Decreto Legislativo 198/2009 . Ricorso per l'efficienza

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'articolo 4 della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in
materia di ricorso  per  l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
concessionari di servizi pubblici. (09G0207) 
 
 Vigente al: 26-12-2013  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 24,  76,  87,  97,  103,  113  e  117,  comma
secondo, lettere l) ed m) della Costituzione; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  recante  istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica  amministrazione  e  innovazione  al
Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  12
novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire 
 
  1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o
la corretta erogazione  di  un  servizio,  i  titolari  di  interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di  utenti  e
consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei
concessionari di servizi pubblici, se  derivi  una  lesione  diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini
o  dalla  mancata  emanazione   di   atti   amministrativi   generali
obbligatori  e   non   aventi   contenuto   normativo   da   emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o
da un regolamento, dalla violazione degli  obblighi  contenuti  nelle
carte di servizi ovvero dalla violazione di standard  qualitativi  ed
economici stabiliti, per i concessionari di servizi  pubblici,  dalle
autorita' preposte alla regolazione ed al controllo  del  settore  e,
per  le  pubbliche  amministrazioni,   definiti   dalle   stesse   in
conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  coerentemente  con  le
linee  guida  definite  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze  temporali
definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma  1
il giudice tiene conto  delle  risorse  strumentali,  finanziarie,  e
umane concretamente a disposizione delle parti intimate. 
  1-ter. Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le
autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le
assemblee legislative e gli altri organi  costituzionali  nonche'  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Del  ricorso  e'   data   immediatamente   notizia   sul   sito
istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati;  il
ricorso  e'  altresi'  comunicato  al  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione. 
  3. I soggetti che si trovano nella  medesima  situazione  giuridica
del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi
prima dell'udienza di  discussione  del  ricorso  che  viene  fissata
d'ufficio,  in  una  data  compresa  tra   il   novantesimo   ed   il
centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. 
  4. Ricorrendo i presupposti di cui al  comma  1,  il  ricorso  puo'
essere proposto anche da  associazioni  o  comitati  a  tutela  degli
interessi dei  propri  associati,  appartenenti  alla  pluralita'  di
utenti e consumatori di cui al comma 1. 
  5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli  enti  i  cui  organi
sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire  i  servizi  cui
sono riferite le violazioni e le omissioni di cui  al  comma  1.  Gli
enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso
il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo'
intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene
che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o
diversi   da   quelli    intimati,    ordina    l'integrazione    del
contraddittorio. 
  6. Il ricorso non consente di ottenere il  risarcimento  del  danno
cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al  comma  1;  a  tal
fine, restano fermi i rimedi ordinari. 
  7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del  giudice
amministrativo e le questioni di  competenza  sono  rilevabili  anche
d'ufficio. 
                               Art. 2 
 
Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi
  instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e  140-bis  del  codice
  del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
  1. Il ricorso di cui all'articolo 1 non puo' essere proposto se  un
organismo con funzione di regolazione e di  controllo  istituito  con
legge statale o  regionale  e  preposto  al  settore  interessato  ha
instaurato e non ancora definito un procedimento volto  ad  accertare
le medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo  1,  ne'
se, in relazione alle medesime  condotte,  sia  stato  instaurato  un
giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di  cui  al  comma  1  o  un
giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo  1,  il
giudice  di  quest'ultimo  ne  dispone  la  sospensione   fino   alla
definizione dei  predetti  procedimenti  o  giudizi.  A  seguito  del
passaggio in giudicato della sentenza che  definisce  nel  merito  il
giudizio instaurato ai sensi  dei  citati  articoli  139  e  140,  il
ricorso di cui all'articolo 1 diviene improcedibile.  In  ogni  altro
caso, quest'ultimo deve  essere  riassunto  entro  centoventi  giorni
dalla definizione del procedimento di cui al comma  1,  ovvero  dalla
definizione con pronuncia non di merito  sui  giudizi  instaurati  ai
sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti e' perento. 
  3.  Il  soggetto  contro  cui  e'   stato   proposto   il   ricorso
giurisdizionale di cui  all'articolo  1  comunica  immediatamente  al
giudice  l'eventuale  pendenza  o  la  successiva  instaurazione  del
procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi  ivi
indicati,    per    l'adozione    dei    conseguenti    provvedimenti
rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2. 
                               Art. 3


