italiane; le istanze rappresentative
            promosse  dai  presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
            non  economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
            e del lavoro.
            4.   Rappresentati   designati  dai  Comitati  di  settore  possono
            assistere  l'ARAN  nello  svolgimento delle trattative. I comitati di
            settore   possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per  i
            reciproci  rapporti  in  materia  di  contrattazione  e per eventuali
            attivita'  in  comune.  Nell'ambito del regolamento di organizzazione
            dell'ARAN  per  assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i Comitati di
            settore  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN, a ciascun
            comitato  corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
            oneri per la finanza pubblica.
            5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
            comparti  o  le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo
            40,  comma  2,  o  che  regolano  istituti  comuni a piu' comparti le
            funzioni   di   indirizzo   e   le  altre  competenze  inerenti  alla
            contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
            di settore.))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.  Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 3, comma
3)  che  "All'articolo  41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le
seguenti:  "  e,  per  il  comparto  delle Agenzie fiscali, sentiti i
direttori delle medesime"".
                             Articolo 42 
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997) 
 
   1. Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e  l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate  norme  di  carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b)
della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano  le  disposizioni
seguenti  in  materia  di  rappresentativita'  delle   organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e  delle  prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della  contrattazione
collettiva. 
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ad  esse
spettano,  in  proporzione  alla  rappresentativita',   le   garanzie
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima  legge  n.300  del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi. 
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche  disgiunta  delle  organizzazioni
sindacali di cui al  comma  2,  viene  altresi'  costituito,  con  le
modalita' di cui ai commi seguenti, un  organismo  di  rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e'  garantita  la
partecipazione di tutti i lavoratori. 
   ((3-bis. Ai fini della costituzione  degli  organismi  di  cui  al
     comma 3, e' garantita la partecipazione  del  personale  in  servizio
     presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
     istituti  italiani  di  cultura  all'estero,  ancorche'  assunto  con
     contratto  regolato  dalla  legge  locale.  Di  quanto  previsto  dal
     presente  comma  si  tiene  conto   ai   fini   del   calcolo   della
     rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43)). 
   4. Con appositi accordi  o  contratti  collettivi  nazionali,  tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai  sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la   composizione
dell'organismo  di  rappresentanza  unitaria  del  personale   e   le
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il  voto
segreto,  il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,   con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad  altre  organizzazioni  sindacali,
purche' siano costituite in associazione con  un  proprio  statuto  e
purche' abbiano aderito  agli  accordi  o  contratti  collettivi  che
disciplinano l'elezione e il  funzionamento  dell'organismo.  Per  la
presentazione  delle  liste,  puo'  essere  richiesto  a   tutte   le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di  dipendenti
con diritto al voto non superiore al  3  per  cento  del  totale  dei
dipendenti nelle amministrazioni,  enti  o  strutture  amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di  dimensioni
superiori. (33) (34) 
   5. I medesimi accordi o  contratti  collettivi  possono  prevedere
che,  alle  condizioni  di  cui  al   comma   8,   siano   costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a  piu'  amministrazioni
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo  territorio.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che  siano  costituiti   organismi   di
coordinamento tra le  rappresentanze  unitarie  del  personale  nelle
amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di  cui  al
comma 8. 
   6. I componenti della rappresentanza unitaria del  personale  sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali  aziendali  ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita'  con  cui  sono  trasferite  ai
componenti eletti della  rappresentanza  unitaria  del  personale  le
garanzie spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  delle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  2   che   li   abbiano
sottoscritti o vi aderiscano. 
   7. I medesimi accordi possono disciplinare  le  modalita'  con  le
quali la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in  via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione  riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9  o  da  altre
disposizioni della legge  e  della  contrattazione  collettiva.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che,  ai  fini   dell'esercizio   della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale  sia  integrata  da  rappresentanti  delle   organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto. 
   8. Salvo che i contratti collettivi non  prevedano,  in  relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,  gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono  essere
costituiti,  alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,   in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura periferiche che siano  considerate  livelli  decentrati  di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle  amministrazioni,
enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza  con  la
natura delle loro  funzioni,  agli  accordi  o  contratti  collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale. 
   10.  Alle  figure  professionali  per  le  quali   nel   contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza  unitaria  del  personale,
anche mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro  incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali. 
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle  minoranze  linguistiche,  nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si  applica
quanto previsto dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 gennaio 1978,  n.  58,  e  dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1989 n. 430. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma  3)che  "In  via  transitoria,  con  riferimento   al   periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti  i
comparti e le aree di contrattazione  ai  sensi  degli  articoli  40,
comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  54  e  56  del
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali
con le organizzazioni sindacali e le confederazioni  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,  nei  nuovi  comparti  ed  aree   di   contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi  ed  elettorali  rilevati
per il biennio contrattuale 2008-2009.  Conseguentemente,  in  deroga
all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, sono prorogati gli organismi di  rappresentanza  del  personale
anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le  elezioni
relative al rinnovo  dei  predetti  organismi  di  rappresentanza  si
svolgeranno, con riferimento ai  nuovi  comparti  di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 65, comma 3) che "In via
transitoria, con riferimento al periodo  contrattuale  immediatamente
successivo a quello in corso,  definiti  i  comparti  e  le  aree  di
contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e  41,  comma  4,
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come  sostituiti,
rispettivamente,  dagli  articoli  54  e  56  del  presente   decreto
legislativo,  l'ARAN  avvia  le  trattative   contrattuali   con   le
organizzazioni sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative.  in
deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010." 
                             Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
 (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
 n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
    1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva  nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
  2.   Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
  3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
  4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione   collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
  5.  I  soggetti  e  le  procedure  della  contrattazione collettiva
integrativa  sono  disciplinati,  in  conformita'  all'articolo ((40,
  commi  3-bis  e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi
di rappresentanza unitaria del personale.
  6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
  7.  La  raccolta  dei  dati  sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Per  garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
  9.  Il  comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
  10.   Il   comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
  11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le  organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
  12.  A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
  13.  Ai  sindacati  delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
                             Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.l6  del
                        d.lgs n.470 del 1993)

   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
                             Articolo 45
                        Trattamento economico
  (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

  1.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed accessorio ((fatto
    salvo  quanto  previsto  all'articolo  40,  commi 3-ter e 3-quater, e
    all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi.
  2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
  ((3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in  coerenza  con  le
    disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
    collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
    all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
    aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
    disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))
  ((3-bis.   Per   premiare   il  merito  e  il  miglioramento  della
    performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
    legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
    pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
    rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))
  4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
  5.  Le  funzioni  ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
                             Articolo 46
       Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
                           amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
n.396 del 1997)

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate
dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'
relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
  ((3.   L'ARAN   cura   le   attivita'  di  studio,  monitoraggio  e
    documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
    collettiva.  Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
    comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
    e    alle    commissioni   parlamentari   competenti,   un   rapporto
    sull'evoluzione  delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
    A  tale  fine  l'ARAN  si  avvale della collaborazione dell'ISTAT per
    l'acquisizione  di  informazioni statistiche e per la formulazione di
    modelli  statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della
    collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
    garantisce  l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
    bilancio   dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e  del
    monitoraggio  dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
    il costo del lavoro pubblico.
    4.  L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
    collettivi  nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
    presenta  annualmente  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, al
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati di
    settore,  un  rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza
    della  ripartizione  fra  le  materie regolate dalla legge, quelle di
    competenza  della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
    contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
    di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
    5. Sono organi dell'ARAN:
    a) il Presidente;
    b) il Collegio di indirizzo e controllo.((33)) 6.  Il  Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente
    della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione   e  l'innovazione  previo  parere  della  Conferenza
    unificata.  Il  Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e' scelto fra
    esperti  in  materia  di  economia  del  lavoro,  diritto del lavoro,
    politiche  del  personale  e strategia aziendale, anche estranei alla
    pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
    le  incompatibilita'  di  cui  al  comma 7-bis. Il Presidente dura in
    carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
    carica  di  Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'
    professionale  a  carattere  continuativo, se dipendente pubblico, e'
    collocato  in  aspettativa  o  in  posizione  di  fuori ruolo secondo
    l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
    7.  Il  collegio  di indirizzo e controllo e' costituito da quattro
    componenti  scelti  tra esperti di riconosciuta competenza in materia
    di  relazioni  sindacali  e di gestione del personale, anche estranei
    alla  pubblica  amministrazione  e dal presidente dell'Agenzia che lo
    presiede;  due  di essi sono designati con decreto del Presidente del
    Consiglio  dei  Ministri,  su proposta, rispettivamente, del Ministro
    per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri due, rispettivamente,
    dall'ANCI  e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e delle
    province  autonome.  Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
    assicura   l'omogeneita',   assumendo   la   responsabilita'  per  la
    contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
    in  coerenza  con  le  direttive  contenute  negli atti di indirizzo.
    Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
    su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
    i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.))
  ((7-bis.  Non  possono  far  parte  del  collegio  di  indirizzo  e
    controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
    incarichi  pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
    ricoprano  o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
    cariche  in  organizzazioni  sindacali. L'incompatibilita' si intende
    estesa   a   qualsiasi  rapporto  di  carattere  professionale  o  di
    consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali o politiche.
    L'assenza   delle  predette  cause  di  incompatibilita'  costituisce
    presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
    nell'agenzia.))
  8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
    a)  delle  risorse  derivanti  da contributi posti a carico delle
singole  amministrazioni  dei  vari  comparti,  corrisposti in misura
fissa  per  dipendente  in servizio. ((La misura annua del contributo
  individuale  e'  definita,  sentita  l'ARAN, con decreto del Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
  pubblica  amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
  unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;))
    b)  di  quote  per l'assistenza alla contrattazione integrativa e
per  le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
  9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
    ((  a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione
      di  risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti
      nell'esercizio   di   riferimento.   L'assegnazione   e'   effettuata
      annualmente  sulla  base della quota definita al comma 8, lettera a),
      con  la  legge  annuale  di bilancio, con imputazione alla pertinente
      unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del ministero
      dell'economia e finanze;))
    b)  per  le  amministrazioni  diverse  dal]o  Stato,  mediante un
sistema  di  trasferimenti  da definirsi tramite decreti del Ministro
per  la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei  Ministri  competenti,  nonche',  per  gli  aspetti  di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta'.
  10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico. Ha
autonomia  organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I  regolamenti  sono  soggetti  al  controllo  del Dipartimento della
funzione  pubblica  (( e del Ministero dell'economia e delle finanze,
  adottati d'intesa con la Conferenza unificata,)) da esercitarsi entro
((quarantacinque  giorni))dal  ricevimento  degli stessi. La gestione
finanziaria  e'  soggetta  al  controllo  consuntivo  della Corte dei
conti.
  11.((Il  ruolo  del  personale  dipendente dell'ARAN e' definito in
    base  ai  regolamenti  di  cui  al  comma  10  )). Alla copertura dei
relativi  posti  si  provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  di
bilancio  tramite  concorsi  pubblici, ovvero mediante assunzioni con
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato, regolati dalle norme di
diritto privato.
  12.((L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di personale,
    anche   di   qualifica   dirigenziale,  proveniente  dalle  pubbliche
    amministrazioni  rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo
    in  base ai regolamenti di cui al comma 10 )). I dipendenti comandati
o   collocati  fuori  ruolo  conservano  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento  economico  delle amministrazioni di provenienza. Ad essi
sono  attribuite  dall'ARAN,  secondo  le  disposizioni  contrattuali
vigenti,   le   voci   retributive   accessorie,   ivi   compresa  la
produttivita'  per  il  personale  non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione   di  posizione  e  di  risultato.  Il  collocamento  in
posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo  e'  disposto  secondo le
disposizioni  vigenti  nonche'  ai  sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla base
di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione
dalle  amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico
di  questi.  ((  L'ARAN  puo'  avvalersi  di  esperti e collaboratori
  esterni  con  modalita'  di  rapporto  stabilite  con  i  regolamenti
  adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
  e seguenti.))
  13.  Le  regioni  a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi,  per  la  contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie  tecniche  istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
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AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.Lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 58,
comma 2) che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN
di  cui  all'articolo  46,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi
organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano  ad  operare  gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto."
                               Art. 47
           (( (Procedimento di contrattazione collettiva).
             
             1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono
             emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
             2.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
             41,  comma  2,  emanati  dai  rispettivi  comitati  di  settore, sono
             sottoposti   al  Governo  che,  nei  successivi  venti  giorni,  puo'
             esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
             riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
             finanziaria  nazionale.  Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
             indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
             3.  Sono  altresi'  inviati  appositi atti di indirizzo all'ARAN in
             tutti  gli  altri  casi  in cui e' richiesta una attivita' negoziale.
             L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
             svolgimento delle trattative.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
             prescritta  relazione  tecnica,  ai comitati di settore ed al Governo
             entro  10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
             di  cui  all'articolo  41, comma 2, il comitato di settore esprime il
             parere  sul  testo  contrattuale  e  sugli oneri finanziari diretti e
             indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
             alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
             5  maggio  2009,  n.  42,  il  Consiglio  dei Ministri puo' esprimere
             osservazioni  entro  20  giorni  dall'invio  del  contratto  da parte
             dell'ARAN.  Per  le  amministrazioni  di  cui al comma 3 del medesimo
             articolo  41,  il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
             Ministri,  tramite  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
             l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             5.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche'
             la   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  interessate  sulla
             copertura  degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo l'ARAN
             trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei
             conti   ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con  gli
             strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
             della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
             Corte  dei  conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e
             la  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
             bilancio.  La  Corte  dei  conti delibera entro quindici giorni dalla
             trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
             quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
             della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
             comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
             il  presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
             collettivo.
             6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
             valutazioni  sul  contratto  collettivo  da  parte  di tre esperti in
             materia  di  relazioni  sindacali  e costo del lavoro individuati dal
             Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il
             Capo  del  Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
             del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito
             di  un  elenco  definito  di concerto con il Ministro dell'economia e
             delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
             comma  2,  la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
             dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
             7.  In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
             parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
             dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
             dell'ARAN,  d'intesa  con il competente comitato di settore, che puo'
             dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede  alla  riapertura  delle
             trattative  ed  alla  sottoscrizione  di una nuova ipotesi di accordo
             adeguando  i  costi  contrattuali  ai  fini  delle certificazioni. In
             seguito  alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
             la  procedura  di  certificazione  prevista dai commi precedenti. Nel
             caso  in  cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
             clausole    contrattuali    l'ipotesi    puo'   essere   sottoscritta
             definitivamente   ferma   restando   l'inefficacia   delle   clausole
             contrattuali non positivamente certificate.
             8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
             interpretazioni  autentiche  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
             della  Repubblica  italiana  oltre  che  sul  sito  dell'ARAN e delle
             amministrazioni interessate.
             9.  Dal  computo  dei  termini  previsti dal presente articolo sono
             esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.))
                             Art. 47-bis 
          (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). 
 
  1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge finanziaria che dispone in materia  di  rinnovi  dei  contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il trattamento stipendiale possono essere erogati in via  provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,  sentite  le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo  conguaglio  all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di  lavoro,  qualora
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e  non  sia  stata  disposta
l'erogazione di cui al comma 1, e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei
rispettivi  comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con   le
modalita' stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione  delle
risorse  contrattuali,una   copertura   economica   che   costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. ((58)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1,  comma
1, lettera d)) che " in deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014  non  si  da'  luogo,
senza possibilita' di recupero, al  riconoscimento  di  incrementi  a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua  ad  essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo. " 
                             Articolo 48
    Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo
   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali
   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di
   cui all'articolo ((40, comma 3 -bis. ))
     ((2.  Per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 41, comma 2,
       nonche'  per  le  universita'  italiane,  gli  enti  pubblici  non
       economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli
       enti  e  le  amministrazioni  di cui all'articolo 70, comma 4, gli
       oneri  derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
       determinati   a   carico   dei  rispettivi  bilanci  nel  rispetto
       dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi
       retributivi  per  il  rinnovo  dei  contratti collettivi nazionali
       delle  amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
       sanitario  nazionale  sono  definite dal Governo, nel rispetto dei
       vincoli  di  bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi
       strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le
       rispettive   rappresentanze   istituzionali   del   sistema  delle
       autonomie.))
     3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della
   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'
   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di
   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata
   esorbitanza dai limiti di spesa.
     4.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta
   in  apposito  fondo  dello  stato  di previsione del Ministero del
   tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica in ragione
   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei
   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del
   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a
   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun
   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti
   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai
   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo
   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui
   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
   copertura.
     5.  Le  somme  provenienti  dai  trasferimenti di cui al comma 4
   devono  trovare  specifica  allocazione  nelle entrate dei bilanci
   delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi
   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere
   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
     6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
     7.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  titolo V del
   presente   decreto,   la   Corte   dei   conti,  anche  nelle  sue
   articolazioni  regionali di controllo, verifica periodicamente gli
   andamenti   della   spesa   per   il   personale  delle  pubbliche
   amministrazioni,   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi
   significativi  di  amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti
   puo'  avvalersi,  oltre  che  dei  servizi  di controllo interno o
   nuclei  di  valutazione,  di  esperti designati a sua richiesta da
   amministrazioni ed enti pubblici.
                             Articolo 49
      (( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).
        
        1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
        collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per
        definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
        2.  L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
        le  procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce la clausola in
        questione  sin  dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
        accordo  non  comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
        valutazione  degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
        Ministri   e'   espresso   tramite   il   Ministro  per  la  pubblica
        amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
        dell'economia e delle finanze.))
                             Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.
                            Art. 50-bis. 
(( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari  e  degli
  istituti italiani di cultura all'estero). 
  
  1. In considerazione di quanto  disposto  dall'articolo  42,  comma
  3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano  anche  al
  personale  in  servizio  presso  le  rappresentanze  diplomatiche   e
  consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero,
  ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale)). 

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

                             Articolo 51
                  Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni
   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a
   prescindere dal numero dei dipendenti.
                             Articolo 52 
                      Disciplina delle mansioni 
  (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del 
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del 
                        d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
dell'area  di  inquadramentoovvero  a  quelle   corrispondenti   alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito  per  effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera
a).  L'esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti   alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai  fini  dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
  1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei  dirigenti  e  del
personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e
istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa  area  avvengono
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   delle   qualita'
culturali e professionali,  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di  fasce  di   merito.   Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione  positiva
conseguita dal dipendente per  almeno  tre  anni  costituisce  titolo
rilevante ai fini della progressione  economica  e  dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro  puo'
essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente
superiore: 
  a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non  piu'  di  sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto  al  comma
4; 
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,
per la durata dell'assenza. 
 
  3. Si considera svolgimento di  mansioni  sUperiori,  ai  fini  del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,  sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti  propri
di dette mansioni. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per  la
qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta  per  sopperire   a   vacanze   dei   posti   in   organico,
immediatamente, e comunque nel  termine  massimo  di  novanta  giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette  mansioni,
devono essere  avviate  le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
vacanti. 
  5. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  e'  nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di  una  qualifica
superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la   differenza   di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior  onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  sede  di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista dai contratti collettivi  e  con  la  decorrenza  da  questi
stabilita.  I  medesimi   contratti   collettivi   possono   regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale  data,
in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto  alla
qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad  avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. 
                               Art. 53 
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2
del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448  del
1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del  1995,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e,  infine,  dall'art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del
                                1998) 
 
  1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina  delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e  dall'articolo  1,  commi  57  e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 267,  comma  1,  273,  274,  508
nonche'  676  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498,
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  ed
ogni altra successiva modificazione ed  integrazione  della  relativa
disciplina. 
  1-bis. Non possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge  o  altre  fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati. 
  3. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono individuati  gli  incarichi  consentiti  e  quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  sentiti,  per  le
diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
  3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri
differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli
professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
  4. Nel caso in cui i regolamenti  di  cui  al  comma  3  non  siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente
dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di
incarichi che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa  da
quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che
svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e
predeterminati, che tengano conto della  specifica  professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di
fatto,   nell'interesse   del   buon   andamento    della    pubblica
amministrazione o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
attribuite al dipendente. 
  6. I commi da  7  a  13  del  presente  articolo  si  applicano  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento  di  quella  a  tempo
pieno, dei docenti  universitari  a  tempo  definito  e  delle  altre
categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali   e'   consentito   da
disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita'
libero-professionali. ((Sono nulli tutti  gli  atti  e  provvedimenti
  comunque denominati, regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle
  amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.))
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,  sono  tutti  gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti  e  doveri  di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti: 
    a) dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
simili; 
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate; 
    e) da incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   aspettativa   non
retribuita. 
    f-bis) da attivita' di formazione  diretta  ai  dipendenti  della
pubblica  amministrazione  ((nonche'  di   docenza   e   di   ricerca
  scientifica)). 
  7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini  dell'autorizzazione,
l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche
potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai  professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli  atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In  caso
di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto  per  le
prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel  conto  dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di  fondi
equivalenti. 
  7-bis.  L'omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del
dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti. 
  8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche  senza  la
previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento  dei
predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In  tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi
su  fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,   e'
trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 
  9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa
autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti
stessi.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione   verifica
l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interessi.  In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  il  Ministero
delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle
entrate del Ministero delle finanze. 
  10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  essere
richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai
soggetti pubblici o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;
puo',  altresi,  essere   richiesta   dal   dipendente   interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  sulla  richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso
amministrazioni  pubbliche  diverse  da   quelle   di   appartenenza,
l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e'  per
l'amministrazione di  appartenenza  di  45  giorni  e  si'  prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche,  si  intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 
  11. Entro quindici giorni  dall'erogazione  del  compenso  per  gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati
ai dipendenti pubblici. 
  12. Le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri  dipendenti  comunicano
in via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento
della funzione pubblica gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una
relazione nella quale sono indicate le norme  in  applicazione  delle
quali gli incarichi sono stati conferiti o  autorizzati,  le  ragioni
del conferimento o  dell'autorizzazione,  i  criteri  di  scelta  dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e  la
rispondenza   dei   medesimi   ai   principi   di   buon    andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con
le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non
hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri  dipendenti,  anche
se comandati o fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi. 
  13. Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno  le  amministrazioni  di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della  funzione
pubblica, in via telematica o su  apposito  supporto  magnetico,  per
ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per  ogni  incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto  comunicazione  dai
soggetti di cui al comma 11. 
  14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
anche per incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono
altresi'   tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco    dei
collaboratori  esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati   affidati
incarichi   di   consulenza,   con   l'indicazione   della    ragione
dell'incarico  e  dell'ammontare   dei   compensi   corrisposti.   Le
amministrazioni rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata  e  il  compenso
dell'incarico   nonche'   l'attestazione    dell'avvenuta    verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di
interessi.  Le  informazioni  relative  a  consulenze   e   incarichi
comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica, nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via  telematica  ai
sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle
riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale
standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a
fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun
anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere
e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  cui  al  terzo
periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro
il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica   trasmette   alla   Corte   dei   conti   l'elenco    delle
amministrazioni che hanno  omesso  di  effettuare  la  comunicazione,
avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma
9. 
  16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il  31  dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula  proposte  per
il  contenimento  della  spesa   per   gli   incarichi   e   per   la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
  16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica puo' disporre verifiche  del  rispetto  delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo  1,  commi  56  e
seguenti, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il  tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale  fine  quest'ultimo
opera d'intesa con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti
privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli
incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  43)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 53,  comma  16-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 54. 
                  (( (Codice di comportamento). )) 
 
  ((1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti
    delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei
    servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il  rispetto  dei
    doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio
    esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una
    specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in
    relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i
    dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a
    qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
    con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati,
    fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti
    delle normali relazioni di cortesia.)) ((48)) 
  ((2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
    proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
    semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che
    lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
    3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di  comportamento,
    compresi quelli relativi  all'attuazione  del  Piano  di  prevenzione
    della  corruzione,  e'  fonte  di  responsabilita'  disciplinare.  La
    violazione  dei  doveri  e'  altresi'   rilevante   ai   fini   della
    responsabilita' civile, amministrativa e contabile  ogniqualvolta  le
    stesse responsabilita' siano collegate  alla  violazione  di  doveri,
    obblighi, leggi o  regolamenti.  Violazioni  gravi  o  reiterate  del
    codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui  all'articolo
    55-quater, comma 1. 
    4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura  dello  Stato,  gli
    organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
    devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In
    caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di  autogoverno.))
((48)) 
  ((5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura
    aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio
    organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di
    comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di
    cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma
    si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
    per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
    amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e
    modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 
    6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
    vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
    di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
    7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato  di
    applicazione dei codici e organizzano  attivita'  di  formazione  del
    personale  per  la  conoscenza  e  la  corretta  applicazione   degli
    stessi)). 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  45)
che "I codici di cui all'articolo  54,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge". 
                            Art. 54-bis. 
    (( (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). )) 
 
  ((1. Fuori dei casi di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
    diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
    del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia  all'autorita'
    giudiziaria o alla Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
    superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
    in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'  essere  sanzionato,
    licenziato o sottoposto ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o
    indiretta, avente effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi
    collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
    2.  Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del
    segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre
    che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su
    accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
    la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla
    segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza
    sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
    3.  L'adozione  di   misure   discriminatorie   e'   segnalata   al
    Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di
    competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali
    maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le
    stesse sono state poste in essere. 
    4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli  22
    e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive
    modificazioni)). 
                             Articolo 55
        (( (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure
          conciliative).
          
          1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
          all'articolo  55-octies,  costituiscono  norme imperative, ai sensi e
          per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
          civile,  e  si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
          comma  2,  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'articolo 1, comma 2.
          2.  Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile,
          amministrativa,  penale  e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
          comma  1  si  applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
          previsto  dalle  disposizioni  del  presente Capo, la tipologia delle
          infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
          collettivi.     La     pubblicazione     sul    sito    istituzionale
          dell'amministrazione  del  codice disciplinare, recante l'indicazione
          delle  predette  infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
          effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
          3.  La  contrattazione  collettiva  non puo' istituire procedure di
          impugnazione  dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'
          di   disciplinare   mediante  i  contratti  collettivi  procedure  di
          conciliazione  non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali e'
          prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
          concludersi  entro  un  termine  non  superiore a trenta giorni dalla
          contestazione  dell'addebito  e comunque prima dell'irrogazione della
          sanzione.  La  sanzione  concordemente  determinata all'esito di tali
          procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
          legge  o  dal  contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
          disciplinare  restano  sospesi dalla data di apertura della procedura
          conciliativa  e  riprendono  a  decorrere nel caso di conclusione con
          esito  negativo.  Il  contratto  collettivo  definisce gli atti della
          procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
          4.  Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le infrazioni
          disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
          comma  7,  e  55-sexies,  comma 3, si applicano, ove non diversamente
          stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
          del  predetto  articolo  55-bis,  ma le determinazioni conclusive del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente  generale  o titolare di
          incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.))
                             Art. 55-bis
         (( (Forme e termini del procedimento disciplinare).
           
           1.  Per  le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
           l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed
           inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
           retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
           se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si
           svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
           della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le
           infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
           primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le
           disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
           rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto
           collettivo.
           2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
           cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori
           ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
           sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
           e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
           dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
           con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un
           rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
           o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
           il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende
           presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
           oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del
           termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento
           dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
           struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
           irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
           dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del
           termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
           conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
           Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
           procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
           comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione
           disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
           difesa.
           3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica
           dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di
           quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
           cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai
           sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
           4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
           individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai
           sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta
           l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua
           difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
           nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
           di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
           doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
           sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione
           dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
           sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha
           altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza
           del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque
           fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia
           dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della
           struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
           cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
           dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio
           del diritto di difesa.
           5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
           disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata,
           nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta,
           ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
           contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi',
           un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la
           disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica
           certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le
           comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
           ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
           istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini
           diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
           articolo.
           6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
           per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre
           amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la
           definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non
           determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei
           relativi termini.
           7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla
           stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
           essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di
           informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso,
           rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
           dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni
           false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte
           dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare
           della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,
           commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente,
           fino ad un massimo di quindici giorni.
           8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
           un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e'
           avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
           tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la
           conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
           riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
           9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione
           commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
           stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
           disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
           articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
           effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di
           lavoro. ))
                             Art. 55-ter
      (( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
        penale).
        
        1.  Il  procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o
        in   parte,   fatti   in   relazione  ai  quali  procede  l'autorita'
        giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
        procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui
        all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la
        sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',
        di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio
        competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento
        del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito
        dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare
        l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento
        disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita'
        di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
        del dipendente.
        2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
        l'irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento
        penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione
        che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
        non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
        ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi
        entro  il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
        pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
        o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
        penale.
        3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
        ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna,
        l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per
        adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
        Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
        irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al
        dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del
        licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
        4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
        e',  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
        comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
        lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
        e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla
        riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
        della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita'
        disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto
        previsto   nell'articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni
        conclusive,  l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare
        ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
        1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))
                           Art. 55-quater
                  (( (Licenziamento disciplinare).
                    
                    1.  Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
                    per  giustificato  motivo  e  salve  ulteriori  ipotesi  previste dal
                    contratto  collettivo,  si  applica comunque la sanzione disciplinare
                    del licenziamento nei seguenti casi:
                    a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
                    l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre
                    modalita'   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal
                    servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta
                    falsamente uno stato di malattia;
                    b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per un numero di
                    giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un
                    biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi
                    dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
                    ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
                    c)    ingiustificato    rifiuto    del   trasferimento   disposto
                    dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
                    d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse ai fini o in
                    occasione   dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di
                    progressioni di carriera;
                    e)   reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte
                    aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive
                    dell'onore e della dignita' personale altrui;
                    f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e'
                    prevista   l'interdizione   perpetua   dai   pubblici  uffici  ovvero
                    l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
                    2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
                    caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
                    inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza
                    formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali
                    concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni
                    pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e'
                    dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
                    prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari,
                    dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti
                    dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
                    cui all'articolo 54.
                    3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il
                    licenziamento e' senza preavviso. ))
                          Art. 55-quinquies
              (( (False attestazioni o certificazioni).
                
                1.   Fermo   quanto  previsto  dal  codice  penale,  il  lavoratore
                dipendente  di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
                propria  presenza  in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
                rilevamento  della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero
                giustifica  l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
                falsa  o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la
                reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
                1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro
                concorre nella commissione del delitto.
                2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la
                responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e'
                obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
                corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia
                accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine
                subiti dall'amministrazione.
                3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
                per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
                disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
                una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
                sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
                dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
                il   medico,   in   relazione   all'assenza  dal  servizio,  rilascia
                certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
                ne' oggettivamente documentati. ))
                           Art. 55-sexies
            (( (Responsabilita' disciplinare per condotte
              pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
              responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).
              
              1.  La  condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del
              danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente,
              degli  obblighi  concernenti  la prestazione lavorativa, stabiliti da
              norme   legislative  o  regolamentari,  dal  contratto  collettivo  o
              individuale,   da   atti   e  provvedimenti  dell'amministrazione  di
              appartenenza  o  dai  codici di comportamento di cui all'articolo 54,
              comporta  l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i
              presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare,
              della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
              un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in
              proporzione all'entita' del risarcimento.
              2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando
              cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell'ufficio  di
              appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
              dall'amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
              contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle
              amministrazioni  pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito
              del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
              applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,
              comma  8,  e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
              definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la
              qualifica  per  le  quali  puo'  avvenire l'eventuale ricollocamento.
              Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il
              lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi
              sopravvenuti.
              3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
              dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
              atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
              dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
              in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza
              disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
              dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della
              sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in
              proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un
              massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
              licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione
              di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
              periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi
              qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della
              sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non
              diversamente stabilito dal contratto collettivo.
              4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico
              del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita'  nelle
              determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento
              disciplinare  e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai
              casi di dolo o colpa grave. ))
                           Art. 55-septies 
                     (Controlli sulle assenze). 
 
  1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta  per  un  periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento  di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica o da un  medico  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e' inviata per  via  telematica,  direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura sanitaria che la  rilascia,  all'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  secondo   le   modalita'   stabilite   per   la
trasmissione telematica dei certificati medici  nel  settore  privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo  50,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,  con  le  medesime
modalita', all'amministrazione interessata. Il medico o la  struttura
sanitaria   invia   telematicamente   la   medesima    certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   valido
indirizzo. 
  3. L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale e le altre  amministrazioni  interessate
svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le  risorse  finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente  assenze  di  lavoratori  per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito  disciplinare  e,  in
caso di reiterazione,  comporta  l'applicazione  della  sanzione  del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale  con  le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in  modo
inderogabile  dai  contratti  o  accordi  collettivi.  Affinche'   si
configuri l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le  previsioni  degli  accordi  e   dei   contratti   collettivi   di
riferimento. 
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono  per  il  controllo  sulle
assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva
del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione  della  visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.
Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal  primo  giorno  quando
l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative. 
  5-bis. Le fasce orarie  di  reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi  dall'indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
reperibilita'  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione. 
  5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami  diagnostici  ((il  permesso  e'  giustificato))  mediante   la
presentazione di  attestazione  ((,  anche  in  ordine  all'orario,))
rilasciata dal medico o dalla struttura,  anche  privati,  che  hanno
svolto la visita o la prestazione  ((o  trasmessa  da  questi  ultimi
  mediante posta elettronica)). (38) 
  6. Il responsabile della struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
nonche'  il  dirigente  eventualmente  preposto   all'amministrazione
generale del personale,  secondo  le  rispettive  competenze,  curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al  fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse   della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le
disposizioni dei commi 5, 5-bis e  5-ter,  dell'articolo  55-septies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche  ai
dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto." 
                           Art. 55-octies
              (( (Permanente inidoneita' psicofisica).
                
                1.  Nel  caso  di  accertata  permanente inidoneita' psicofisica al
                servizio  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di cui
                all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto
                di  lavoro.  Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
                comma  1,  lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
                disciplinati,  per  il personale delle amministrazioni statali, anche
                ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
                a)  la  procedura  da  adottare per la verifica dell'idoneita' al
                servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
                b)  la  possibilita'  per l'amministrazione, nei casi di pericolo
                per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza
                degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
                sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione
                della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
                del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
                motivo;
                c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed economico della
                sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli
                effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
                seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
                d)  la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il
                rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
                dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))
                           Art. 55-novies
         (( (Identificazione del personale a contatto con il
           pubblico).
           
           1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono
           attivita'   a   contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti  a  rendere
           conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini
           identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
           2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale
           individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie
           determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
           o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del
           Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
           del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle
           amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di
           Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
           province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
           ed autonomie locali. ))((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 73,
comma  2)  che  l'obbligo  di  esposizione  di  cartellini  o  targhe
identificativi,   previsto   dal   presente   articolo   decorre  dal
novantesimo  giorno  successivo  all'entrata  in  vigore del medesimo
decreto.
                             Articolo 56
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))
                             Articolo 57 
                          Pari opportunita' 
(Art.61 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.29  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, 
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998) 
 
01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo,  i  comitati  per  le  pari  opportunita'  e  i   comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
  02. Il Comitato unico di garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
  03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione
pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori. 
  04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati  unici  di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
  05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta
responsabilita'  dei  dirigenti   incaricati   della   gestione   del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi. 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro: 
   a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno  un
terzo dei posti di componente delle commissioni  di  concorso,  fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ((;
  in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede  all'arrotondamento
  all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a
  0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore  a
  0,5)); 
   b)  adottano  propri  atti  regolamentari  per   assicurare   pari
opportunita' fra  uomini  e  donne  sul  lavoro,  conformemente  alle
direttive impartite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica; 
   c) garantiscono la  partecipazione  delle  proprie  dipendenti  ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e
vita familiare; 
   d) possono finanziare programmi di azioni positive  e  l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio. 
  ((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato,
    entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'
    nazionale  ovvero  regionale,   in   base   all'ambito   territoriale
    dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
    la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,  lettera  a),
    diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di
    trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera
    o il consigliere di parita' procedente propone,  entro  i  successivi
    quindici giorni, ricorso ai sensi  dell'articolo  37,  comma  4,  del
    codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni;  si
    applica il comma 5 del citato  articolo  37  del  codice  di  cui  al
    decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive  modificazioni.  Il
    mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso  alla
    consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita'  del
    dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine
    del raggiungimento degli obiettivi)). 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA

                             Articolo 58
                              Finalita'
(Art.63 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.30  del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.  Al  fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,
anche  articolati  per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi,  con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche  impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.39,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle  indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
   3.  Per  l'immediata  attivazione  del  sistema di controllo della
spesa  del  personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
avvia  un  processo  di  integrazione  dei  sistemi informativi delle
amministrazioni  pubbliche  che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  sono  disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e gli enti
interessati.
                             Articolo 59
                        Rilevazione dei costi
(Art.64 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art. 31 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita'  e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  tutti  gli  elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
   2.  Ferme  restando  le  attuali procedure di evidenziazione della
spesa  ed  i  relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica  al  fine  di
rappresentare  i  profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  definisce  procedure  interne  e tecniche di rilevazione e
provvede,  in  coerenza  con  le funzioni di spesa riconducibili alle
unita'  amministrative  cui  compete  la  gestione  dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
   3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso i soggetti
pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza
ministeriale,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
                               Art. 60 
                   Controllo del costo del lavoro 
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32  del
                       d.lgs. n. 546 del 1993) 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello   di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,  e  delle  relative  spese,  ivi   compresi   gli   oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai  bilanci.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica elabora,  altresi',  un  conto  annuale  che
evidenzi  anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti ((e alla Presidenza del  Consiglio
  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)), per il tramite
del Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  ((...)),  il
conto annuale  delle  spese  sostenute  per  il  personale,  rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati
della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto  e
della relativa relazione determina, per l'anno  successivo  a  quello
cui il  conto  si  riferisce,  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 30, comma 11, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Le  comunicazioni  previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche  all'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),
all'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  all'Unione
nazionale  comuni,  comunita',  enti   montani   (UNCEM),   per   via
telematica. 
  ((3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono  servizi
    di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
    direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
    amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
    dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
    finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
    stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
    70, comma 4, e  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
    generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
    dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla  Presidenza  del
    Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
    Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
    comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
    Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
    Dipartimento della funzione pubblica.)) ((57)) 
  4. La Corte dei conti riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi. 
  5. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per  la  funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi  ispettivi  di
finanza del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e  la
verifica delle spese, con  particolare  riferimento  agli  oneri  dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello  svolgimento  integrato
delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano  presso
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le  funzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della  legge  29  marzo
1983, n. 93. 
  6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento,
sull'efficacia della sua attivita' con particolare  riferimento  alle
riforme volte alla  semplificazione  delle  procedure,  sul  corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  di  controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi  di
lavoro. Collabora  alle  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma  5.
Nell'ambito delle proprie  verifiche,  l'Ispettorato  puo'  avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad  essa
attribuiti  dalle  leggi   vigenti.   Per   le   predette   finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero  complessivo  di  dieci
funzionari scelti tra esperti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il  personale  di
altre amministrazioni pubbliche, in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma  7,  del  Testo  unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli  incarichi  e  ai  rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
d'intesa  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere  a  segnalazioni  da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e  riscontri  in
relazione ai quali  l'amministrazione  interessata  ha  l'obbligo  di
rispondere, anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni.  A
conclusione degli accertamenti,  gli  esiti  delle  verifiche  svolte
dall'ispettorato  costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai   fini
dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali  sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione  medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia  funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano   le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 11)  che
la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1°  gennaio
2014. 
                               Art. 61
            interventi correttivi del costo del personale
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

  1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente,
ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure
correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La
relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni comunicano alla Presidenza
    del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
    al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  l'esistenza  di
    controversie  relative  al  rapporti  di lavoro dalla cui soccombenza
    potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per
    il  numero  dei  soggetti direttamente o indirettamente interessati o
    comunque  per  gli  effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del
    Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
    d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
    intervenire  nel  processo  ai  sensi dell'articolo 105 del codice di
    procedura civile)).
  2.  Le  pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla
conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita'
giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a
seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.
                             Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE

                              Art. 63.
             Controversie relative ai rapporti di lavoro
 (Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  tutte  le  controversie  relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al  comma  4,  incluse  le  controversie  concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando  questi  ultimi  siano  rilevanti  ai fini della decisione, il
giudice  li  disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione davanti al
giudice   amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante  nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
  2.    Il    giudice   adotta,   nei   confronti   delle   pubbliche
amministrazioni,  tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi
o  di  condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti tutelati. Le
sentenze  con  le  quali  riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta   che   l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione  di  norme
sostanziali   o  procedurali,  hanno  anche  effetto  rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
  3.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche  amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
  4.  Restano  devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le  controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione
dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di
giurisdizione  esclusiva,  le  controversie  relative  ai rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
  5.  Nelle  controversie  di  cui  ai  commi 1 e 3 e nel caso di cui
all'articolo  64,  comma  3,  il  ricorso  per cassazione puo' essere
proposto  anche  per  violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
                             Art. 63-bis
             (( (Intervento dell'ARAN nelle controversie
               relative ai rapporti di lavoro). ))

  ((1.  L'ARAN  puo'  intervenire  nei  giudizi  innanzi  al  giudice
    ordinario,  in  funzione  di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
    controversie  relative  ai  rapporti  di lavoro alle dipendenze delle
    pubbliche  amministrazioni  di  cui  agli  articoli 1, comma 2, e 70,
    comma   4,  al  fine  di  garantire  la  corretta  interpretazione  e
    l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
    relative   al  personale  di  cui  all'articolo  3,  derivanti  dalle
    specifiche  discipline  ordinamentali  e retributive, l'intervento in
    giudizio   puo'   essere  assicurato  attraverso  la  Presidenza  del
    Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
    d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
                             Articolo 64
Accertamento pregiudiziale      sull'efficacia,      validita'     ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
                             Articolo 65
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))
                             Articolo 66
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

                             Articolo 67
Integrazione funzionale  del Dipartimento della funzione pubblica con
                 la Ragioneria generale dello Stato
(Art.70 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.35  del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.   Il   piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  48,  commi  da  1  a  3, ed agli articoli da 58 a 60 e'
realizzato  attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, da conseguirsi
mediante  apposite  conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
   2.  L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati,  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, e'
oggetto  di  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo,
rispettivamente,  al  rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti
disposizioni  relative  alle  amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario  concerto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I  provvedimenti  delle singole amministrazioni dello Stato incidenti
nella  medesima  materia  sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  in  apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni.
                             Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali

                               Art. 69
                          Norme transitorie
(Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali
recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla
legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del
pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non
abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali
disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei
contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai
soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli
articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di
studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo
contratto collettivo. ((3))
  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle
amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le
procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui
all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il
regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e'
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN
utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  15  luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  "  Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di
ciascuna  amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo
superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e
professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale."
                               Art. 70
                            Norme finali
(Art.  73,  commi  1,  3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati  dall'art.  21  del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti  dall'art.  37  del  d.lgs  n.  546  del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del  d.lgs  n.  80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come  modificati  dall'art.  22,  comma  6 del d.lgs n. 387 del 1998,
dall'art.  89  della  legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)

  1.  Restano  salve  per  la  regione Valle d'Aosta le competenze in
materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo.
Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le
competenze  in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul  bilinguismo  e  la  riserva proporzionale di' posti nel pubblico
impiego.
  2.  Restano  ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali  e  provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il  personale  disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento   economico   e   normativo  e'  definito  nei  contratti
collettivi  previsti  dal  presente decreto, nonche', per i segretari
comunali  e  provinciali,  dall'art.  11,  comma  8  del  Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli enti locali e'
disciplinato  dai  contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.  Le  aziende  e  gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.
2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312,  30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n.  138,  legge  30  dicembre  1986,  n. 936 , decreto legislativo 25
luglio  1997,  n.  250  , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
adeguano  i  propri  ordinamenti  ai  principi  di cui al titolo I. I
rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  dei  predetti  enti ed aziende
nonche'  della  Cassa  depositi e prestiti sono regolati da contratti
collettivi  ed  individuali  in  base  alle  disposizioni di cui agli
articoli  2,  comma  2,  all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60,
comma  3.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  27  OTTOBRE  2009,  N.  150. PERIODO
  SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.))
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
presente  decreto,  si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
  7.  A  decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data,   contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi  o
provvedimenti   amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali  si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
  8.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della  scuola.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del  personale  della  scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
  9.  Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo
3,  comma  I  del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale   di   cui   all'articolo   9  del  medesimo  decreto  sono
disciplinati   attraverso   apposito  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  10.  I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto
non  si  applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli Enti parco
nazionale.
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e  seguenti  del  presente  decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  12.  In  tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni  di  proprio  personale,  in posizione di comando, di
fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al  presente  comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di
coordinamento  di  cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  posizione  di  comando,  di' fuori ruolo o in altra analoga
posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici non
economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano  la  disciplina  prevista  dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  le  parti  non  incompatibili con quanto previsto
dagli  articoli  35  e  36,  salvo  che la materia venga regolata, in
coerenza  con  i  principi  ivi  previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.
                             Articolo 71
Disposizioni inapplicabili   a   seguito   della   sottoscrizione  di
                        contratti collettivi

   1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di
riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente
decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le
disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti
collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita'
delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti
collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale
1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla
disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del
pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente
della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
                             Articolo 72
                        Abrogazioni di norme
(Art.  74  del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
d.lgs  n.  546  del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs  n.  80  del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art.  22,  commi  da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
             art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
    a)  articolo  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    b)  capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad  eccezione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli da 4 a 12,
nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei  limiti  di  rispettiva
applicazione,  continuano  ad  applicarsi  al  personale dirigenziale
delle  carriere  previste  dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del  presente  decreto,  nonche'  le  altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto;
    c)  articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
n. 533;
    d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
    e)   articolo  2  del  decreto  legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
    f)  articoli  da  2  a  15,  da  17  a  21,  22, a far data dalla
stipulazione  dei  contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23,  26,  comma  quarto,  27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che  riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
    h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
    i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio  1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
    j)  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
    k)  articoli  4,  commi  3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
    l)  articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
    m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
    n)  articoli  4,  comma  9,  limitatamente  alla  disciplina  sui
contratti  di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
    p)  articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438,  limitatamente  al  personale  disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
    q)  articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
    r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
    s)  articolo  6-bis  del  decreto  legge  18  gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
    t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    v)  articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
    w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
    x)  articolo  2,  lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 19 del
presente decreto;
    y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    z)  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
    aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
    bb)decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
    cc)  decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
  2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le
amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del
presente decreto.
  4.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
  5.  A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di
produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
  6.  Contestualmente  alla definizione della normativa contenente la
disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
                             Articolo 73
                           Norma di rinvio

   1.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti, contratti collettivi od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29
del  1993  ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e
387  del  1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita',
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
       Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

         Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

                               CIAMPI

                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                                 Bassanini,  Ministro per la funzione
                              pubblica

           Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                                           Allegato A 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
      Norme generali e speciali del pubblico  impiego,  vigenti  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio 1994-1997 per il  personale  non  dirigenziale  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
      I. Ministeri 
       1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1,  lettera  d)  e
parte successiva, e 2, decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21,  comma  1,  lettera  b),
decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 giugno 1986; 
         i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto  Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; 
         l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) articoli  4,  15  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         p) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         r) art. 3, comma 1, lettera i) punto  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         t) articoli 7, 8, commi da 12 a  14;  10,  14,  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; 
         u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23. 
         y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 13 gennaio 1996  (art.  10,  CCNL  integrativo  del  12
gennaio 1996): 
         a) articoli 9, commi  7  e  8;  da  10  a  12,  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. 
       3. Dal 23 ottobre  1997  (art.  8,  CCNL  integrativo  del  22
ottobre 1997): 
         a) articoli 10, 67, 69, 70 e  124,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266; 
         d) articoli  da  14  a  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335; 
         f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14. 
       4. Dal 27 febbraio  1998  (art.  7  CCNL  integrativo  del  26
febbraio 1998,  relativo  al  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno): 
         a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della  legge
del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente  al  personale
della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997): 
         a) articoli 8, comma  1;  9,  comma  1  e  2,  salvo  quanto
previsto dall'art. 3, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte  relativa  alle  assenze
per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12,  23,  27  e  28,
legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della  Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         c) articoli  6,  17  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 346; 
         e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20  e  21  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e  24,  decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         h) art.  7,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della  Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il  personale
con qualifica dirigenziale - sezione II): 
         a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3,  per  la
parte  relativa  alle  assenze  per  gravidanza  e  puerperio  e  per
infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         d)  articoli  6,  17,  21,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         e) articoli 2 e 7, con le  decorrenze  di  cui  all'art.  66
ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro  per  il
personale con qualifica dirigenziale, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ; 
         f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del  Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di
cui all'art. 66, ultimo periodo del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494; 
         j)  articoli  2,  4  e  15,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e  13,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487; 
         m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980, n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6  e
7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio  1987,
n. 268; 
         h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         i) art.  7,  comma  6,  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1988, n. 127; 
         l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o  gennaio  1996;  6,
con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47,  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
         m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
         n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del  CCNL  integrativo  del  13
maggio 1996): 
         a) art. 124, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 25,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno 1983, n. 347; 
         c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333. 
   IV. Sanita' 
       1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a  7;
da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e  130,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili  nel
primo triennio di vita del bambino; 
         d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente  alla
parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,
da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto  del  Ministro
della sanita' 30 gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57
e 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1987,  n.
270; 
         j) art. 46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         k) decreto Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  marzo
1989, n. 127; 
         l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi,  legge  29  dicembre
1988, n. 554; 
         m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto
1988, n. 395; 
         n) articoli 1, comma 1; 2,  comma  1;  da  3  a  6,  decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,
46, comma 1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e  comma  2,
ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2,  per  la  parte
riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a  7;  da
50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio  1996,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'art.  47,  comma  8  del  contratto  collettivo
nazionale del lavoro per il quale la  disapplicazione  dell'art.  57,
lettera b) dello  stesso  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
decorre dal 1o gennaio  1997;  68,  commi  da  4  a  7,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; 
         p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma  1
CCNL del 22 maggio 1997): 
         a) art. 87, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
maggio 1987, n. 270. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68  commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129,  130,  131,  134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 14, 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) articoli 8, comma 1,  9,  commi  1  e  3,  per  la  parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12,
23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  21,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2,  4;  21  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli da 3 a 6, da 9  a  11,  29  e  36,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127 
         m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del
comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni  gia'  avvenute
alla data di stipulazione  del  Contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro; 34, 37,  38,  comma  3,  39,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537. 
   VI. Scuola 
       1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97): 
         a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; 
         b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
         c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948; 
         d) articoli  12,  da  13  a  17,  solo  con  riferimento  al
personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70,  71,
solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100
a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
         e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; 
         g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1  e  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
         h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; 
         j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
         l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,  n.
588; 
         m) articoli 4, da  18  a  20,  21,  lett.  b),  decreto  del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,
11, 12, commi 1, 5, 6 e  8;  da  13  a  21,  23  e  30,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209; 
         o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica  n.  494
del 1987; 
         p) articoli  4,  11  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;
da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11,  14,  18,
19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; 
         r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117; 
         s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20,  legge
24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 2 maggio 1996  (art.  9  dell'accordo  successivo,  con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative): 
         a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n.
2009; 
         b)  art.  14,  comma  16,  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. 
   VII. Universita' 
       1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131
e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14, 18,  da  30  a  34  e  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249; 
         d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; 
         e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) art. 26,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
         g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20  e  21,  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24,  comma  3,  legge  29
gennaio 1986, n. 23; 
         j) articoli da 2 a 7; 8, con la  decorrenza  prevista  nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9,  12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; 
         k) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117; 
         n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127; 
         o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e
3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto
1990, n. 319; 
         p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Aziende autonome 
       1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99  e  134,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 giugno 1986; 
         h) art. 53,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         n) articoli  5,  15  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; 
         o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40,  4;  4,  comma  20,
legge del 24 dicembre 1993, n. 537. 
   IX. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter,  20,
         20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da  35  a  39,  41,  42,
         comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L.  ENEA
         31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; 
         c)  Parte  generale,  allegati,  appendici   e   codici   di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al  previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato B 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio  1994-1997  per  il  personale  dirigenziale   ai   sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
   I. Ministeri 
       1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20, da 47 a 50, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
         d) decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,
n. 422; 
         e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         g) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         p) art. 3, comma 1, lettera i) parte  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23; 
         v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2.  Dal  30  settembre  1997  (art.  15  CCNL  integrativo  30
settembre 1997): 
         a) art. 18, comma 2-bis,  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1  a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         e) articoli 2, 3, commi 1  e  2,  decreto-legge  11  gennaio
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 
72; 
         f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15  e  16,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
         g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88; 
         h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n.  344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21; 
         i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980 n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93; 
         e) art. 7, da 17 a 19,  25,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347; 
         f) articoli 11, da 18 a 21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13; 
         g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40  a
42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica  13
maggio 1987 n. 268; 
         h) articoli 4, 16, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988 n. 395; 
         i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142,  salvo
che per i limitati casi di cui all'art. 46; 
         j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40,  43,  44,  46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333; 
         k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
   IV. Sanita' 
       1. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  medica  e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e
75 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di  assenza  retribuita  in  ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma a punti 1)  e  2);  57,  60,  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della  Repubblica  25  giugno  del
1983, n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a  90,
92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio
1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109,  110,
commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo  quanto
previsto dall'art. 65, comma 9, del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  1990,
n. 384; 
         n) art. 18, commi 1 lettera f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502; 
         o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL  del  5  agosto
1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       3. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,
54, 55, 56, comma 1, punto  1)  e  2);  57,  60  e  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112,  decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art  72
del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41,  da  44  a
47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art.  72  del  contratto
collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         o) art. 18, commi  1  p.to  f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
         periodo  del  secondo  capoverso,  decreto  legislativo   30
         dicembre 1992, n. 502. 
       4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1  comma  14  del  CCNL  del  5
agosto 1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         c)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
         e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1  a
7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo;  70,
71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; 
         c)  articoli  8,  comma  1,  relativamente  all'obbligo   di
residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo  1975,  n.
70; 
         d) articoli. 52, 53  e  65,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  17,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4;  21,  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) articoli 1, 11,  17,  commi  1  e  da  5  a  13,  con  la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto  collettivo  nazionale
del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista  dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi  1  e
2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della  Repubblica  del
12 febbraio 1991, n. 171; 
         m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VI. Universita' 
       1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi  da
1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126,  127,  129  e  131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; 
         g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985,  n.  2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72; 
         h) art. 21,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
febbraio 1986, n. 13; 
         i)  art.  1,  decreto-legge  27  dicembre  1989,   n.   413,
convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
         j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         k) art. 13, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
         Ministri 21 aprile 1994, n. 439. 
   VII. Aziende autonome 
       1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze  previste
dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del  lavoro,
decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per  la  parte  relativa  al
personale con qualifica dirigenziale; 
         d) articoli 20, da 47 a 50,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748: 
         e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio  1977,
n. 422; 
         f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197; 
         i) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) decreto-legge 10 maggio  1986,  n.  154,  convertito  con
legge 11 luglio 1986, n. 341; 
         l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n.  325,  convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402; 
         m)  art.  6,  decreto-legge  7  settembre  1987,   n.   370,
convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18,  19,
         19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39,  41,
         42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77  a
         79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988  -  30  dicembre
         1991; 
         c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i  Codici
di  autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero   afferenti   al
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato C 
                                                   (Art. 71, comma 2) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed  autonomie
locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo  periodo  del  presente
decreto). 
   I. Personale non dirigenziale 
       1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001): 
         a) articoli 10, 27, e allegato  A,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         b) allegato A, decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1984, n. 665; 
         c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59,  62,  comma
1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della  Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da  34  a  36,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.  333  e
tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
         e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.