Decreto Legge 179/2012 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) 
 
 Vigente al: 26-12-2013  
 

Sezione I 

Agenda e identita' digitale 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo  dell'economia
e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda
di servizi  digitali  e  promuovere  l'alfabetizzazione  informatica,
nonche'  per  dare  impulso   alla   ricerca   e   alle   innovazioni
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale  e  civile  e,  nel  contempo,  di
rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   di   concerto   con    i    Ministri    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze,  per
la coesione territoriale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitale
                unificato e finanziamento dell'ISTAT 
 
  1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di  leale  collaborazione
con le autonomie regionali,  promuove  lo  sviluppo  dell'economia  e
della cultura digitali, definisce  le  politiche  di  incentivo  alla
domanda dei servizi digitali e favorisce,  tramite  azioni  concrete,
l'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e
civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  di
ogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  lo
stato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 ((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con
particolare  riferimento  agli  effetti  prodotti  e   ai   risultati
conseguiti.  Nella  relazione  e'  fornita,   altresi',   dettagliata
illustrazione  dell'impiego  di  ogni  finanziamento,  con   distinta
indicazione degli interventi  per  i  quali  le  risorse  sono  state
utilizzate. In prima attuazione la relazione  ha  come  finalita'  la
descrizione  del  progetto  complessivo  di  attuazione   dell'Agenda
digitale   italiana,   delle   linee   strategiche   di   azione    e
l'identificazione degli obiettivi da raggiungere)). 
  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
finanze, con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica  e
con il Ministro»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))  sentita  l'Agenzia
per  l'Italia   digitale,   e'   disposto   anche   progressivamente,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibili
utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazione
all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametri
della  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitaria
necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,
nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.
Le modalita'  tecniche  di  produzione,  distribuzione  ((gestione  e
supporto all'utilizzo)) del  documento  unificato,  nel  rispetto  di
quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro  sei  mesi))  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili  sanitari,  con
il Ministro della salute.»; 
    ((c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del  documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 
  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio")). 
  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di ((12 milioni)) di euro  per
l'anno 2013. 
                               Art. 2 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del  quinto  comma
dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
"Ordinamento  delle   anagrafi   della   popolazione   residente"   e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),
istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di  dati
e' sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza  annuale  in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I  risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
   2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
   3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'  dei  dati
anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche
dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione
dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano
pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
   4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche'
dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza
della carta di identita' della popolazione residente. 
   5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
   6. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la
Conferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei
comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita'
di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con
riferimento: 
     a) alle garanzie e alle misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
     b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con  le  altre
banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui  al  capo  VIII
del presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una
volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche
amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o
duplicazioni da parte degli stessi; 
     c) all'erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall'ANPR,
tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e
delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.
396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».((3)) 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  della
popolazione residente;». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  sentiti  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della  salute  e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. ((3)) 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I  regolamenti  previsti  dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottati su  proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri"; 
  - (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  previsti  dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non  ancora  adottati  e  decorsi
ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                             Art. 2-bis 
 
            (( (Regole tecniche per le basi di dati). )) 
 
  ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, predispone le regole tecniche  per  l'identificazione  delle
basi di dati critiche tra quelle di interesse  nazionale  specificate
dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  per  definirne  le
modalita'  di  aggiornamento  in  modo  che,  secondo  gli   standard
internazionali di riferimento, sia garantita  la  qualita'  dei  dati
presenti)). 
                               Art. 3 
 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
          nazionale dei numeri civici delle strade urbane. 
 
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e
delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  effettuato  dall'ISTAT
con   cadenza   annuale,   nel   rispetto    delle    raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei. ((3)) 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT  e  dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche  dati
di  rilevanza  nazionale  e  regionale,  nel  rispetto  delle  regole
tecniche del sistema pubblico di  connettivita'  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Per  la  realizzazione  dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  concessionari  di
servizi  pubblici  dotati  di  un  archivio  elettronico   con   dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico  su  tutto  il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati  a  livello  di
singolo  numero  civico  e  mantenuti  sistematicamente   aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'
preparatorie  all'introduzione  del  censimento  permanente  mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di
cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015. 
  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con
le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al
sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico
nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, il Governo  emana  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo  riordino  del  Sistema  Statistico  Nazionale,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti
e degli uffici di statistica del SISTAN; 
  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con
riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; 
  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i
principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema
delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo
a fornire i dati statistici; 
  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; 
  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni
internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei
dati amministrativi a fini statistici. ((3)) 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   12.   (Commissione   per   la   garanzia   della   qualita'
dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la Commissione per la
garanzia  della  qualita'  dell'informazione  statistica  avente   il
compito di: 
  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i
regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi
internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico
nazionale; 
  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; 
  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13; 
  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di
cui all'articolo 24. 
  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui  all'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 166; qualora  i  chiarimenti  non  siano  ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e
amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea
in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 
  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle
riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 
  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 
  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali
rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle
riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ISTAT.». 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I  regolamenti  previsti  dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottati su  proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri"; 
  - (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  previsti  dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non  ancora  adottati  e  decorsi
ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                               Art. 4 
                  Domicilio digitale del cittadino 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata,  rilasciato  ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2 quale suo domicilio digitale. 
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. L'utilizzo di  differenti  modalita'  di  comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. 
  4-bis. In assenza del domicilio digitale di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39. 
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei
documenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi
che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71. 
  4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica  di
cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di   cui
all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento
rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».((3)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che "I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,  13,
comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                               Art. 5 
Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi
                 delle imprese e dei professionisti 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
((che presentano domanda di  prima  iscrizione))  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla  data
di entrata in vigore ((della  legge  di  conversione))  del  presente
decreto. 
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
((fino  ad  integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  e  comunque  per   quarantacinque   giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata)). 
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)) e con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionale
degli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle
imprese e dei professionisti, presso il  Ministero  per  lo  sviluppo
economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  ((3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito   alle   pubbliche
amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma
3)). 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle   risorse,   ((sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale,)) si avvale per la  realizzazione  e
gestione operativa dell'Indice nazionale di  cui  al  comma  1  delle
strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio  deputate  alla
gestione del registro imprese e ne definisce ((con proprio decreto)),
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  ((della
presente disposizione)), le modalita' di accesso e di aggiornamento. 
  5. Nel ((decreto)) di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le
modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio
per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 

Sezione II 

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto 

                               Art. 6 
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
    pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; 
    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso.»; 
    c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:  «le  dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici»; 
    d)   all'articolo   54,   comma   2-ter,    dopo    le    parole:
«((amministrazioni pubbliche))»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  i
gestori di servizi pubblici». 
    ((d-bis) il  comma  1  dell'articolo  57-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e'
istituito l'indice degli indirizzi della pubblica  amministrazione  e
dei  gestori  di  pubblici  servizi,  nel  quale  sono  indicati  gli
indirizzi di posta  elettronica  certificata  da  utilizzare  per  le
comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e  per  l'invio  di
documenti  a  tutti  gli  effetti   di   legge   tra   le   pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati")). 
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente: 
  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ((con  firma  elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,))   pena   la   nullita'   degli   stessi.
((Dall'attuazione della presente  disposizione  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito  delle  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   dalla   legislazione
vigente))». 
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili. 
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 7 
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel  settore
                         pubblico e privato. 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n.  165  del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  medico  o  la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   valido
indirizzo". 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica
direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o
con esso convenzionato,  che  ha  in  cura  il  minore,  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di
trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto  di  cui  al  successivo  comma  3-bis,  e  dal
predetto  Istituto  e'  immediatamente  inoltrata,  con  le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo  di  posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta. 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma  3,  comprese
la  definizione  del  modello  di  certificazione   e   le   relative
specifiche.»;((3)) 
    b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la
lavoratrice  e  il  lavoratore  comunicano  direttamente  al  medico,
all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 47, le proprie generalita' allo scopo di usufruire  del
congedo medesimo.». 
  3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b),  del  presente
articolo, si applica a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che
"I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  previsti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7,  comma
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non
ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono adottati anche ove non sia pervenuto il  concerto  dei  Ministri
interessati". 
                               Art. 8 
          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 
 
  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico
locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   biglietti
elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  adottate,  in  coerenza
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole  tecniche
necessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anche
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. ((3)) 
  3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio  ed
al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto
di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche  in  deroga
alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di  pagamento  in  mobilita',  anche
attraverso l'addebito diretto su credito telefonico  e  nel  rispetto
del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto  dalle
vigenti    disposizioni,    tramite    qualsiasi    dispositivo    di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul
dispositivo di comunicazione. 
  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  recante
«Quadro  generale  per  la  diffusione  dei  sistemi   di   trasporto
intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle
interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la  necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti
settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla
mobilita'; 
  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del
trasporto merci; 
  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del
trasporto; 
  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di
trasporto. 
  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i
sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio
nazionale: 
  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'
multimodale; 
  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in
tempo reale; 
  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico
connesse alla sicurezza stradale; 
  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 
  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 
  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 
  5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    "11. Sulle autostrade e strade per  il  cui  uso  sia  dovuto  il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di  telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,
i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite
barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal
personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo
accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse
sulle altre autostrade". 
  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento
delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle
applicazioni e dei servizi ITS. 
  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla
diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e  dei  servizi  ITS  ,
figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in
conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in
particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione
nazionale di riferimento. 
  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di
sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata e  consultabile,  nei  limiti  eventualmente
previsti, come dati di  tipo  aperto.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 
  9-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  oneri
aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articolo
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969,
n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni. 
  9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,  le
previsioni normative di  cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugno
1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,
dall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  e
successive modificazioni. 
  9-quater. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare
le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con
l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle
navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono
traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: 
  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; 
  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informativo
per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive  modificazioni.Devono  comunque   essere   assicurati   la
semplificazione   delle   procedure   ed   appropriati   livelli   di
interoperativita'  tra  i  diversi  sistemi  pubblici   che   operano
nell'ambito logistico  trasportistico,  secondo  quanto  indicato  al
comma 13. Dall'applicazione del presente comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  179  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).   -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il  comandante
della nave o il  raccomandatario  marittimo  o  altro  funzionario  o
persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in  formato
elettronico,  all'autorita'  marittima  i   formulari   in   appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; 
  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; 
  dichiarazione sanitaria marittima. 
  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i
passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato. 
  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il
comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. 
  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base
alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da
rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o
regolamentari di carattere speciale. 
  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra
all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. 
  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,
le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'
prossima al porto di arrivo. 
  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.». 
  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del
codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione
prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di
attuazione di strumenti giuridici internazionali. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto
riguarda  gli  aspetti  di   competenza   doganale,   e,   la   piena
accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
e successive modificazioni, oltre che agli Stati  membri  dell'Unione
europea.L'interoperativita'  va  altresi'  assicurata  rispetto  alle
piattaforme  realizzate  dalle  autorita'  portuali  per  il  miglior
espletamento delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  dei  nodi
logistici che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. ((3)) 
  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui
all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente
inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria. 
  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali
comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,
recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che "I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,  13,
comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                               Art. 9 
((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)). 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:
"dispositivo  di  firma"  sono  inserite  le  seguenti:  "elettronica
qualificata o digitale"; 
    0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del
codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale"; 
    0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi  informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri
definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite
il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software
eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita
disponibilita'")); 
    a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche
amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del
presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente.   ((Le
pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,
all'interno della sezione "Trasparenza,  valutazione  e  merito",  il
catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in  loro
possesso ed i  regolamenti  che  ne  disciplinano  l'esercizio  della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati
presenti in Anagrafe tributaria)). 
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7. 
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati. 
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida. 
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente»; 
    b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali ((, in formato disaggregato)); 
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati; 
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia per  l'Italia  digitale  ((deve  stabilire)),  con  propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi  marginali.((In  ogni  caso,
l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si
attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36))». 
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
    «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». 
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia
per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,
anche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18». 
  ((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  parola:  "affissione"
e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione")). 
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  di
non discriminazione»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4»; 
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; 
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»; 
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4,»; 
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono
inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». 
  ((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.
69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione  e'
effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili". 
  6-ter. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente)). 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per l'anno corrente ((e lo  stato  di  attuazione  del
"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella  propria  organizzazione,
in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali
attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La
redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto)).  La  mancata  pubblicazione  e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili. 
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni. 
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di  cui  al  ((comma
7)): 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti. 
                             Art. 9-bis 
 
((   (Acquisizione   di   software   da    parte    della    pubblica
                        amministrazione). )) 
 
  ((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
   "1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto
della pubblica amministrazione; 
    c) software libero o a codice sorgente aperto; 
    d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza
d'uso; 
    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
   1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione
comparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione; 
    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,
conformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di
software acquisito. 
   1-ter. Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed
economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti
motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software
liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di
soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   loro
rispetto")). 

Sezione III

Agenda digitale per l'istruzione ((e la cultura
digitale))

                               Art. 10 
Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  altre  misure   in   materia
                             scolastica 
 
  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa
e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi
connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente
riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene
tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 
  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 
  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'
internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i
titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di
interoperabilita' definiti a livello internazionale. 
  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare
2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di
competenza,   dall'anagrafe   nazionale   degli   studenti   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e
successive modificazioni. 
  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
possono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazioni
disponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureati
delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n. 170. 
  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto  1999,  n.
264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in
modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  secondo  le  modalita'  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente  (ISEE)  e  degli  altri  dati
necessari  al  calcolo  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente per l'universita' (ISEEU)". 
  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie,   l'anagrafe   nazionale   degli
studenti, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 76, nonche' quella  degli  studenti  e  dei  laureati  delle
universita' di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003,  n.  170,  rappresentano  banche  dati  a   livello   nazionale
realizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti  locali  ciascuno
in relazione  alle  proprie  competenze  istituzionali.  All'anagrafe
degli  studenti  e  dei  laureati  accedono  anche  le   universita'.
L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e'  altresi'  alimentata  dai  dati
relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. 
  9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  del
comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'
informatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delle
domande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sono
definite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. ((3)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che "I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,  13,
comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                               Art. 11 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il
collegio dei docenti adotta per  l'anno  scolastico  ((2014-2015))  e
successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,
costituita da un testo in formato ((digitale a norma  della  legge  9
gennaio 2004, n. 4, o mista,  costituita  da:  un  testo  in  formato
cartaceo  e  da  contenuti  digitali  integrativi,  oppure   da   una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili
o acquistabili in rete anche in modo disgiunto)). ((L'obbligo di  cui
al   primo   periodo   riguarda   le   nuove   adozioni   a   partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della  scuola  primaria,
dalla prima classe della scuola secondaria di  primo  grado  e  dalla
prima e  dalla  terza  classe  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado)). La delibera del collegio dei docenti  relativa  all'adozione
della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni  scolastiche
statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di  cui  ((all'articolo
11)) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»; 
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; 
  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi»; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter»; 
  ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) i criteri per ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche")); 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3.». 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 ((e' aggiunto il seguente:)) 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali
interessati  ((stipulano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni)) con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione
di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove
tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli
studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'
di scuole.». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali, ((al fine  di  garantire  edifici
scolastici   sicuri,    sostenibili    e    accoglienti,    avviano))
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi
complessi scolastici, ((e)) promuovono, d'intesa,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili
complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le
destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma
3,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gia'  destinate  con
((delibera CIPE n. 6/2012  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile  2012))  alla  costruzione  di
nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del
patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a  norma
dello stesso, gli enti locali, proprietari  di  immobili  scolastici,
possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica,  ai
contratti di servizio energia di  cui  al  ((decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26   agosto   1993,   n.   412)),   e   successive
modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale  in
conformita' alle previsioni di cui al ((decreto legislativo 30 maggio
2008)), n. 115, anche nelle forme  previste  dall'articolo  3,  comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;». 
  ((4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio
scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per
l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi
finanziamenti. 
  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente competenti. 
  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta
formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla
base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 
  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  province
autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 
  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   quale
confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della
capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo
delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto. 
  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti
locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includere
l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. 
  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"
e' inserita la seguente: "necessaria")). 
                             Art. 11-bis 
 
(( (Credito d'imposta per  promuovere  l'offerta  on  line  di  opere
                          dell'ingegno).)) 
 
  ((1. Al fine di migliorare l'offerta legale di  opere  dell'ingegno
mediante le reti di comunicazione  elettronica,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel  rispetto
dei limiti della regola de minimis, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle  imprese  che
sviluppano nel territorio italiano  piattaforme  telematiche  per  la
distribuzione,  la  vendita  e  il  noleggio  di  opere  dell'ingegno
digitali. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa  di  5  milioni  di  euro
annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non  concorre  alla  formazione
del reddito ne' della base imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'imposta
in cui le spese di cui al comma 1 del presente  articolo  sono  state
sostenute. L'agevolazione non  e'  rimborsabile,  ma  non  limita  il
diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti  dirigenziali,  in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al fine di  assicurare  la
copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  precedente,  provvede  a
modificare  la  misura  del  prelievo  erariale  unico,  nonche'   la
percentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione  ovvero  per
quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori  entrate  in
misura non inferiore a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015)). 

Sezione IV 

Sanita' digitale 

                               Art. 12 
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
                              sanitario 
 
  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 
  2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province   autonome,
((conformemente a quanto disposto dai decreti  di  cui  al  comma  7,
entro il 30 giugno 2015,)) nel rispetto della  normativa  vigente  in
materia di protezione dei dati personali, a fini di: 
    a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
    b) studio e ricerca scientifica in  campo  medico,  biomedico  ed
epidemiologico; 
    c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e
valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte  del  cittadino  ai
servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di
cui al comma 7. 
  ((2-bis.   Per   favorire    la    qualita',    il    monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier
farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a  cura  della
farmacia che effettua la dispensazione)). 
  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura
l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 
  3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base  del
consenso libero e informato da parte dell'assistito,  il  quale  puo'
decidere se e quali dati relativi  alla  propria  salute  non  devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo. 
  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite
dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito. 
  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'
essere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenza
sanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazione
sanitaria. 
  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono
perseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,
((senza l'utilizzo dei dati identificativi degli  assistiti  presenti
nel FSE)),  secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e  logiche  di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il  decreto  di
cui al comma 7,  in  conformita'  ai  principi  di  proporzionalita',
necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali. 
  6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel  FSE,  di
cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere  realizzata  soltanto
in forma protetta  e  riservata  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni
software adottati devono assicurare piena  interoperabilita'  tra  le
soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
7. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ((con uno  o  piu'  decreti))  del  Ministro  della
salute e del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi  dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono
stabiliti: ((i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonche'))
e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono
alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie
e le misure  di  sicurezza  da  adottare  nel  trattamento  dei  dati
personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita'  e  i
livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di  cui
ai commi 4, 5  e  6,  la  definizione  e  le  relative  modalita'  di
attribuzione di un codice identificativo univoco  dell'assistito  che
non consenta l'identificazione diretta  dell'interessato,  i  criteri
per l'interoperabilita' del FSE a  livello  regionale,  nazionale  ed
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema  pubblico  di
connettivita'. ((3)) 
  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenza
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito. 
  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori
e di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di
cellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesici
sono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'
delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo
di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati
anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e
caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una
popolazione definita. 
  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o
prodotti  di  ingegneria  tessutale  e  di  impianti  protesici  sono
aggiornati periodicamente con la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
tenuta e aggiornamento dei registri  di  cui  al  presente  comma  e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra  tra  le
attivita' istituzionali delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altre
patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. 
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizioni
di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
((3)) 
  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni
caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principio
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regioni
o  dei  servizi  da  queste  erogate  ((,  ovvero  partecipare   alla
definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura  nazionale
per l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale,)). 
  ((15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le  province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al  Ministero
della salute il piano di  progetto  per  la  realizzazione  del  FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla  medesima
Agenzia e dal Ministero  della  salute,  anche  avvalendosi  di  enti
pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle  esigenze
avanzate dalle regioni e dalle  province  autonome,  nell'ambito  dei
rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con
le  regioni  e  le  province  autonome,   la   progettazione   e   la
realizzazione dell'infrastruttura nazionale  necessaria  a  garantire
l'interoperabilita' dei FSE. 
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale  e  il  Ministero  della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di: 
  a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto
presentati  dalle  regioni  e  dalle   province   autonome   per   la
realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto
stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare
condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati
regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini
di programmazione sanitaria nazionale; 
  b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle  regioni  e
delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto
dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui
sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005. 
  15-quinquies. Per il progetto  FSE  di  cui  al  comma  15-ter,  da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non
superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
l'Italia digitale)). 
                                                                ((3)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I  regolamenti  previsti  dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottati su  proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri"; 
  - (con l'art. 13,  comma  2-quater)  che  "I  decreti  ministeriali
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi
2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15,  comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora  adottati  e
decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  adottati   dal
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto  il
concerto dei Ministri interessati"; 
  - (con l'art. 43, comma 1-bis) che "Il consenso o il  diniego  alla
donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni". 
                               Art. 13 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  novembre  2011,
concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015. 
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale  nel
rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra  le
regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'obbligo di  compensazione  tra  regioni  del
rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative  a  cittadini  di
regioni diverse da quelle di  residenza.  Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  Stato
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' di attuazione del presente comma. ((3)) 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni e delle province autonome di cui al comma  1,  rilasciano  le
prescrizioni  di  farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente   in
formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinche' si
configuri l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le  previsioni  degli  accordi  e   dei   contratti   collettivi   di
riferimento". 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali,  secondo  modalita'  stabilite
con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese  note  sul  sito
del sistema informativo del  progetto  «Tessera  sanitaria»,  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto  previsto  dal
comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati. 
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate.». 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che "I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,  13,
comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 
                             Art. 13-bis 
                       (( (Ricetta medica) )) 
 
  ((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti: 
   "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo accompagnata dalla  denominazione  di  quest'ultimo.
L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il
farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. 
   11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate  sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e' abrogato)). 

Sezione V 

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica 

                             Art. 13-ter 
                      (( (Carta dei diritti) )) 
 
  ((1. Lo Stato riconosce l'importanza del  superamento  del  divario
digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera
diffusione della conoscenza fra la cittadinanza,  l'accesso  pieno  e
aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione  del
sapere. A tal fine, promuove una "Carta  dei  diritti",  nella  quale
sono definiti i principi e i  criteri  volti  a  garantire  l'accesso
universale  della  cittadinanza  alla  rete  internet  senza   alcuna
discriminazione o forma di censura. 
  2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi  della  "Carta  dei
diritti" a livello internazionale e individua forme  di  sostegno  al
Fondo di solidarieta'  digitale  per  la  diffusione  della  societa'
dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo)). 
                               Art. 14 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale,  tenendo  conto   delle   singole
specificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassa
densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto. 
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite  con  la
seguente: «riprende». 
  2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le
modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente
dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero
dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi
di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e
rendicontati. ((3)) 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero   territorio   nazionale,   specificando    che    devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  uso
per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie  massima  di
manto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  una
determinata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  manto
stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trincea
tradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficie
interessata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  di
ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,
proporzionalmente all'area d'azione. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:  «novanta
» e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»; 
    b) dopo le parole: «il termine e' ridotto a» la parola:  «trenta»
e' sostituita dalla seguente: «quindici»; 
    c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.». 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:«  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione». 
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.». 
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la  fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere  a  tutte  le
parti comuni  degli  edifici  al  fine  di  installare,  collegare  e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o  simili
apparati privi di emissioni elettromagnetiche  a  radiofrequenza.  Il
diritto di accesso e'  consentito  anche  nel  caso  di  edifici  non
abitati e di  nuova  costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili  oggetto  di  intervento
nello stato precedente i  lavori  e  si  accolla  gli  oneri  per  la
riparazione di eventuali danni arrecati». 
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che: 
    a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti
casi: 
      1) all'interno di edifici utilizzati  come  ambienti  abitativi
con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 
      2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 
    b)  nel  caso  di  esposizione  a  impianti  che  generano  campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza  compresa  tra
100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione
di cui  alla  tabella  1  dell'allegato  B  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  8  luglio  2003,  intesi  come
valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza  di
m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi  intervallo  di
sei minuti. I valori di cui alla lettera a),  invece,  devono  essere
rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio  e  sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
    c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione  ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
    d) le tecniche di misurazione e di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Tali Linee Guida potranno  essere  soggette  ad
aggiornamento  con  periodicita'  semestrale   su   indicazione   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione. 
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti. 
  10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate
per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e
registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2". 
  10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. Al fine di agevolare la diffusione della banda  ultralarga  in
qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,
da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.259,  degli  impianti
radioelettrici per  trasmissione  punto-punto  e  punto-multipunto  e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o
uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non
superiore a 0,5 metri quadrati. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-bis) che
"I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3,  comma  4,  12,
comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, qualora non ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
                             Art. 14-bis 
             (( (Pubblicita' dei lavori parlamentari).)) 
 
  ((1. Al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  e'
assicurata a titolo gratuito  la  funzione  trasmissiva  al  fine  di
garantire la trasparenza e l'accessibilita' dei  lavori  parlamentari
su  tutto  il  territorio  nazionale  nel  nuovo  sistema  universale
digitale. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Ministro  dello   sviluppo   economico   adotta   gli   opportuni
provvedimenti)). 
                               Art. 15 
                        Pagamenti elettronici 
 
  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici
servizi nei rapporti con l'utenza sono  tenuti  a  far  data  dal  1°
giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi
titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione. A tal fine: 
  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento; 
  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  Le  modalita'   di
movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A.
dei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti
postali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dalla
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste
Italiane S.p.A. stipulata ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   l°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  17  DICEMBRE  2012,  N.  221.  Dalle
previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere  escluse
le operazioni di pagamento per le quali la  verifica  del  buon  fine
dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in
questi casi devono comunque  essere  rese  disponibili  modalita'  di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
  3-bis. I micro-pagamenti dovuti a  titolo  di  corrispettivo  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di
cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto
dalle imprese fornitrici. 
  3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  da
pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in
relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo
1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013. 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e  le  modalita'
attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a
disposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento
medesimo. 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale
di cui al decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e'  disciplinata
l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie
mobili.((3)) 
  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di  cui  al  comma  precedente.  Con  i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli  obblighi  a
ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  tecnologie
mobili. 
  5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione  e
contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed  al  fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
  5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
valutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di
autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'
effettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad
apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere
obbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza
informatica". 
  5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto  il
seguente: 
   "4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale
che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una
transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che "I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,  13,
comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati". 

Sezione VI 

Giustizia digitale 

                               Art. 16 
 
 
Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  via
                             telematica 
 
  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 
  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 
  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:  «Quando  viene
redatto su supporto cartaceo»; 
  b) al secondo comma le parole  «Esse  contengono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
  c) al secondo comma  le  parole  «ed  il  nome  delle  parti»  sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»; 
  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici.». 
  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario. 
  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12. 
  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 
  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 
  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133; 
  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di
appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a
destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
  ((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello)) 
  ((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai
tribunali e dalle corti d'appello)) 
  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando: 
  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente
articolo; 
  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati. 
  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via
telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica
certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.  ((L'elenco  formato
dal Ministero della giustizia e'  consultabile  esclusivamente  dagli
uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti,
e dagli avvocati)). 
  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «1-ter.  L'importo  del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti
comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la
comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa
possibile per causa a lui imputabile.». 
  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale
amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 16-bis 
 
 
((   (Obbligatorieta'   del   deposito    telematico    degli    atti
                           processuali).)) 
 
  ((1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal  30  giugno
2014  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria
giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti
processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti
precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di
cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. 
  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di
procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 
  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del
commissario liquidatore e del commissario straordinario. 
  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al
tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente
del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione
di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto
d'ingiunzione. 
  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali
nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 
  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal
presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati. 
  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al
momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da
parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero
della giustizia. 
  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 
  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.)) 
                            Art. 16-ter. 
 
 
     (( (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).)) 
 
  ((1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della  notificazione
e comunicazione degli atti in materia civile, penale,  amministrativa
e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli  previsti
dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;  dall'articolo
16 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo  6-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  nonche'  il  registro
generale degli indirizzi elettronici,  gestito  dal  ministero  della
giustizia.)) 
                           Art. 16-quater. 
 
 
         (( (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).)) 
 
  ((1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "«di   cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a
norma dell'articolo 2 deve"; 
    c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si
esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato
notificante; 
    b) gli estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto
viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'
stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo."; 
    e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse; 
    f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    g) all'articolo 6, comma 1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 
    h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 
    i) all'articolo 9, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"1-bis. Qualora non si possa  procedere  al  deposito  con  modalita'
telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta
elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
    l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al
pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede
mediante sistemi telematici". 
  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
2011, n. 44. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al
comma 2.)) 
                         Art. 16-quinquies. 
 
 
                    (( (Copertura finanziaria).)) 
 
  ((1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e  software
presso gli uffici giudiziari, per  il  potenziamento  delle  reti  di
trasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e
per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,
amministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. 
  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
                               Art. 17 
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglio
                            1999, n. 270 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale
o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito
della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere
compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici
giorni.»; 
  b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
  «31-bis  (Comunicazioni  del  curatore).  -  Le  comunicazioni   ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice
delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo  di
posta elettronica certificata da  loro  indicato  nei  casi  previsti
dalla legge. 
  Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonche'
nei casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte   le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
cancelleria. 
  In pendenza della procedura e per il  periodo  di  due  anni  dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i  messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 
  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle
eventuali  osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»; 
  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il
relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede
dell'impresa o la residenza del creditore: 
  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le
modalita' indicate nell'articolo seguente; 
  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro
cui vanno presentate le domande; 
  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 
  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»; 
   e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda  di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a
norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.»; 
  ((2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso  puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni  e,  nel
termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo
sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e'
depositato presso la cancelleria del tribunale.))»; 
  3) al terzo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal  seguente:  «5)
l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»; 
  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e'  omessa
l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,
secondo comma.»; 
  f) all'articolo 95, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato  passivo  corredato  dalle
relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e
nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le
modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza.»; 
  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione  di
esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»; 
  h)  all'articolo  101,  primo  comma,  le  parole:  «depositate  in
cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»; 
  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo  le  parole:  «primo  comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»; 
  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il giudice ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia
data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta
elettronica certificata.»; 
  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice  ordina
il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che  non  puo'
essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»; 
  2) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o
contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non
e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.»; 
   n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma sono aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Quando  il
ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»; 
  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Una  volta  espletato  tale  adempimento  preliminare   il   giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,
valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata  risposta
sara' considerata come voto favorevole.»; 
  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato  dispone  che
il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta  elettronica
certificata al  proponente,  affinche'  richieda  l'omologazione  del
concordato e  ai  creditori  dissenzienti.  Al  fallito,  se  non  e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la
notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da  pubblicarsi  a  norma
dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni  e
non superiore a  trenta  giorni  per  la  proposizione  di  eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per  il
deposito da  parte  del  comitato  dei  creditori  di  una  relazione
motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori  non
provvede nel termine,  la  relazione  e'  redatta  e  depositata  dal
curatore nei sette giorni successivi.»; 
  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati  dal  curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo
posta  elettronica  certificata,  se  il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi
di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; 
  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
commissario  giudiziale  redige  l'inventario  del   patrimonio   del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine
la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita  dal  commissario
giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo
di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma»; 
  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nello stesso termine,  copia  della  relazione  e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di
sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare
osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui
beni.»; 
  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese  dalla
nomina il commissario comunica a ciascun  creditore,  a  mezzo  posta
elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo
di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni.»; 
  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre
persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al
commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro
osservazioni o istanze.»; 
  3)  dopo  il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,
ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il
commissario liquidatore.»; 
  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei  loro  beni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,comunicando  l'indirizzo  di   posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»; 
  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo
che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro  novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione,  il  commissario
forma l'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti  e  delle  domande
indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo
deposita nella cancelleria  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede
principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti  ammessi  o
respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte  ammessa
a mezzo posta elettronica certificata  ai  sensi  dell'articolo  207,
quarto  comma.  Col  deposito   in   cancelleria   l'elenco   diventa
esecutivo.»; 
  bb) all'articolo  213,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste  dall'articolo  26,  terzo  comma»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»; 
  cc) all'articolo  214,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 22, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano
diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale
indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento
del passivo.»; 
  b) l'articolo 22, comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I
creditori e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad
indicare nella domanda l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
ed  avvertiti  delle  conseguenze  di  cui  ai  periodi  seguenti   e
dell'onere di comunicarne al commissario ogni  variazione.  Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore
o dal terzo  titolare  di  diritti  sui  beni.  In  caso  di  mancata
indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  di
mancata comunicazione della variazione, ovvero nei  casi  di  mancata
consegna per cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si  eseguono
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, del regio decreto, 16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
curatore il commissario giudiziale.»; 
  c)  l'articolo  28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di
prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi
titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci
giorni dal deposito in cancelleria.»; 
  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai
seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma  depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per  ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni  dal
deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a  tutti
i creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma  2.  Si  applica  l'articolo
31-bis, terzo comma, del  regio  decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,
sostituendo al curatore il commissario straordinario.»; 
  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia   di
ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i
creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal
deposito in cancelleria.»; 
  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale
della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma
dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in
cancelleria.»; 
  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione
dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,  dalla
comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro  interessato,  dalla  sua
affissione.». 
  ((2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale  nominato  a  norma
dell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai
fini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata)). 
  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e
il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro
tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa
indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante
deposito in cancelleria. 
                               Art. 18 
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n.  3  ((,  e  all'articolo
          217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267)) 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e  di
liquidazione del patrimonio»; 
    b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la  seguente  sezione:
«Sezione  prima  -  Procedure  di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento»; 
    c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»; 
    d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Finalita'  e
definizioni»; 
      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le  parole:  «alle  vigenti  procedure  concorsuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dal presente capo»; 
        b) le parole:  «dal  presente  capo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla presente sezione»; 
        c) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  le
medesime finalita', il  consumatore  puo'  anche  proporre  un  piano
fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il
contenuto di cui all'articolo 8.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini del presente capo, si intende: 
       a)  per  "sovraindebitamento":  la  situazione  di  perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamente
liquidabile  per  farvi  fronte,   ((che   determina   la   rilevante
difficolta'  di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la
definitiva incapacita' di adempierle regolarmente)); 
       b) per  "consumatore":  il  debitore  persona  fisica  che  ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei  all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; 
    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  debitore  in
stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio
degli organismi di composizione della crisi di  cui  all'articolo  15
con  sede  nel  circondario  del  tribunale   competente   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e
di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano  che,  assicurato
il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai  sensi
dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre
disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,
con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.((Il  gestore  e'  nominato  dal
giudice))»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Fermo  il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il
consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con
l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
cui al comma 1.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,  anche
consumatore: 
       a) e' soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle
regolate dal presente capo; 
       b)  ha  fatto  ricorso,  nei  precedenti   cinque   anni,   ai
procedimenti di cui al presente capo; 
       c)  ha  subito,  per  cause  a   lui   imputabili,   uno   dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
       d) ha fornito documentazione che non consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; 
      4) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Ferma
l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della
presente sezione.»; 
    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Contenuto
dell'accordo o del piano del consumatore»; 
      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
       a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o  di
piano del consumatore»; 
       b)  la  parola:  «redditi»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«crediti»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «i beni o  i  redditi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beni e i redditi»; 
        b) le parole: «del piano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'accordo o del piano del consumatore»; 
        c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta
di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano  del
consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»; 
    g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  della
proposta»; 
      2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  dopo  la  parola:  «sede»   e'   inserita   la   seguente
«principale»; 
        b)  sono  aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   «Il
consumatore deposita la proposta di piano  presso  il  tribunale  del
luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente  al  deposito
presso il tribunale, e comunque non oltre  tre  giorni,  deve  essere
presentata,  a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso  gli
enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1)  le  parole:  «Il  debitore,  unitamente  alla   proposta,
deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente  alla  proposta
devono essere depositati»; 
        2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle  seguenti  «di
tutti i beni del debitore»; 
      4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 
      «3-bis. Alla proposta di  piano  del  consumatore  e'  altresi'
allegata   una   relazione   particolareggiata   dell'organismo    di
composizione della crisi che deve contenere: 
       a)  l'indicazione  delle  cause  dell'indebitamento  e   della
diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente  le
obbligazioni; 
       b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita'  del  debitore
di adempiere le obbligazioni assunte; 
       c) il  resoconto  sulla  solvibilita'  del  consumatore  negli
ultimi cinque anni; 
       d)  l'indicazione  della  eventuale  esistenza  di  atti   del
debitore impugnati dai creditori; 
       e)  il  giudizio  sulla  completezza  e  attendibilita'  della
documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,
nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
       3-ter. Il giudice puo' concedere  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta
e produrre nuovi documenti. 
       3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli
interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice
civile.»; 
    h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  Ǥ  2  Accordo  di
composizione della crisi»; 
    i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'
inserito il seguente: «, 8»; 
        b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti:
«, almeno trenta giorni prima del termine  di  cui  all'articolo  11,
comma 1,»; 
        c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che
egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente  articolo»  sono
soppresse; 
        d) in fine e' aggiunto il seguente periodo:  «Tra  il  giorno
del deposito della documentazione di cui all'articolo 9  e  l'udienza
non devono decorrere piu' di sessanta giorni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
       a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del
decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 
       b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento  a
terzi di beni immobili o di beni mobili registrati,  la  trascrizione
del decreto, a  cura  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
presso gli uffici competenti; 
       c) dispone che, sino al momento in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la
sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti
impignorabili.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  All'udienza  il
giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina
la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di
omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria
amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»; 
      5) al comma 4 le parole: «dal comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui
al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»; 
    l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, in  fine,  sono  aggiunte  le  parole  seguenti:
«almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma
1. In  mancanza,  si  ritiene  che  abbiano  prestato  consenso  alla
proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata»; 
      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca
dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno
diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in
tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di
esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»; 
      3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite  dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»; 
        b) dopo le parole: «i  pagamenti  dovuti»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo il piano»; 
        c)  le  parole:  «Agenzie   fiscali»   sono   sostituite   da
«amministrazioni pubbliche»; 
        d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo  e'
altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti
diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.». 
    m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il giudice  omologa  l'accordo  e  ne  dispone  l'immediata
pubblicazione utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha  verificato  il
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma  2,  e
l'idoneita' del  piano  ad  assicurare  il  pagamento  integrale  dei
crediti impignorabili, nonche' dei crediti  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o
che  risulta  escluso  o  qualunque  altro  interessato  contesta  la
convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito puo'  essere  soddisfatto  dall'esecuzione  dello  stesso  in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata  dalla
sezione seconda.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»; 
      3) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.
L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Gli  effetti  di
cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o  di
mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei  crediti  di
cui all'articolo  7,  comma  1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso
da decidere in camera di consiglio, ai sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
      5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Gli
atti, i pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzione
dell'accordo omologato non sono soggetti  all'azione  revocatoria  di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  ((A
seguito  della  sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i   crediti
derivanti da finanziamenti effettuati in  esecuzione  o  in  funzione
dell'accordo omologato sono prededucibili a norma  dell'articolo  111
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))»; 
    n) dopo l'articolo 12 e' inserito: 
«§ 3 Piano del consumatore» 
  «Art.  12-bis  (Procedimento  di   omologazione   del   piano   del
consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa  i  requisiti
previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza  di  atti  in
frode ai  creditori,  fissa  immediatamente  con  decreto  l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di  composizione  della  crisi,  la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori  della
proposta  e  del  decreto.  Tra  il   giorno   del   deposito   della
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere
piu' di sessanta giorni. 
   2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,  la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 
   3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso
ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei
crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche
per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo
provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di
beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura
dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di
diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 
   4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo. 
   5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 
   6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. 
   7. Il decreto  di  cui  al  comma  3  deve  intendersi  equiparato
all'atto di pignoramento. 
   Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).
- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere
iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta
di piano. 
   2. Il piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del
piano. 
   3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso. 
   4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso  di  mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti
di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si
applica l'articolo 12, comma 4.»; 
    o)  dopo  l'articolo  12-ter  e'  inserito  il  seguente:  Ǥ   4
Esecuzione e cessazione degli effetti  dell'accordo  di  composizione
della crisi e del piano del consumatore»; 
    p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore»; 
      2) al comma 1  dopo  la  parola:  «accordo»  sono  inserite  le
seguenti: «o dal piano del consumatore,»; 
      3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite  dalle
seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»; 
        b) le parole:  «creditori  estranei»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo»; 
        c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1
e  12-bis,  comma  3,  e  la  cessazione  di  ogni  altra  forma   di
pubblicita'. In ogni caso il  giudice  puo',  con  decreto  motivato,
sospendere gli atti  di  esecuzione  dell'accordo  qualora  ricorrano
gravi e giustificati motivi»; 
      4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono  nulli»
sono  sostituite  dalle  parole:  «dell'accordo  o  del   piano   del
consumatore  sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori  anteriori  al
momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli  articoli
10, comma 2, e 12-bis, comma 3»; 
      ((5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
       "4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno  dei
procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  con
preferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la  parte
destinata ai creditori garantiti. 
       4-ter.  Quando  l'esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del
consumatore  diviene  impossibile  per  ragioni  non  imputabili   al
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di  composizione
della  crisi,  puo'  modificare  la  proposta  e  si   applicano   le
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione")); 
    q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «dolosamente»
sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il  ricorso
per l'annullamento deve  proporsi  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
scoperta e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»; 
      3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa; 
      4) al comma 3 dopo le  parole:  «a  pena  di  decadenza,»  sono
inserite le seguenti parole: «entro sei mesi  dalla  scoperta  e,  in
ogni caso,»; 
      5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
    r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 
   2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in  contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del
piano nelle seguenti ipotesi: 
     a) quando e' stato dolosamente o con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'
inesistenti; 
     b) se il proponente non  adempie  agli  obblighi  derivanti  dal
piano,  se  le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite   o   se
l'esecuzione del piano diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non
imputabili al debitore. 
   3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per
l'ultimo adempimento previsto. 
   4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera  b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
   5. La dichiarazione di cessazione degli effetti  dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona
fede. 
   ((6. Si applica l'articolo 14, comma 5))»; 
    s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: 
«SEZIONE SECONDA 
Liquidazione del patrimonio 
  Art. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di
sovraindebitamento e ((per il quale non ricorrono  le  condizioni  di
inammissibilita')) di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a)  e  b),
puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 
   2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale  competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 
   3. Alla domanda sono altresi' allegati  l'inventario  di  tutti  i
beni del debitore, recante specifiche  indicazioni  sul  possesso  di
ciascuno degli immobili e delle cose mobili,  nonche'  una  relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere: 
     a)  l'indicazione  delle  cause   dell'indebitamento   e   della
diligenza  impiegata  dal  debitore  persona   fisica   nell'assumere
volontariamente le obbligazioni; 
     b) l'esposizione delle  ragioni  dell'incapacita'  del  debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; 
     c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore  persona  fisica
negli ultimi cinque anni; 
     d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del  debitore
impugnati dai creditori; 
     e)  il  giudizio  sulla  completezza  e   attendibilita'   della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
   4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente
della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti
locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
dell'istante. 
   5.  La  domanda   di   liquidazione   e'   inammissibile   se   la
documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente  la
situazione economica e patrimoniale del debitore. 
   6. Non sono compresi nella liquidazione: 
     a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
di procedura civile; 
     b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento,  gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della
sua famiglia indicati dal giudice; 
     c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,
i beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
     d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione  di
legge. 
   7. Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
   Art. 14-quater (Conversione della  procedura  di  composizione  in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei
creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati
da cause imputabili al debitore. 
   Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione).  -  1.
Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti  di  cui  all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si
applica l'articolo 10, comma 6. 
   2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
     a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo  13,  comma
1, nomina un liquidatore, da individuarsi  in  un  professionista  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
     b) dispone che, sino al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 
     c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della  domanda  e  del
decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 
     d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili  o  beni
mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del
liquidatore; 
     e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
esecuzione a cura del liquidatore; 
     f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma  5,  lettera
b). 
   3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi  equiparato
all'atto di pignoramento. 
   4. La procedura rimane aperta sino alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito
della domanda. 
   Art. 14-sexies (Inventario ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il
liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'
della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma
l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su
immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del
debitore: 
     a) che possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando  o
trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e
purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione
che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 
     b) la data entro cui vanno presentate le domande; 
     c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori
lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 
   Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla  liquidazione).  -
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione  o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che
contiene: 
     a) l'indicazione delle generalita' del creditore; 
     b) la determinazione della somma che si intende far valere nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione; 
     c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
     d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 
     e)   l'indicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
certificata, del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un
comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 
   2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi  dei  diritti
fatti valere. 
   Art. 14-octies (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 
   2. In assenza di osservazioni, il  liquidatore  approva  lo  stato
passivo dandone comunicazione alle parti. 
   3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le  ritiene
fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica
ai sensi del comma 1. 
   4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del  comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il
quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica
l'articolo 10, comma 6. 
   Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore,  entro  trenta
giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di
liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la
ragionevole durata della procedura. 
   2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono  il
patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti
dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se
oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite
procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto
valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il
liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i
creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 
   3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la  conformita'
degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 
   4. I requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e
trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal
regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,
((settimo comma)), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
   5. Accertata la completa esecuzione del programma di  liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura
della procedura. 
   Art. 14-decies (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e
comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di
amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei
crediti compresi nella liquidazione. 
   Art. 14-undecies (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 
   Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). -  1.  I  creditori  con
causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e
d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di
liquidazione. 
   2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o
di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di
quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 
   Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica
e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione
che: 
     a) abbia cooperato al regolare  ed  efficace  svolgimento  della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
     b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito  a  ritardare
lo svolgimento della procedura; 
     c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto  anni
precedenti la domanda; 
     d) non sia stato condannato, con sentenza passata in  giudicato,
per uno dei reati previsti dall'articolo 16; 
     e)  abbia  svolto,  nei  quattro  anni   di   cui   all'articolo
14-undecies, un'attivita' produttiva  di  reddito  adeguata  rispetto
alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso,
abbia  cercato  un'occupazione   e   non   abbia   rifiutato,   senza
giustificato motivo, proposte di impiego; 
     f) siano stati soddisfatti, almeno in  parte,  i  creditori  per
titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 
   2. L'esdebitazione e' esclusa: 
     a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un
ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue
capacita' patrimoniali; 
     b) quando il debitore, nei  cinque  anni  precedenti  l'apertura
della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere  atti
in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri. 
   3. L'esdebitazione non opera: 
     a)  per  i  debiti  derivanti  da  obblighi  di  mantenimento  e
alimentari; 
     b) per i debiti da risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
     c) per i debiti fiscali  che,  pur  avendo  causa  anteriore  al
decreto di apertura delle procedure  di  cui  alle  sezioni  prima  e
seconda del presente capo, sono stati  successivamente  accertati  in
ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
   4. Il giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della
liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili
nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il
decreto. 
   5.  Il  provvedimento  di  esdebitazione  e'  revocabile  in  ogni
momento, su istanza dei creditori, se risulta: 
     a) che e' stato  concesso  ricorrendo  l'ipotesi  del  comma  2,
lettera b); 
     b) che e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 
   6. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il  reclamo  si  propone  al
tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha
pronunciato il provvedimento.»; 
    t) gli articoli  da  15  a  20  sono  sostituiti  dalla  seguente
sezione: 
«SEZIONE TERZA 
Disposizioni comuni 
   Art. 15 (Organismi di composizione della crisi).  -  ((1.  Possono
costituire   organismi   per   la   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di  indipendenza
e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma  3.
Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2)). 
   2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
   3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato
dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per
l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la
sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la
determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
   4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
   5.  L'organismo  di  composizione  della  crisi,  oltre  a  quanto
previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni
iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 
   6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 
   7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le  comunicazioni
disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle
sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata. 
   8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13,  comma
1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di
liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di
gestore per la liquidazione. 
   9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti  agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi
sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari
giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i
curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione
seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del
quaranta per cento. 
   10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati
contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
dall'articolo 7, ((sesto comma)), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  nei  sistemi  di  informazioni
creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
pubbliche, ivi compreso l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
   11. I dati personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
   Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
     a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di  composizione
della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; 
     b) al fine di ottenere l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle
sezioni prima e seconda del  presente  capo,  produce  documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
     c)  omette  l'indicazione  di  beni   nell'inventario   di   cui
all'articolo 14-ter, comma 3; 
     d) nel corso della procedura  di  cui  alla  sezione  prima  del
presente capo, effettua pagamenti in violazione  dell'accordo  o  del
piano del consumatore; 
     e) dopo il deposito della proposta di accordo  o  di  piano  del
consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
     f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o  del
piano del consumatore. 
   2. Il  componente  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende
false attestazioni in ordine  alla  veridicita'  dei  dati  contenuti
nella proposta o nei documenti ad essa  allegati,  alla  fattibilita'
del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione
di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter,  comma  3,
e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000
a 50.000 euro. 
   3. La stessa pena di cui al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista
di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo
ufficio.». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
  ((2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di  cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 27 gennaio 2012, n. 3")). 

Sezione VII 

Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti 

                               Art. 19 
  Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo  di
grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla
realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al
programma  europeo  Horizon2020,  con  l'obiettivo  di  favorire   lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa  e  mobile  ((,  tenendo
conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle
aree  a  bassa  densita'  abitativa,))  e  i  relativi  servizi,   la
valorizzazione  digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  la
sostenibilita' ambientale, ((i trasporti e la logistica)), la  difesa
e la sicurezza, nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la
presenza sul territorio  nazionale  di  significative  competenze  di
ricerca e innovazione industriale.». 
  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 
  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo; 
  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda
espressa da pubbliche amministrazioni; 
  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; 
  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese. 
  ((d-bis) le attivita'  di  ricerca  finalizzate  allo  sviluppo  di
servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare  l'utilizzazione
della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale)). 
  ((2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati")). 
  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di
domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa
tra  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e   ((il   Ministro))
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua
una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti
strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due
fasi: 
  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di
modifiche dei progetti presentati; 
  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria
dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva
finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle
varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di
finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato
Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,
il ((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca))  e
il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo  quadro
di collaborazione con la Banca europea degli investimenti,  la  Cassa
depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo
quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto
del   Ministro   dello    sviluppo    economico,    del    ((Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca))  e  del  Ministro
per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   ((Ministro
dell'economia e delle finanze)). 
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e
altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e
l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo
dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti
precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di
committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica
competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle
specifiche intese ((o accordi di programma stipulati)) con  l'Agenzia
per l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle  regioni  e  delle  altre
amministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ((lettere c) e d-bis))) ,  trova
applicazione il comma 9. 
  ((6-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   una
percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse  annuali  per
lo sviluppo dei grandi progetti strategici  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto  dal
comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'
destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e
medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in
collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli
indirizzi tematici di cui al comma 2)). 
  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei
predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate
anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 
  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui
al comma 2, ((lettere c) e d-bis))), e' disciplinato con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con
cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,
rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la
segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o
ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; 
  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni
di pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolare
rilevanza; 
  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta
la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; 
  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione
degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della
migliore soluzione; 
  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano
divulgati e resi disponibili a terzi. 
                               Art. 20 
                       Comunita' intelligenti 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti
tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di
cui al comma 2: 
  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'
intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 
  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 
  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati
delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; 
  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 
  2.  ((E'  istituito  presso  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  il
Comitato tecnico delle  comunita'  intelligenti,  formato  da  undici
componenti in possesso di  particolari  competenze  e  di  comprovata
esperienza nel settore delle  comunita'  intelligenti,  nominati  dal
direttore  generale  dell'Agenzia,   di   cui   uno   designato   dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  due  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno  designato  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei  scelti
dallo stesso direttore generale, di cui  uno  proveniente  da  atenei
nazionali,  tre  dalle  associazioni  di  imprese  o   di   cittadini
maggiormente  rappresentative,   uno   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa)). Il comitato adotta il
proprio regolamento di organizzazione ed  elegge  il  Presidente.  Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti  o
indennita' comunque definiti. I suoi componenti durano  in  carica  3
anni, rinnovabili una sola volta. 
  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo
della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: 
  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i
parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti; 
  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 
  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica
periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti. 
  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente. 
  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti. 
  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul
territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei
sistemi regionali e comunali ((e)) l'adattamento ai diversi  contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a). 
  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'
per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono: 
  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; 
  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 
  ((b-bis)  il  catalogo  dei  dati   geografici,   territoriali   ed
ambientali  di  cui  all'articolo  23,  comma  12-quaterdecies,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)); 
  c) il sistema di monitoraggio. 
  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia: 
  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della
domanda; 
  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard
per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti
nel catalogo; 
  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti
pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'
intelligenti. 
  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: 
  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; 
  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo
pubblico; 
  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei
servizi telematici; 
  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,
eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la
realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle
comunita' intelligenti. 
  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per
valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di
concerto con ISTAT: 
  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su
indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle
condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;
indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o
investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni
oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di
classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno
schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e
l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della
comunita' in cui risiedono; 
  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede
affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio
delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la
definizione di «dati di tipo aperto» ((...)); 
  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),
l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e
ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo
allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; 
  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti. 
  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni
pubbliche che: 
  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e
l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 
  b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi  nel
catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del
presente decreto e nel rispetto della normativa sulla  valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico; 
  c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. 
  ((14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto  alle  lettere
a)  e  b)  del  comma  9,  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  potra'
riutilizzare  basi  informative  e  servizi  previsti  per   analoghe
finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema  pubblico
di connettivita' di cui all'articolo 72  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82)). 
  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire
informazioni nonche' progettare ed erogare ((servizi fruibili)) senza
discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione
tecnologica. 
  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2
della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'
intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'
delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di
regolamentazione delle comunita' intelligenti. 
  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la
fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di
valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto
della destinazione del bene o del servizio.  L'Agenzia  per  l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati,  sul
rispetto del presente comma. 
  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((20-bis. All'articolo 20, comma 3,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto,"  sono
inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e  delle  analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione,"; 
    b) alla lettera f), le parole:  "anche  mediante  intese  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "anche  mediante  intese  con  la  Scuola
superiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,". 
  20-ter.  All'articolo   22,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "e   per   il   personale
dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle   tecnologie
dell'informazione")). 
                             Art. 20-bis 
(( (Informatizzazione delle attivita' di controllo e  giurisdizionali
                      della Corte dei conti).)) 
 
  ((1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  sono
stabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in
particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controllo
preventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  di
effettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni
e le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previste
dalle disposizioni vigenti. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il  sessantesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  4. Dalla data di cui al comma  3  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.)) 
                             Art. 20-ter 
((  (Interventi  urgenti   connessi   all'attivita'   di   protezione
                             civile).)) 
 
  ((1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi  all'attivita'
di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica
e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato,  nei
limiti delle risorse finanziarie  che  verranno  assegnate  nell'anno
2013  dal  Dipartimento   della   protezione   civile,   sulla   base
dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche  oltre  i  sessanta
mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto  legislativo  6  settembre
2001,  n.  368,  i  contratti  a  tempo  determinato  del   personale
ricercatore  e  tecnologo  in  servizio,  in  attesa  del   contratto
collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento  della
funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013)). 

Sezione VIII 

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario 

                               Art. 21 
Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 
 
  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di
allerta preventiva contro i rischi di frode. 
  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,
l'IVASS: 
  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli
intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi; 
  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di
assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con
riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e
contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare
fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
contrasto attuate contro le frodi; 
  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito
dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui
al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele
eventualmente presentate; 
  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; 
  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo; 
  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta ((,  formula
i  criteri  e  le  modalita'  di   valutazione   delle   imprese   di
assicurazione in relazione all'attivita' di contrasto delle  frodi  e
rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate)) a  fini  di
prevenzione e contrasto delle frodi,  e  alle  iniziative  assunte  a
riguardo  dalle  imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di
modifica della disciplina in materia di prevenzione delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale
di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati
degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni
private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la
gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per
la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri ((relativi  ai
veicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n.
209 del 2005)), nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche
e private,  individuate  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,
sentito il Garante per la protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente  comma,
i  termini,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la   gestione   e
conservazione dell'archivio e per  l'accesso  al  medesimo  da  parte
delle pubbliche amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,  delle
forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,
nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio  da  parte  delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 
  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per
l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi
del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati. 
  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e
le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di
polizia. 
  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  ((7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, al comma 1, primo periodo, la  parola:  "due"  e'  sostituita
dalla seguente: "cinque")). 
                               Art. 22 
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel
                        mercato assicurativo 
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
  "Art. 170-bis - (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza". 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA  ,  le  principali  associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, e' definito  il  «contratto
base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso
«contratto base». 
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 
  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente: 
  "1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale". 
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori. 
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni. 
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori. 
  ((13. Anche al fine di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni
e di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di
ostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni
rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire
specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e
regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per
le attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convento,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,
monitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i
danni)). 
  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i
consumatori  nel  settore  delle  polizze  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni". 
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo. 
  15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   l'IVASS   provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure
di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. 
  15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da   presentare   alle
competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del
comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'. 
  15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi  a  mutui  e  ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo. 
  15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i  criteri  e
le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di
rimborso. 
  15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,  le
imprese,  su  richiesta  del   debitore/assicurato,   forniscono   la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del
nuovo beneficiario designato. 
  15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i  contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal
caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies. 
                               Art. 23 
 
 
       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo
decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di ((mutuo)) soccorso sono automaticamente iscritte. 
  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del
principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita': 
     a) erogazione di trattamenti e  prestazioni  socio-sanitari  nei
casi di infortunio, malattia ed invalidita'  al  lavoro,  nonche'  in
presenza di inabilita' temporanea o permanente; 
     b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute
dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 
     c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi
economici ai familiari dei soci deceduti; 
     d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza
ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico
a seguito dell'improvvisa perdita di  fonti  reddituali  personali  e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 
   Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere  svolte
anche attraverso l'istituzione  o  la  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.». 
  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. 
   Le societa' di  mutuo  soccorso  non  possono  svolgere  attivita'
diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere
attivita' di impresa. 
   Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali,  compreso
quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono
svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.». 
  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza
dei lavoratori iscritti. 
   E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati,
i  quali  possono  essere  anche  persone  giuridiche.  Essi  possono
designare sino ad  un  terzo  del  totale  degli  amministratori,  da
scegliersi tra i soci ordinari». 
  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 
  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di
credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.». 
  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di
mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle
stesse sulla base di apposita convenzione. 
   2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
   2-quater. La vigilanza sulle societa'  di  mutuo  soccorso  ha  lo
scopo  di  accertare  la  conformita'   dell'oggetto   sociale   alle
disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 
   2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle  suddette
disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La
perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'
cooperative.». 
  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro
consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'
per l' adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 
  ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo'
essere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sul
contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad
attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed
internazionale)). 
  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni,  le  seguenti  parole:  «essere  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 
  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa'  finanziarie
possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle
cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu'  soluzioni,  e
sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile». 
                            Art. 23-bis. 
(( (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385  del
                              1993). )) 
 
  ((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  "dieci
giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  "trenta
giorni lavorativi".)) 
                            Art. 23-ter. 
(( (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia  di  fondi
          interprofessionali per la formazione continua) )) 
 
  ((1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' sostituito dal seguente: 
  "14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4
possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le fonti normative ed  istitutive  dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi  interprofessionali,  di
cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  alle
finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  reddituale  in  costanza  di
rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive
interessate. Ove a seguito della  predetta  trasformazione  venga  ad
aversi  la  confluenza,  in  tutto  o   in   parte,   di   un   fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse
derivanti  da   tali   obblighi   sono   vincolate   alle   finalita'
formative".)) 
                           Art. 23-quater. 
(( (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993  e  al
               decreto legislativo n. 58 del 1998). )) 
 
  ((1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30: 
      1) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Nessuno, direttamente o  indirettamente,  puo'  detenere  azioni  in
misura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non
inferiori allo 0,5 per cento"; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al  3
per cento la partecipazione delle fondazioni di origine  bancaria  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da
operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione
non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di
legge"; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta"; 
    b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli statuti  delle  banche  popolari  determinano  il  numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermo
restando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primo
comma, del codice civile". 
  2. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 126-bis, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del  capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"; 
    b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura
e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135")). 
                               Art. 24 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del
        Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ((nella parte  I,))  dopo  l'articolo  4-bis  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. 
     2. ((Salvo quanto previsto ai commi da 4 a  6,))  La  Consob  e'
l'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare  le  misure
ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di  cui
al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai  titoli
del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani. 
     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su
emittenti sovrani. 
     4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su
emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle
restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,
previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, sentita la Consob. 
     5. La Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare  la
cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
     6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni  di  cui  al
comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la  Banca
d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con
riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di
ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. 
     7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere  alle  rispettive
competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il
rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti
dall'articolo 187-octies.»; 
    b) all'articolo 170-bis: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
      2) al comma  1  dopo  le  parole:  «le  funzioni  di  vigilanza
attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»; 
    c) all'articolo 187-quinquiesdecies: 
      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Tutela
dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
      2) al comma 1 dopo  le  parole:  «chiunque  non  ottempera  nei
termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia
e»; 
    d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-ter (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a
euro duemilionicinquecentomila. 
   2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 
     a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13  e  14  del
Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; 
     b) violi le misure adottate  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo
regolamento. 
   3. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore
importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche
se applicate nel massimo. 
   4.  L'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie
previste dal  presente  articolo  comporta  sempre  la  confisca  del
prodotto o del profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile
eseguire la confisca, la  stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
   5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689.». 
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica  e  le  autorita'   interessate   provvedono   agli
adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo. 
  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata
dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 
  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 
  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le
medesime modalita' ivi indicate. 
                            Art. 24-bis. 
(( (Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo
                          2001, n. 144). )) 
 
  ((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
144, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 comma 1: 
      1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      "a-bis)  Patrimonio   Bancoposta:   il   patrimonio   destinato
costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi  da  17-octies  a
17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  attraverso
cui Poste esercita le attivita' di bancoposta come  disciplinate  dal
presente decreto"; 
      2) alla lettera c), dopo le  parole:  "decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  e  successive
modificazioni e integrazioni"; 
      3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono  inserite  le
seguenti: "cartaceo o elettronico"; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c) prestazione di servizi di pagamento,  comprese  l'emissione
di moneta elettronica e di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unico
bancario"; 
      2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
      "f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
       f-ter) esercizio in via professionale del  commercio  di  oro,
per conto proprio o per  conto  terzi,  secondo  quanto  disciplinato
dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7"; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri  Stati
comunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitario
senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitario
senza stabilirvi succursali"; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'  di  cui
al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1,  2  e
5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68,  78,  114-bis,
114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  e
145 del testo unico bancario"; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi  e  attivita'
di investimento ed accessori si applicano, in quanto  compatibili,  i
seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis,
2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195"; 
      6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n.  284,"  sono
inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  241
del 13 ottobre 2004,"; 
      7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis. Poste,  nell'esercizio  dell'attivita'  di  bancoposta,
puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento  di  prodotti  e
servizi bancari e finanziari fuori sede"; 
    c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. La comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni
contrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempo
indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario"; 
    d) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Per i  versamenti  su  conto  corrente  postale  effettuati
presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del  conto
beneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formato
cartaceo o elettronico da Poste"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste
in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati  in  ogni
loro  parte.  L'indicazione   della   causale   del   versamento   e'
obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni
pubbliche"; 
    e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo  2,  comma  1,  Poste
puo' svolgere nei confronti del pubblico i  servizi  e  attivita'  di
investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente,
dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testo
unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento".)) 
                            Art. 24-ter. 
(( (Modifiche all'articolo 136 del decreto  legislativo  n.  385  del
                              1993). )) 
 
((1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "E'
facolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazione
delle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delle
modalita' ivi previste"; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati)). 

Sezione IX 

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative

                               Art. 25 
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova  imprenditorialita'  e
l'occupazione, in particolare giovanile, con  riguardo  alle  imprese
start-up  innovative,  come  definite  al  successivo   comma   2   e
coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di
riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti
formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le
disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente
contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla
creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotate
su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)); 
    b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
    c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della  start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
    e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
    f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo,
la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi
innovativi ad alto valore tecnologico; 
    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o
a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
    h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
      1) le spese in ricerca e sviluppo sono ((uguali o superiori  al
15 per cento)) del maggiore valore fra costo e  valore  totale  della
produzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  in
ricerca e  sviluppo  sono  escluse  le  spese  per  l'acquisto  e  la
locazione di beni immobili.  Ai  fini  di  questo  provvedimento,  in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono  altresi'  da
annoverarsi tra le spese in ricerca e  sviluppo:  le  spese  relative
allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del business plan,  le  spese  relative  ai
servizi di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi
lordi di personale  interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed  amministratori,  le
spese  legali  per  la  registrazione  e  protezione  di   proprieta'
intellettuale,  termini  e  licenze   d'uso.   Le   spese   risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota  integrativa.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro  effettuazione
e'   assunta   tramite   dichiarazione   sottoscritta   dal    legale
rappresentante della start-up innovativa; 
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,
in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero ((, ovvero, in percentuale  uguale  o  superiore  a  due
terzi della forza lavoro complessiva, di  personale  in  possesso  di
laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270)); 
      3) sia titolare o depositaria o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale ((ovvero sia titolare dei diritti relativi ad
un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per  i  programmi  per  elaboratore,  purche'  tali
privative  siano))  direttamente  afferenti  all'oggetto  sociale   e
all'attivita' di impresa. 
  3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative  ai  fini
del presente decreto  se  ((...))  depositano  presso  l'Ufficio  del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti
il possesso dei requisiti previsti dal  comma  2.  In  tal  caso,  la
disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro
anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a)  dispone  di  strutture,  anche   immobiliari,   adeguate   ad
accogliere start-up  innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter
installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
    b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle  start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
    c)  e'  amministrato  o  diretto  da  persone   di   riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e  ha  a  disposizione
una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
    d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
    e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
    a)  numero  di  candidature  di  progetti  di  costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno; 
    b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
    c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
    d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
    e)  percentuale  di  variazione  del  numero  complessivo   degli
occupati rispetto all'anno, precedente; 
    f) tasso di crescita media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate; 
    g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione
dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti  a  favore
delle start-up innovative incubate; 
    h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up  innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza. 
  8. Per le start-up innovative di cui ai commi  2  e  3  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca e sviluppo; 
    e) elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,
holding, con autocertificazione di veridicita'; 
    f) elenco delle societa' partecipate; 
    g)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
    e) elenco delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
    f) indicazione delle esperienze professionali del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili; 
    g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
    h)  indicazione  dell'esperienza  acquisita   nell'attivita'   di
sostegno a start-up innovative. 
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 26 
 
 
  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga ((all'articolo 2479, quinto comma)), del codice  civile,  puo'
creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative. 
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali. 
  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile. 
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quarto anno di iscrizione. 
                               Art. 27 
 
 
Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e
                     dell'incubatore certificato 
 
  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti
finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini
contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti
non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o
dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore
certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che
non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
d'imposta in cui avviene la cessione. 
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari
partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e
dall'incubatore certificato  con  ((i  quali))  i  soggetti  suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da
un incubatore certificato. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai
diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione
attribuiti e esercitati dopo la ((data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione)) del presente decreto. 
  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di
start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene
luogo del pagamento. 
  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso
degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. 
                            Art. 27-bis. 
(( (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per  le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
                          certificati). )) 
 
  ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti
modalita' semplificate: 
    a) il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione
del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; 
    b) il credito d'imposta e' concesso in via  prioritaria  rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo
articolo)). 
                               Art. 28 
 
 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
                             innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato periodo previsto ((dal comma 3 del  medesimo  articolo  25))
per le societa' gia' costituite. 
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche'  le  ragioni  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276,)) si intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo
determinato ((, anche in somministrazione,))  sia  stipulato  da  una
start-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  o
strumentali all'oggetto sociale della stessa. 
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi ((, ferma restando la  possibilita'  di  stipulare  un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della
normativa generale vigente)). Entro  il  predetto  limite  di  durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita' di cui al comma  2)),
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo'  essere  stipulato  per  la  durata  ((residua
rispetto al periodo))  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la
stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale))  del  lavoro
competente per territorio.  ((I  contratti  stipulati  ai  sensi  del
presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368)). 
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del ((presente articolo)), o comunque a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato. 
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368 ((, e del capo I del titolo III  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276)). 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal  contratto  collettivo  applicabile,  e
((...)) da una parte variabile, consistente in trattamenti  collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire  ((in  via  diretta  ovvero  in  via  delegata  ai   livelli
decentrati con accordi  interconfederali  o  di  categoria  o  avvisi
comuni)): a)  criteri  per  la  determinazione  di  minimi  tabellari
specifici di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio
delle start-up innovative, nonche' criteri per la  definizione  della
parte variabile di  cui  al  comma  7;  b)  disposizioni  finalizzate
all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro  alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di  rafforzarne
lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25  ((,  commi  2  e  3)),  il  contratto  si  considera
stipulato  a  tempo   indeterminato   e   trovano   applicazione   le
disposizioni derogate dal presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. 
                               Art. 29 
 
 
          Incentivi all'investimento in start-up innovative 
 
  1. Per gli anni ((2013, 2014, 2015 e 2016)), all'imposta lorda  sul
reddito delle persone fisiche si detrae un importo  pari  al  19  per
cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale  di
una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che  investano
prevalentemente in start-up innovative. 
  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo. 
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
  4. Per i  periodi  d'imposta  ((2013,  2014,  2015  e  2016)),  non
concorre  alla  formazione   del   reddito   dei   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese  start-up
innovative, il 20  per  cento  della  somma  investita  nel  capitale
sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per  il
tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. 
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo. 
  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo
economico. 
                               Art. 30 
 
 
Raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altri
          interventi di sostegno per le start-up innovative 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale. 
   5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la   societa'
definita dall'articolo 25, comma  2,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179.». 
  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente: 
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start-up innovative. 
  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di
capitali per start-up innovative). - 1.  E'  gestore  di  portali  il
soggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'
iscritto nel registro di cui al comma 2. 
   2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di  capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a
condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la
sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo
32. 
   3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti: 
     a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
     b) sede legale e amministrativa o, per  i  soggetti  comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
     c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; 
     d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
     e) possesso da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita' stabiliti dalla Consob. 
   4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non  possono
detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di
terzi. 
   5. La Consob determina, con regolamento, i principi  e  i  criteri
relativi: 
     a) alla  formazione  del  registro  e  alle  relative  forme  di
pubblicita'; 
     b) alle eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione  nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle
misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; 
     c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
     d) alle regole di condotta  che  i  gestori  di  portali  devono
rispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regime
semplificato per i clienti professionali. 
   6. La Consob esercita la vigilanza  sui  gestori  di  portali  per
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la
Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
   7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale
recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel
registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si
applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto
previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,
applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e
alle societa' di gestione armonizzate.». 
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24
febbraio 1998, e' inserito il seguente: 
  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di
capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari
emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo
totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 
   2. La Consob determina la disciplina applicabile alle  offerte  di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi
successivamente all'offerta.». 
  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle  seguenti:  «ovvero  in  caso  di
esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
((e 50-quinquies)).». 
  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
entro 90 giorni dalla data di ((entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione)) del presente decreto. 
  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e
modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60
giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto. Le modifiche riguardanti il  funzionamento  del
Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri
di finanza pubblica. 
  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a
disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente
decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,
contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove
ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage
capital e di capitale di espansione. 
  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a
legislazione vigente. 
                               Art. 31 
 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
          decadenza dei requisiti e attivita' di controllo 
 
  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3. 
  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma. 
  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui ((all'articolo 25, comma 8, e in)) ogni caso, una  volta  decorsi
quattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                               Art. 32 
 
 
         Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure 
 
  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in
particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti
tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della
presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60
giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto, un concorso  per  sviluppare  una  campagna  di
sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di
start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,
l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema
statistico nazionale (Sistan). 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui
all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della
valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per
eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente
decreto-legge. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. 
  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla
raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere
una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,
sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella
presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente
articolo. 
  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e
accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 
  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
presenta ((alle Camere)) entro  il  primo  marzo  di  ogni  anno  una
relazione sullo stato  di  attuazione  delle  disposizioni  contenute
nella presente sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sulla
crescita e l'occupazione e formulando una valutazione  comparata  dei
benefici per il sistema economico nazionale in relazione  agli  oneri
derivanti dalle stesse  disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventuali
modifiche normative. La prima  relazione  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014. 

Sezione X 

Ulteriori misure per la crescita del paese 

                               Art. 33 
 
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 
 
  ((1. Al fine di favorire in via sperimentale  la  realizzazione  di
nuove opere infrastrutturali di  rilevanza  strategica  nazionale  di
importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione  dei
contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'
accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuto  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta  a  valere
sull'IRES e  sull'IRAP  generate  in  relazione  alla  costruzione  e
gestione dell'opera)). Il credito di imposta e' stabilito per ciascun
progetto nella misura necessaria  al  raggiungimento  dell'equilibrio
del piano economico finanziario e comunque entro  il  limite  massimo
del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito  di  imposta
non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.  Il
credito di imposta e' posto  a  base  di  gara  per  l'individuazione
dell'affidatario del contratto di  partenariato  pubblico  privato  e
successivamente riportato nel contratto. 
  ((2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo  scopo  e'  integrato
con due ulteriori componenti designati rispettivamente  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per  effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono
le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono
inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario,   definendone   le
modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183)). 
  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "puo'  avere  ad  oggetto"  sono
inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1". 
  ((2-ter. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove  opere
infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo
superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei
contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2,  la
non sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta
al soggetto titolare del contratto di partenariato  pubblico-privato,
ivi comprese le societa' di progetto  di  cui  all'articolo  156  del
medesimo decreto  legislativo  n.  163,  al  fine  di  assicurare  la
sostenibilita'    economica    dell'operazione    di     partenariato
pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione
nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio  del  piano
economico-finanziario)). 
  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di
partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto.((Le misure di cui al presente articolo sono
alternative  a  quelle  previste  dall'articolo  18  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183.  Le  stesse  misure  sono  riconosciute  in
conformita' alla  disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di
Stato)). 
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
  3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 si applicano  anche  alle  societa'"  sono  inserite  le  seguenti:
"operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'". 
  3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto
aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della
presente lettera". 
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati. 
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo  157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione  nazionale
di energia elettrica," sono  inserite  le  seguenti:  "alle  societa'
titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente  ,
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,". 
  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a
valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di
competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di
compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice. 
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2013 al 2020, si provvede: 
    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo
delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa; 
    b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:  "puo'
affidare". 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma di interventi per il  completamento  della  rete  nazionale
standard  Te.T.Ra.  necessaria  per  le  comunicazioni  sicure  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della  guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo  forestale  dello
Stato, cui e' affidato il compito di formulare  pareti  sullo  schema
del programma, sul suo coordinamento  e  integrazione  interforze  e,
nella fase di attuazione  del  programma,  su  ciascuna  fornitura  o
progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un
funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri
anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma. 
                            Art. 33-bis. 
         (( (Requisito della cifra d'affari realizzata). )) 
 
  ((1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  "19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre
2015, per la  dimostrazione  del  requisito  della  cifra  di  affari
realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta,
il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai  migliori
cinque anni del decennio antecedente la  data  di  pubblicazione  del
bando".)) 
                            Art. 33-ter. 
          (( (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) )) 
 
  ((1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  delle
stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici  di
lavori,  servizi  e   forniture   hanno   l'obbligo   di   richiedere
l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare  annualmente
i rispettivi  dati  identificativi.  Dall'obbligo  di  iscrizione  ed
aggiornamento  dei  dati  derivano,  in  caso  di  inadempimento,  la
nullita' degli atti adottati e la  responsabilita'  amministrativa  e
contabile dei funzionari responsabili. 
  2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,
servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'
operative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti.)) 
                           Art. 33-quater. 
(( (Disposizioni in materia  di  svincolo  delle  garanzie  di  buona
                           esecuzione) )) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla
seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20"; 
    b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: 
    "Capo IV-bis - Opere in esercizio.  Art.  237-bis.  -  (Opere  in
esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto  che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo
automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  ferma
restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  di
collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso
entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'
dell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolo
dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 
    2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti  all'esecutore,
entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'
delle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo
periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita'
delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo
svincolo automatico delle garanzie." 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera  a),  si  applica  ai
contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,
e' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  ha
durata di centottanta giorni.)) 
                         Art. 33-quinquies. 
(( (Disposizioni in materia  di  revisione  triennale  dell'attestato
                               SOA) )) 
 
  ((1. Il termine di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  d),  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2012, n.  119,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2013.)) 
                           Art. 33-sexies. 
                   (( (Autorizzazione di spesa) )) 
 
  ((1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.)) 
                          Art. 33-septies. 
(Consolidamento e razionalizzazione dei siti e  delle  infrastrutture
                         digitali del Paese) 
 
  1.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   con   l'obiettivo   di
razionalizzare  le  risorse  e  favorire  il   consolidamento   delle
infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni,  avvalendosi
dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il
censimento dei Centri per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed  elabora
le linee  guida,  basate  sulle  principali  metriche  di  efficienza
internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione  di  un
piano triennale di razionalizzazione dei  CED  delle  amministrazioni
pubbliche che dovra' portare alla diffusione di  standard  comuni  di
interoperabilita', a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza  e
di rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. 
  2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che  ospita  un
impianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alle
amministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalle
amministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   di
calcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   di
memorizzazione di massa. 
  3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED  soggetti
alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di
tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di  Stato
e   di   quelle   classificate   nazionali   secondo   le   direttive
dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita  le  sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale  per  la  segretezza  (UCSe)  del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
  4. Entro il 30  settembre  2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  le
linee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  il
Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 1, aggiornato annualmente. 
  ((4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui  al  comma  4  sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche'  le  modalita'
di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario
all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche'  di  enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali  nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia di contratti pubblici.)) 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 
                           Art. 33-octies. 
(( (Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi) )) 
 
  ((1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto  1990,
n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se il  motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in
una delle materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate")). 
                              Art. 34. 
(Misure urgenti per le attivita' produttive, le  infrastrutture  e  i
 trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) 
 
  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, le parole: "entro il  31  dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  31  dicembre  2013".  La
scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  del
servizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzate
mensilmente. 
  2. Le somme ancora da  restituire  alla  Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissione
europea 2010/ 460/CE del 19 novembre  2009  relativa  agli  aiuti  di
Stato C38/A/04  e  C36/13/06  e  della  decisione  2011/746/UE  della
Commissione, del 23 febbraio  2011,  relativa  agli  aiuti  di  Stato
C38/13/04 e  C13/06,  sono  versate  dalla  stessa  Cassa  conguaglio
all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi  dal  ricevimento
da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo
importo, ad un apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  della
spesa  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   destinate   ad
interventi del Governo a favore  dello  sviluppo  e  dell'occupazione
nelle regioni ove hanno sede le attivita'  produttive  oggetto  della
restituzione. 
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del
finanziamento degli stessi fondi"; 
    b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente: 
    "19-bis. Il compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si
trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenale
utilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  servizi
accessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  di
realizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'area
nord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto
il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze
di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso,  ad  attivita'  non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a
titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o
istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono
esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per
gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  'La  Biennale  di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni  assolte  dall'ente,
dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'
sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della
difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per
cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da
parte del comune di Venezia". 
  4. All'articolo 183, comma 4, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di  cui  all'articolo  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'
proponente". 
  5. Ai fini della ripresa  produttiva  e  occupazionale  delle  aree
interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti. 
  6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle  seguenti:  "del
Ministero". 
  7. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  in
attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
e' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  venti
piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni. 
  8. L'ENAC provvede  a  determinare  il  contingente  dei  posti  da
destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso. 
  9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  7  e  8  e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personale
non dirigente dello stesso ENAC. 
  10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  dei  commi
da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  11. Per far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'
eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati. 
  12.  Nelle  more  del  completamento  dell'iter   delle   procedure
contabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007,
2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopo
conservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato. 
  13. Per garantire le  procedure  centralizzate  di  conferma  della
validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  euro
4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale
utilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembre
2004, n. 311. 
  14.  Al  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi  dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6"; 
    b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati. 
  15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituita
dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,
contestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 6". 
  16. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,  n.
41, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole:  "con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugno
1999," sono sostituite dalle seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,"; 
    b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia  ad
oggi accertabile il titolo di autorizzazione". 
  18. Le concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  rilasciate  a
partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non
piu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164
del 2000  si  intendono  confermate  sia  l'originaria  scadenza  sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,
n. 239. 
  19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo
sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di  cui  al  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  gli  impianti  attualmente  in
funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,
continuano ad essere eserciti fino al completamento  delle  procedure
autorizzative in corso previste  sulla  base  dell'originario  titolo
abilitativo,  la  cui   scadenza   deve   intendersi   a   tal   fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento. 
  20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata
informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,
indicando le compensazioni economiche se previste. 
  21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamento
alla data del 31 dicembre 2013. 
  22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020. 
  23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al  settore
dei  rifiuti  urbani,  di  scelta  della  forma   di   gestione,   di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di
affidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  del
presente articolo". 
  24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera b) e' abrogata. 
  25.  I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio   di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure
di affidamento in concessione del servizio di  illuminazione  votiva,
all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31  dicembre
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio  1984,
al numero 18) sono soppresse le  seguenti  parole:  "e  illuminazioni
votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di
illuminazione votiva, applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  in  particolare  l'articolo  30  e,
qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125. 
  27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui" sono soppresse. 
  28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
  "3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,  che  per  il
migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW
e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema
elettrico". 
  29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas". 
  30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dal sessantesimo  giorno  dall'emanazione  dei
decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2". 
  31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a
rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e  a  ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  di
Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazione
competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  in
discarica di sedimenti. 
  32. Per il pagamento degli indennizzi agli  operatori  della  pesca
del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione. 
  33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31  e  32  e'
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  35. A partire dai bandi e dagli avvisi  pubblicati  successivamente
al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
  36. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
  37. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  dellle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  38. Ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati. 
  39. All'articolo 21  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 6 e' abrogato. 
  40. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). 
  41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24
aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente: 
  "d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta
e defalcare il valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito,  nel  rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita
stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore". 
  42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.  82,
dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei
registri di cui ai commi 1  e  2,  ad  eccezione"  sono  inserite  le
seguenti: "dei commercianti al dettaglio,". 
  43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le eccezioni di cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio". 
  44. All'articolo 16, comma 5-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di
trasporto" sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "L'introduzione  si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza
che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di
custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del
codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in
consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente
poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo
50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta". 
  45. Al fine di rendere la  struttura  amministrativo-contabile  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto-Guardia  costiera   maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23  agosto  1988,  n.  400.  Detto   provvedimento   sostituisce   il
regolamento per i servizi di cassa e contabilita'  delle  Capitanerie
di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. 
  46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia  costiera  per  l'implementazione  dei
servizi d'istituto sono versati in entrata al  bilancio  dello  Stato
per essere interamente riassegnati al fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1331, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  47.  Le  somme  disponibili  previste   dall'articolo   41,   comma
16-sexiesdecies. 1, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozione
turistica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport. 
  48. All'articolo 111 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza  nei  luoghi
di  lavoro  e  nella  circolazione  stradale,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  da  adottare
entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2013,  dispone  la  revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad  immatricolazione  a
norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita'  per  la  sicurezza
della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a  far  data
dal  1°  gennaio  2014,  la  revisione  obbligatoria  delle  macchine
agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione  del
relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate
antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti,  d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita'  ed
i contenuti  della  formazione  professionale  per  il  conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81". 
  49. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e'  inserito  il
seguente: "Restano altresi' esclusi  dalla  disciplina  del  presente
comma gli istituti penitenziari"; 
    b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il
seguente:  "Sono  altresi'  fatte  salve  le  risorse  attribuite  al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di  edilizia
penitenziaria"; 
    c) al comma 7, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le  seguenti:  "e
il Ministero della giustizia". 
  50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola:  "quattro"  e'
sostituita dalla seguente: "sette"; 
    b) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  la  parola:  "tre"  e'
sostituita dalla seguente: "sei"; 
    c) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla seguente: "nove" e  le  parole:  "anche  se  cessati
dall'esercizio" sono soppresse; 
    d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I componenti della commissione, aventi le  qualifiche  di
cui al comma 1, possono anche essere  in  pensione  da  non  piu'  di
cinque anni"; 
    e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato; 
    f) all'articolo 11, comma 5,  le  parole:  "Il  giudizio  di  non
idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudizio
di  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazioni
standard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteri
che regolano la valutazione degli elaborati". 
  51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c),  d)  e  f),
non si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  "Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32  -  Gli  impianti
termici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  a
partire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di
elementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce,
quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,
comma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivi
all'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e'
equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
previste dall'articolo 288". 
  53. L'articolo  5,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: 
  "9. Gli impianti termici siti  negli  edifici  costituiti  da  piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  con
sbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas  a
condensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni". 
  54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 21,  lettera  b),  capoverso  3-bis,  la
parola: "fax" e' soppressa; 
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo   le   parole:   "fino   al
raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento"  sono
aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere  oggetto  di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  di
riduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoro
della categoria"; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano
applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 
     7-ter. Nel caso degli accordi il datore  di  lavoro  procede  al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della
legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,
mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991". 
  55. All'articolo 1, comma 430, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore  ai  10.000
abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in
assenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societario
ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volume
d'affari annuo aggregata superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  le
aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite,
la trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  di
vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  dei
corrispettivi stessi". 
  56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "Le  suddette
permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile  1941,  n.  392,
anche per la realizzazione di nuovi  edifici  giudiziari  delle  sedi
centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista  la  razionale
concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche'
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148". 
  57. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambito
dell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicurare
efficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degli
investitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  della
correttezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenti
iniziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia
di finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei
medesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  un
terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,  e   4-terdecies,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente. 
                            Art. 34-bis. 
                (Autorita' nazionale anticorruzione) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). 
  2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  Guardia  di
finanza, che agisce con i poteri di indagine ad  essa  attribuiti  ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  e
all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo'
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  la
funzione pubblica. 
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)). 
                            Art. 34-ter. 
                  (( (Documentazione di spesa). )) 
 
  ((1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  per  pagamenti   gia'
effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con
finanziamenti pubblici, e'  da  intendersi  documentazione  di  spesa
anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari  emessi  dal
beneficiario a pagamento di forniture  di  beni  e  servizi,  purche'
corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.)) 
                           Art. 34-quater. 
                 (( (Imprese turistico-balneari) )) 
 
  ((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre  2011,  n.  217,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Si intendono quali imprese  turistico-balneari  le  attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e'  demandata  alle
regioni la  fissazione  degli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari,  quali  l'esercizio
di somministrazione di  alimenti  e  bevande  e  gli  intrattenimenti
musicali e  danzanti,  da  fissare  nel  rispetto  delle  particolari
condizioni di tutela dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente  urbano,
nonche' dell'ordine  pubblico,  dell'incolumita'  e  della  sicurezza
pubblica. Tali attivita' accessorie devono  essere  effettuate  entro
gli orari di  esercizio  cui  sono  funzionalmente  e  logisticamente
collegate e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle  vigenti  norme,
prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,  urbanistica,
igienico-sanitaria  e  di  inquinamento   acustico.   Gli   indirizzi
regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del
sindaco,  nel  rispetto  del  principio  di   sussidiarieta'   e   di
proporzionalita'"; 
    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere  in
stabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. 
     6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico,  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773,   si   applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati  nei
progetti di cui al comma 6-bis. 
     6-quater. In  coerenza  con  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 30 novembre  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  339  del   12   dicembre   1983,   non   fanno   parte
dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le  aree  della  concessione
demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni  di
qualsiasi  tipo  e  di  strutture  specificatamente  destinate   allo
stazionamento del pubblico per  assistere  a  spettacoli,  in  quanto
aventi  caratteristiche  di   locale   all'aperto,   come   descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto  ministeriale
30 novembre 1983".)) 
                         Art. 34-quinquies. 
               (( (Piano di sviluppo del turismo). )) 
 
  ((1. Su proposta del Ministro con delega al turismo,  entro  il  31
dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
Governo  adotta,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in  Italia,
di durata almeno quinquennale. 
  2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui  al
comma 1. 
  3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  un  programma
attuativo delle linee strategiche individuate dal  piano  di  cui  al
comma 1.)) 
                           Art. 34-sexies. 
              (( (Disposizioni in materia di accise) )) 
 
  ((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite  le
seguenti: "e dai titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositi
commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la  parola:
"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".)) 
                          Art. 34-septies. 
  (( (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). )) 
 
  ((1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le  parole:  "dello  stesso
codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori ittici di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,". 
  2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanare  di
concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro  il  31
dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni  attuative  di
quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare  nel  registro
delle  imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile   le
informazioni di cui agli articoli  63  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639,  tenuto  conto
altresi' del ruolo e  delle  funzioni  svolte  dalle  Capitanerie  di
porto.)) 
                           Art. 34-octies. 
(( (Riordino dei servizi automobilistici  sostitutivi  o  integrativi
     dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale) )) 
 
  ((1.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   disciplinano
l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o
integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.
422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicita'  e  di
efficienza. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano  a
tutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'
automobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilistici
integrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  le
disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normative
regionali in materia. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano
ai seguenti servizi automobilistici: 
    a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
dalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalla
provvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; 
    b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
da  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  di
trasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  servizio
ferroviario da essi integrato. 
  4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  dei
servizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  i
servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia'
individuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  dei
bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  del
territorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorio
regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131. 
  5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei
servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati  ai
sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' in
qualunque  forma  costituite  individuati   esclusivamente   mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principi
generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei
principi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  6. Al fine di promuovere l'assetto  concorrenziale  e  l'efficienza
dei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alle
procedure di cui al comma 5: 
    a) assicura  che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta  siano
quantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,
n. 422; 
    b) prevede  che  la  valutazione  delle  offerte  sia  effettuata
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  da
una commissione nominata dall'ente affidante e composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
    c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati  su
qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazione
con la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  criteri
riferiti al prezzo unitario dei servizi; 
    d) indica i criteri per il  passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei
livelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativi
alla precedente gestione. 
  7. Al fine di promuovere e  sostenere  lo  sviluppo  del  trasporto
pubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmente
ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,
privilegiando: 
    a) gli investimenti nell'acquisto di  autobus  appartenenti  alla
classe III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; 
    b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a
domanda elevata; 
    c)  l'adeguamento   inflativo   contrattualmente   previsto   dei
corrispettivi di esercizio; 
    d)  il  cofinanziamento  regionale  ai  rinnovi   del   contratto
collettivo nazionale  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
regionale e locale.)) 
                           Art. 34-novies. 
((  (Definizione   dei   contributi   per   programmi   di   edilizia
                          residenziale) )) 
 
  ((1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni  debitorie
e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo  comma,
della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge
8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre  1971,
n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento dei conguagli  dei  contributi  di  cui  alle
suddette disposizioni sulla base della certificazione  fornita  dalle
banche  relativa  ai   singoli   interventi   agevolativi   e   delle
autocertificazioni prodotte, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in
ordine alla sussistenza dei  requisiti  soggettivi.  L'Agenzia  delle
entrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei  provveditorati
interregionali per le opere  pubbliche,  ha  facolta'  di  effettuare
controlli a campione in ordine alla  sussistenza  del  requisito  del
reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa  o
il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre
il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Qualora  sia
accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti  necessari,  il
beneficiario decade dal diritto al contributo statale  ed  e'  tenuto
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri
accessori di legge. 
  2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e
creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al  comma  1,  nei
confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
nell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relative
alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioni
oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. 
  3. Le risorse derivanti dalle posizioni di  credito  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                           Art. 34-decies. 
((  (Disposizioni  in  materia  di  collegamento  stabile  viario   e
              ferroviario tra Sicilia e continente) )) 
 
  ((1. In considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanza
pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,
la societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generale
stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ai
fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entro
trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  stipula  dell'atto  aggiuntivo  la
societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai  fini  di  un
primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera,
unitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  e
autorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  una
completa  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizioni
praticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di
finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo'
valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cui
effettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regioni
interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 
  3. In esito all'esame in  linea  tecnica  del  progetto  definitivo
dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  avvia  le
necessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  di
finanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  che
cio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   la
concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto
contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e
pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo
costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 
  4. Dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  2  novembre
2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da  parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non  oltre
i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del  progetto  in
linea tecnica,  tutti  gli  effetti  dei  contratti  stipulati  dalla
societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale  e  gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura
a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  le
modalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integrale
copertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   loro
comportamento secondo i principi della buona fede. 
  5. La mancata approvazione del progetto  definitivo  dell'opera  da
parte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  di
tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le
convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di
cui al comma 3. 
  6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo'  essere  autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del  CIPE  e  di
intesa   con   le   regioni   interessate,   ad    eseguire    lavori
infrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  di
trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte,
ricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancio
dello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  con
successivi provvedimenti. 
  7. Con  atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato
contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'
Stretto di Messina S.p.A. 
  8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma  1  non  venga
stipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1°  marzo  2013  sono
caducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che  regolano  i
rapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro
rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 
  9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e  8,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina  S.p.A.
e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra'
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. 
  10. Agli oneri derivanti  dagli  eventuali  indennizzi  conseguenti
all'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  11.  Gli  eventuali  indennizzi  conseguenti   all'attuazione   del
presente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competenti
Commissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delle
relative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogo
all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.)) 
                          Art. 34-undecies. 
    (( (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) )) 
 
  ((1. Nelle more del completamento del processo  di  riordino  della
disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno  2012,
il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' ripartito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base del criterio storico. 
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, alla lettera b), dopo  le  parole:  "lacuale  e  fluviale"  sono
aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di  cui  al
comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".)) 
                         Art. 34-duodecies. 
                     (( (Proroga di termine) )) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle  seguenti:
"fino al 31 dicembre 2020")). 
                              Art. 35. 
   (( (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri). )) 
 
  ((1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera  a)  e
lettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -
Sportello attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggetto
pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli  investitori
esteri  che  manifestino  un  interesse   reale   e   concreto   alla
realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non  strettamente
finanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico   e   significativo
interesse per il Paese. 
  2. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri
costituisce il punto  di  riferimento  per  l'investitore  estero  in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il  relativo
progetto di investimento,  fungendo  da  raccordo  fra  le  attivita'
svolte  dall'ICE  -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,   e   propone   la   sostituzione   di   procedimenti
amministrativi con accordi integrativi  o  sostitutivi  dei  relativi
provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241. 
  3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri  opera
presso il Ministero dello sviluppo  economico,  in  raccordo  con  il
Ministero degli affari esteri, avvalendosi  del  relativo  personale,
concordando  con  l'Agenzia  ICE  e  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e  procedure
attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati  dalla  cabina
di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  comma
18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  modalita'  e
procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie  forme
di coinvolgimento degli uffici  regionali.  La  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma  19,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con  il
regolamento  di  cui  all'articolo  2,  commi  10   e   10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le  regioni  provvedono  ad  individuare  l'ufficio
interno al quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk
Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri,  al  fine  di
agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento
estere localizzate in ambito regionale e con potere,  all'occorrenza,
di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli  investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti
dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'ufficio di cui al comma 4 sono  adibiti  prioritariamente  i
dipendenti a  tempo  indeterminato  del  soppresso  Istituto  per  il
commercio estero,  dei  quali  sia  avvenuto  il  trasferimento  alle
regioni in conformita' con le  intese  di  cui  al  comma  26-sexies,
lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai
sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di
cui al primo periodo opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Il  Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri
formula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   ed
amministrativa sul tema dell'attrazione  degli  investimenti  esteri,
garantendo in ogni caso che gli indirizzi  per  l'operativita'  dello
stesso Sportello non vengano  modificati  per  un  periodo  di  tempo
necessario ad  assicurare  la  realizzazione  degli  investimenti  in
Italia da parte degli investitori esteri. 
  7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le
parole: "struttura  dell'Agenzia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti
dallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula  proposte  al
consiglio  di  amministrazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"Formula, d'intesa  con  il  presidente,  proposte  al  consiglio  di
amministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai  programmi  e  alle
deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di
carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",
da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal
consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del
presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   carattere
tecnico-amministrativo")). 
                               Art. 36 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare
per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel
caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico  nazionale
per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.  Il  Fondo
e' costituito dai  contributi  volontari  degli  agricoltori  e  puo'
beneficiare di  contributi  pubblici  compatibili  con  la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. 
  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma
2-bis. 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle  banche  e  dalle  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a
condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per
interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  "Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; 
    c) il comma 16 e' abrogato; 
    d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e
i  titoli  similari  emessi  da  societa'  non  emittenti   strumenti
finanziari  rappresentativi   del   capitale   quotati   in   mercati
regolamentati o in sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverse
dalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
possono prevedere clausole di partecipazione agli utili  d'impresa  e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a
trentasei mesi.»; 
    e) al comma 21, il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni."; 
    f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:  "Qualora  l'emissione
con  clausole  partecipative   contempli   anche   la   clausola   di
subordinazione e comporti il  vincolo  di  non  ridurre  il  capitale
sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente  variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di
specifico accantonamento per onere nel conto  dei  profitti  e  delle
perdite della societa' emittente, rappresenta un  costo  e,  ai  fini
dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi,  e'   computata   in
diminuzione del reddito dell'esercizio di  competenza,  a  condizione
che il  corrispettivo  non  sia  costituito  esclusivamente  da  tale
componente variabile. Ad ogni  effetto  di  legge,  gli  utili  netti
annuali si considerano depurati da detta somma."; 
    g) dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.  La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". 
  3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie
delle azioni  privilegiate  in  circolazione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio  2013,  il
rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita': 
    a)  determinazione  del  valore  di  CDP   (i)   alla   data   di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra
l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale; 
    b) determinazione del  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle
azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); 
    c)   determinazione   del   valore   riconosciuto   alle   azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31
dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). 
  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate
in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  i
titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiare
di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,
a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore
di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 
  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini
di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,
versano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  di
compensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 
  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali. 
  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre
dal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a
far data dal 1° aprile 2013. 
  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni dello statuto della CDP. 
  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di
approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni
bancarie azioniste di CDP. 
  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi
legali. 
  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e
3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti
per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente
il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo
definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento. 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
    b) il numero 1) e' soppresso; 
    c)  alla  lettera  e),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza  della  rete,
quando essa acquista soggettivita'  giuridica  e,  in  assenza  della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto salvo che sia diversamente  disposto  nello  stesso,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione  ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82". 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo'  essere
sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo. 
  5-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la
seguente: 
    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di
rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"; 
    b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
e-bis)". 
  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "ovvero  sia  iscritto  nel
registro delle imprese". 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.". 
  6-bis.  I  contratti  conclusi  fra   imprenditori   agricoli   non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. 
  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,
lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
6 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159  del  2012,  con  potenza  nominale  di  concessione
superiore a 250 kW;". 
  7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti
i seguenti: 
    "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,
facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
     4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di  energia
elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato
di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 
    b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),  dopo  le
parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera  z),  dopo
le parole: "energia elettrica" sono  inserite  le  seguenti:  ",  non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale". 
  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo
concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le
province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  7-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). 
  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al  primo  comma,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni". 
  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: 
  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle
attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di
fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  ad
uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del
c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affitto
siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»". 
  8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di controllo
relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e alimentari ai
sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (CE)  n.   178/2002   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo
economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla
precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
relativi   alla   validita'   tecnologica    e    alla    valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato. 
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di  funzionamento
del soppresso ICRAM, possono  essere  utilizzate,  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, anche per le spese di  funzionamento  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, la parola: "puo'" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a". 
  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento
siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari". 
  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008,  n.  205,  le  risorse  assegnate  alle
societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva  fidi
per la  realizzazione  delle  iniziative  di  intervento  strutturale
nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel  patrimonio
dei  beneficiari,  con  il  vincolo  di  destinazione  esclusiva   ad
interventi nella filiera ittica in coerenza  con  gli  obiettivi  del
Programma nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2,
comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  "a  piccole  e  medie  imprese"  sono
inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". 
  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto. 
                            Art. 36-bis. 
(( (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione  di
               prodotti agricoli e agroalimentari). )) 
 
  ((1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  "a  pena  di  nullita'"  sono
soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso)). 
                               Art. 37 
 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 
 
  ((1. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive
modificazioni)). 
  ((1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di  cui  all'articolo
1, comma  340,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  aree
industriali   ricadenti   nelle   regioni   di   cui    all'obiettivo
"Convergenza" per le quali e' stata gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 
  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013)). 
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  ((4-bis. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi'   sperimentalmente   ai   comuni    della    provincia    di
Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei  programmi  di  sviluppo  e  degli
interventi compresi nell'accordo  di  programma  "Piano  Sulcis".  La
relativa copertura e' disposta a valere sulle  somme  destinate  alla
attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n.  93/2012  del  3
agosto  2012,  come  integrate  dal  presente  decreto.  Con  decreto
adottato ai  sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
presente comma ed alla individuazione  delle  risorse  effettivamente
disponibili che rappresentano il tetto di spesa)). 
                            Art. 37-bis. 
                   (( (Zone a burocrazia zero). )) 
 
  ((1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  sperimentazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che
proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone
a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale
o del patrimonio storico-artistico. 
  2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti  sperimentatori  possono
individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i
procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi
telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita'
asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si
intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni
dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'
adottato entro tale termine. 
  3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  ove  la  zona   a
burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero. 
  4. Il comma 2 non si  applica  ai  procedimenti  amministrativi  di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato)). 
                               Art. 38 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 
    b) all'articolo 10, primo comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente:  «5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
effettuati  per  conto  dei  contribuenti,  a  norma  di   specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,
2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
    a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e  50,8  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti
dal comma 1 del presente articolo; 
    b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  con
le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 
    c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29; 
    d) quanto a 145,02  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  145,92
milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per  l'anno
2017 e 29,37 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2018,  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32  del  decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente
bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ((ai  numeri  ii  e  iv
della lettera b) )) del comma 1,  dell'articolo  32  ,  del  predetto
decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 39 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 
 
                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Barca,  Ministro  per   la   coesione
                                territoriale 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
                                                           Allegato 1 
 
                                (previsto dall'articolo 34, comma 21) 
 
  Articolo 1, comma  851,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(brevetti). 
  Articolo 148, comma  1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(sanzioni Antitrust). 
  Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634  (diritti  della  motorizzazione
civile).