                            Procedimento

  1.   Il  ricorrente  notifica  preventivamente  ((,  anche  con  le
    modalita'  di  cui  all'articolo  48  del decreto legislativo 7 marzo
    2005,  n. 82)) una diffida all'amministrazione o al concessionario ad
effettuare,  entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili
alla  soddisfazione  degli  interessati.  La  diffida  e'  notificata
all'organo  di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che
assume  senza  ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il
settore  in  cui  si  e'  verificata  la violazione, l'omissione o il
mancato  adempimento  di  cui  all'articolo 1, comma 1, e cura che il
dirigente  competente  provveda  a  rimuoverne  le  cause.  Tutte  le
iniziative  assunte  sono  comunicate  all'autore  della  diffida. Le
pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria
competenza,  il  procedimento  da  seguire  a  seguito di una diffida
notificata  ai  sensi  del  presente  comma.  L'amministrazione  o il
concessionario   destinatari  della  diffida,  se  ritengono  che  la
violazione,  l'omissione  o  il  mancato  adempimento sono imputabili
altresi'  ad  altre  amministrazioni  o  concessionari,  invitano  il
privato  a  notificare la diffida anche a questi ultimi. ((La diffida
  e'   altresi'   comunicata   dall'amministrazione   pubblica   o  dal
  concessionario  di  servizi  pubblici  interessati al Ministro per la
  pubblica amministrazione e l'innovazione.))
  2. Il ricorso e' proponibile se, decorso il termine di cui al primo
periodo  del  comma  1,  l'amministrazione o il concessionario non ha
provveduto,  o  ha  provveduto  in  modo  parziale,  ad  eliminare la
situazione  denunciata.  Il  ricorso  puo'  essere  proposto entro il
termine  perentorio  di  un anno dalla scadenza del termine di cui al
primo  periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la
notifica  della  diffida  di cui al comma 1 e la scadenza del termine
assegnato  per  provvedere,  nonche'  di  dichiarare  nel  ricorso la
persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
  3.  In  luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne
ricorrono   i   presupposti,   puo'  promuovere  la  risoluzione  non
giurisdizionale  della  controversia  ai sensi dell'articolo 30 della
legge  18  giugno  2009,  n.  69; in tal caso, se non si raggiunge la
conciliazione  delle  parti,  il ricorso e' proponibile entro un anno
dall'esito di tali procedure.
                               Art. 4 
 
 
                              Sentenza 
 
  1. Il  giudice  accoglie  la  domanda  se  accerta  la  violazione,
l'omissione  o  l'inadempimento  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di  porvi
rimedio  entro  un  congruo  termine,  nei   limiti   delle   risorse
strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via  ordinaria  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con  le
stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2. 
  3. La sentenza  che  accoglie  la  domanda  nei  confronti  di  una
pubblica  amministrazione  e'  comunicata,  dopo  il   passaggio   in
giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di  controllo
preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo  di
cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi  in  cui
emergono profili di responsabilita'  erariale,  nonche'  agli  organi
preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla
valutazione dei dirigenti coinvolti,  per  l'eventuale  adozione  dei
provvedimenti di rispettiva competenza. 
  4. La  sentenza  che  accoglie  la  domanda  nei  confronti  di  un
concessionario di pubblici servizi e' comunicata  all'amministrazione
vigilante per le  valutazioni  di  competenza  in  ordine  all'esatto
adempimento degli  obblighi  scaturenti  dalla  concessione  e  dalla
convenzione che la disciplina. 
  5. L'amministrazione individua i  soggetti  che  hanno  concorso  a
cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  e  adotta  i
conseguenti provvedimenti di propria competenza. 
  6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate
sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e sul sito  istituzionale  dell'amministrazione  o  del
concessionario soccombente in giudizio. 
                               Art. 5 
 
 
                            Ottemperanza 
 
  1.  Nei  casi  di  perdurante  inottemperanza   di   una   pubblica
amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
  2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui  al  comma  1  e'
comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e
14 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  alla
procura regionale della Corte dei conti per i casi  in  cui  emergono
profili di responsabilita' erariale. 
                               Art. 6 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   provvede   al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi  di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 
                               Art. 7 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In ragione della necessita' di definire in  via  preventiva  gli
obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard  qualitativi
ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare  l'impatto
finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori,  la
concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai
concessionari di servizi pubblici e' determinata, fatto salvo  quanto
stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per  quanto  di
competenza, con gli altri Ministri interessati. 
  2. In ragione della necessita' di definire in  via  preventiva  gli
obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard  qualitativi
ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare  l'impatto
finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori,  la
concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli  enti
locali e' determinata, anche progressivamente, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  conforme  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
                               Art. 8 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano